Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 431 del 25/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 431 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAFFINO ERALDO N. IL 18/12/1947
avverso la sentenza n. 4450/2008 TRIBUNALE di LUCCA, del
17/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

Gaffino Eraldo ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di
Lucca lo ha condannato alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 95 DPR 380/01 per la
realizzazione di un manufatto in zona sismica senza il preavviso allo sportello unico ed il
progetto redatto da un tecnico abilitato.
Con i motivi di impugnazione ha richiesto l’assoluzione dal reato in difetto dei presupposti per
la sua configurazione.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda l’appello va convertito in ricorso per
cassazione.
Quest’ultimo deve tuttavia essere dichiarato inammissibile in quanto proposto da difensore non
abilitato.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA