Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 431 del 26/09/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 431 Anno 2013
Presidente: GALBIATI RUGGERO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BALDACCHINO IDA N. IL 29/08/1977
avverso la sentenza n. 300/2010 TRIBUNALE di PAOLA, del
04/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 26/09/2012

8725/2011
osserva

3. Il ricorso, così qualificata l’impugnazione proposta, è inammissibile perché
basato su motivi non consentiti. Il ricorrente rappresenta infatti circostanze di
fatto non deducibili in questa sede, dove il ricorso è consentito solo per i vizi
tassativamente prescritti dalla legge.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 (mille/00) a favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso il 26.9.2012

1.11 difensore di Baldacchino Ida ha proposto appello nei confronti della
sentenza del Tribunale di Paola con la quale l’imputata è stata condannata a
3000,00 euro di ammenda per guida senza patente. Rappresenta che
lì’imputata è persona che ha problemi di natura psichica per cui potrebbe non
essere stat in grado di rendersi conto di ciò che faceva.

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