Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4308 del 22/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4308 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LABITA SERGIO N. IL 25/08/1964
avverso la sentenza n. 5466/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Data Udienza: 22/10/2013
OSSERVA
suoi confronti dalla Corte di appello di Milano del 15 febbraio 2013, rinnovando le
censure già dedotte in tema di tardività della querela e motivatamente disattese dai
giudici a quibus.
Il ricorso è manifestamente inammissibile per genericità del motivo. La
giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare
che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità
del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma
dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della
impugnazione (Cass., Sez. I, 30 settembre 2004, Burzotta; Cass., Sez. VI, 8 ottobre
2002, Notaristefano; Cass., Sez. IV, 11 aprile 2001 Cass., Sez. IV, 29 marzo 2000,
Barone; Cass., Sez. IV, 18 settembre 1997, Ahmetovic).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013
Il Consiglier
ensore
Il residente
LABITA Sergio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei