Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4309 del 22/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4309 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PEPE ANTONIO N. IL 08/10/1966
avverso la sentenza n. 471/2003 CORTE APPELLO di CATANIA, del
12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Data Udienza: 22/10/2013
Il difensore di PEPE Antonio propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza pronunciata nei confronti del predetto dalla Corte di appello di Catania il 12
luglio 2012, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
responsabilità e di mancata concessione delle attenuanti generiche, con deduzioni
peraltro prive del carattere della specificità e per di più evocative di profili di mero
fatto insuscettibili di scrutinio in questa sede.
Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile per totale genericità dei motivi.
Le censure, infatti, si limitano ad una prospettazione meramente assertiva di criteri di
ordine generale, senza alcuna correlazione con gli argomenti puntualmente evocati a
sostegno della decisione impugnata, la quale, al contrario, appare dotata di un corredo
motivazionale del tutto congruo ed esente da censure sul piano della coerenza logico
argomentativa.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in soma, il 22 ottobre 2013
Il Consigliere
nsore
Il esidente
OSSERVA