Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4309 del 10/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 4309 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VALENTINI GIAMPIERO, nato a Voghera (PV) il 17 agosto 1966
avverso la sentenza n. 3630/2014 della Corte d’Appello di Milano del 6
maggio 2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in pubblica udienza del 10 dicembre 2014 la relazione del Consigliere
Dott. Stefano Mogini
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Aniello, che ha
concluso per il rigetto del ricorso
udito il difensore Avv. Francesco Renzi il quale ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto
1. Giampiero Valentini ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 6 maggio 2014, la
Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma di quella emessa il 22 aprile 2009 dal
Tribunale di Voghera in composizione monocratica, ha escluso la cont estata recidiva e
ha rideterminato la pena a lui inflitta per il reato di favoreggiamento personale di cui

Data Udienza: 10/12/2014

all’imputazione in mesi otto di reclusione. Il ricorrente era stato tratto a giudizio poiché,
sentito come persona informata sui fatti in merito all’acquisto da parte sua di sostanza
stupefacente per uso personale da tale Sidani Taouflik, negava l’avvenuta cessione e si
rifiutava di fornire indicazioni su pregressi acquisti di droga dal Taouflik, che indicava
come “Dentino” pur conoscendone la compiuta identità.
Considerato in diritto
1. Il ricorrente censura a mezzo del suo difensore la sentenza impugnata lamentando

erroneamente negato la sussistenza dell’esimente di cui all’articolo 384 cod. pen.,
applicabile anche laddove, come nel caso di specie, il dichiarante sia esposto
all’eventualità dell’applicazione delle misure previste dall’articolo 75 I.s. e al
conseguente rischio di nocumento all’onore derivante dalla conoscenza da parte di terzi
della sua condizione di tossicodipendente. Cio’ anche nel caso in cui egli abbia già
riportato condanne per reati connessi al suo stato di dipendenza da sostanze
stupefacenti. Inoltre, nel caso di specie non sarebbe configurabile il delitto di cui
all’articolo 378 cod. pen., poiche’ la condotta contestata non è idonea a provocare
intralcio o elusione delle indagini, posto che il soggetto asseritamente favorito è stato
colto sul fatto di cedere sostanza stupefacente.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Perché possa riconoscersi l’esimente di cui all’art.
384, comma 1 r cod. pen. non è infatti sufficiente la sola eventualità dell’applicazione
delle misure previste dall’art. 75 I.s. quando non si dimostri in concreto che dalle
informazioni rese possa derivare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o
nell’onore (SU, n. 21832 del 22 febbraio 2007; Sez. 6, n. 23324 dell’8 marzo 2013). Il
percorso argomentativo evidenziato nell’impugnata sentenza appare quindi sul punto
del tutto corretto e immune dai vizi logici e giuridici di cui si duole il ricorrente.

3.

Anche il secondo motivo di ricorso è privo di pregio. Secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte ; commette il delitto di favoreggiamento personale il
soggetto escusso dalla polizia giudiziaria che neghi la conoscenza dei fatti a lui noti,
anche se si tratta di circostanze che la medesima polizia aveva già accertato grazie ad
altre fonti di prova (Sez 6, n. 28426 del 13 giugno 2013, che si riferisce proprio a
fattispecie relativa ad acquirente di sostanza stupefacente che non aveva voluto fornire
indicazione sul soggetto che gli aveva venduto la droga, comunque identificato dalla
polizia che aveva assistito allo spaccio). Infatti non è necessario per la configurazione
del delitto di cui all’articolo 378 cod. pen. che la giustizia venga effettivamente
fuorviata, ne’ che l’intento di eludere le indagini sia concretamente realizzato, giacche’ il
reato è ipotizzabile anche quando l’autorità sia a conoscenza della verità dei fatti ed

erronea applicazione degli articoli 384 e 378 cod. pen.. La Corte territoriale avrebbe

abbia già conseguito la prova della sicura partecipazione al delitto della persona aiutata
(Sez. 6, n. 773 del 23 settembre 1998 e successive conformi).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10 dicembre 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA