Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43073 del 18/09/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 43073 Anno 2014
Presidente: IANNELLI ENZO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
1.

CIANCIA GERARDO nato il 26/12/1953;

2.

GALLO FRANCESCO nato il 15/05/1964;

3.

SANTONICOLA ALFONSO nato il 30/08/1958;

avverso la sentenza del 31/05/2013 della Corte di Appello di Salerno;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Massimo Galli che ha
concluso per l’inammissibilità di tutti i ricorsi;
udito il difensore avv.to Alfonso Izzo per Santonicola Alfonso che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso;
FATTO
1. Con sentenza del 31/05/2013, la Corte di Appello di Salerno
confermava la sentenza pronunciata in data 26/11/2007 dal Tribunale
della medesima città nella parte in cui aveva ritenuto CIANCIA Gerardo,
GALLO Francesco e SANTONICOLA Alfonso colpevoli, in concorso, del

Data Udienza: 18/09/2014

reato di truffa aggravata ai danni della società “Commercia! Santy” con
sede in Guinea.

2. Avverso la suddetta sentenza, tutti e tre gli imputati hanno

3. CIANCIA Gerardo, in proprio, ha dedotto i seguenti motivi:
3.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 606/1 LETT. C) COD. PROC. PEN. per avere la
Corte territoriale omesso ogni motivazione in ordine al motivo con il
quale era stata dedotta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone
offese che erano state escusse tramite l’assistenza, come interprete, di
tale Laura Garcia, interprete non iscritta nell’apposito albo e portata
direttamente dalla difesa della parte civile: il che ne inficiava
l’imparzialità;
3.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 604 COD. PROC. PEN. per non avere la Corte
assunto una prova decisiva già richiesta nel giudizio di primo grado e
cioè di sentire le persone indicate dalle stesse parti offese;
3.3. ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE: il ricorrente sostiene che la svolta
istruttoria non aveva consentito di raggiungere la prova piena della
responsabilità di esso ricorrente. Egli, infatti, non conosceva né
comprendeva la lingua inglese e, quindi, non poteva aver commesso la
truffa. Egli, poi, non aveva agito con dolo e non aveva mai partecipato
alle trattative.

4. GALLO Francesco, in proprio, ha dedotto la MANIFESTA ILLOGICITÀ
DELLA MOTIVAZIONE: il ricorrente sostiene che non avrebbe potuto essere

ritenuto responsabile in quanto egli non aveva percepito denaro, avendo
solo sollecitato la spedizione della merce e, una volta accortosi delle
intenzioni truffaldine del Santonicola, aveva acconsentito allo
scioglimento della società. La sua partecipazione, quindi, non aveva
avuto alcun efficacia causale nella perpetrazione della truffa.

5.

SANTONICOLA Alfonso, a mezzo del proprio difensore, ha

dedotto i seguenti motivi:

2

proposto ricorso per cassazione.

5.1.

VIOLAZIONE DELL’ART.

420

TER COD. PROC. PEN.:

il ricorrente si

duole del fatto che, nonostante il proprio difensore, nel giudizio di primo
grado, avesse fatto pervenire tempestivamente documentazione medica
attestante il proprio impedimento assoluto a comparire, il Tribunale
aveva ugualmente proceduto nel dibattimento e la Corte di Appello,

omesso ogni motivazione.
5.2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

604

COD. PROC. PEN.

per non avere la Corte

assunto le persone indicate nel corso del dibattimento dai testi escussi.
5.3.

ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

per non avere la Corte rilevato

che l’imputato, come emergeva dagli atti e dalle testimonianze, era del
tutto estraneo alla società Italy Trade International, essendosi solo
limitato a svolgere, occasionalmente, il ruolo di traduttore e non si era
mai ingerito nelle operazioni bancarie.
DIRITTO
1. CIANCIA
1.1.

VIOLAZIONE DELL’ART.

606/1

LETT. C) COD. PROC. PEN.: la

censura,

nei termini in cui è stata dedotta, è del tutto irrilevante in quanto, nella
motivazione addotta dalla Corte territoriale non vi è alcun cenno alle
dichiarazioni delle parti offese.
Il giudizio di responsabilità, infatti, è stato affermato sulla base
delle indagini bancarie, sui contratti, sulle stesse affermazioni degli
imputati: cfr pag. 6 ss della sentenza impugnata.

1.2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

604

COD. PROC. PEN.:

la censura è

manifestamente infondata essendo generica in quanto il ricorrente non
ha minimamente spiegato le ragioni per cui le persone indicate dai testi
avrebbero dovuto a loro volta essere escussi e, quindi, perché sarebbero
stati decisivi ai fini della tesi difensiva.

1.3.

ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE:

la doglianza, nei termini, in cui è

stata dedotta, è manifestamente infondata.

3

davanti alla quale la questione era stata dedotta, aveva, sul punto,

La Corte ha ricostruito, in modo ampio e sulla base di precisi
elementi fattuali, il meccanismo truffaldino messo in atto dagli imputati
ed il ruolo da ciascuno svolto ed ha anche confutato le singole tesi
difensive.
Di conseguenza, la doglianza dedotta in questo grado di giudizio,

ottenere, in modo surrettizio, una nuova rivalutazione del merito: il che
deve ritenersi inammissibile.

2. GALLO

mutatis mutandis,

Anche per il Gallo valgono,

le stesse

considerazioni già svolte supra al § 1.3., per il Ciancia: il ricorso è,
quindi, inammissibile.

3. SANTONICOLA
3.1.

VIOLAZIONE DELL’ART.

420 TER

COD. PROC. PEN.:

la doglianza è

manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate.
All’udienza del 1/10/2007, il Tribunale rigettò l’istanza di rinvio con
la seguente testuale motivazione:

«il tribunale, rilevato che dalla

certificazione prodotta non si rileva assoluto impedimento a comparire
che impedisca la deambulazione essendo previsto un mero tutore
ortopedico sicchè con ausilio di altri mezzi poteva deambulare [….1».
Il ricorrente, con l’atto di appello, dedusse la nullità, ma, da un
controllo del motivo dedotto, questa Corte ha potuto rilevare che il
motivo era del tutto generico ed aspecifico essendosi il ricorrente
limitato a dolersi del rigetto dell’istanza di rinvio senza dedurre una sola
parola di critica avverso la motivazione addotta dal tribunale limitandosi
a sostenere che

«giudice rigettava tale richiesta e procedeva

all’escussione dei testi presenti, violando palesemente il diritto di difesa
[…1».
Pertanto, l’inammissibilità del motivo di appello – che ben può
essere rilevata anche da questa Corte – rende del tutto irrilevante la
circostanza che la Corte di Appello abbia omesso la motivazione sulla
censura dedotta.

4

va ritenuta, oltre che generica ed aspecifica, come un tentativo di

3.2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

604

COD. PROC. PEN.:

trattandosi della

medesima censura dedotta dal Ciancia supra al § 1.2., ne va dichiarata
l’inammissibilità per le stesse ragioni.

ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE:

anche la suddetta doglianza è

manifestamente infondata: vale in proposito, mutatis mutandis, quanto
detto supra al § 1.3., in relazione alla medesima doglianza dedotta dal
Ciancia.

4. In conclusione, tutte le impugnazioni devono ritenersi
inammissibili a norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza:
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma
di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

3.3.

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