Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43073 del 16/07/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 43073 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PICARDI MICHELE N. IL 27/04/1978
avverso l’ordinanza n. 858/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
29/04/2015

i

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
1/sentite le conclusioni del PG Dott.
c2./k.,t

A

C,01/1/4-1140

Uditi difenso vv.;

AA

Data Udienza: 16/07/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 29 aprile 2015 il Tribunale distrettuale di Napoli ha respinto l’appello
proposto nei riguardi dell’ordinanza del Giudice per le Indagini preliminari del locale Tribunale
emessa il 5 febbraio 2015 con cui era stata rigettata l’istanza di PICARDI Michele volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 297, co. 3 0 , c.p.p., della misura della custodia cautelare
in carcere emessa il 29 giugno 2012, in relazione al delitto di cui all’art. 416 bis c.p.
Ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto deducendo che con ordinanza in data 12 aprile
2011 il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura della custodia in carcere per il delitto di tentata estorsione, aggravata ex art. 7 L. 203/91, in relazione all’agevolazione dell’attività del clan Pianese-Nino, fatto del febbraio 2011.
Con ordinanza in data 29 giugno 2012 il Giudice per le Indagini preliminari aveva applicato la
misura della custodia in carcere in relazione all’imputazione ex 416 bis c.p., concernente la partecipazione al clan di cui sopra, a partire dal 2010.
Il Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale, nel procedimento in corso relativo
all’imputazione associativa, aveva riconosciuto la continuazione fra tale reato e quello di tentata
estorsione, contestato con la prima delle due ordinanze custodiali, giudicato con sentenza definitiva.
Sostiene quindi che fra i due reati sussisterebbe connessione qualificata.
Il delitto associativo è stato contestato a partire dal 2010 e quindi in periodo anteriore a quello di
consumazione dell’estorsione, a nulla rilevando la contestazione del reato associativo in permanenza.
Gli elementi di prova relativi al reato associativo sarebbero stati tutti presenti nel momento del
rinvio a giudizio per il delitto di estorsione così che dovrebbe operare la retrodatazione del periodo di custodia cautelare al momento dell’esecuzione della prima ordinanza, non essendo rilevante il momento della sua esecuzione, ma quello del rinvio a giudizio, intervenuto quando tutti
gli elementi in relazione ai quali era stata ritenuta gravità indiziaria per il 416 bis c.p. già erano
in atti, non avendo rilievo l’identificazione intervenuta qualche giorno dopo.
Osserva il Collegio che il ricorso non è fondato.
Il Tribunale distrettuale d’appello ha correttamente rilevato la mancanza di uno dei presupposti
fondamentali per l’applicazione della disposizione dell’art. 297, comma 3 0 , c.p.p. e cioè quello
dell’anteriorità dei fatti contestati con la seconda ordinanza rispetto a quelli contestati con la
prima.
Il giudice d’appello si è riferito alla costante giurisprudenza, cui ritiene di dover aderire anche il
Collegio, che ha statuito, anche a sezioni unite (sent. n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv.
235910), che ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della
seconda ordinanza coercitiva, rispetto all’emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta
di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l’emissione della prima ordinanza (nello stesso
senso cfr. Sez. I, n. 27785 del 12/6/2008, Rv. 240873; Sez. I, n. 20882 del 21/4/2010, Rv.
247576; Sez. VI, n. 31441 del 24/4/2012, Rv. 253237; Sez. VI, n. 15821 del 3/4/2014, Rv.
259771).
Il reato associativo addebitato al PICARDI, come anche rilevato dal ricorrente, risulta contestato
come commesso a partire dal 2010, con permanenza, che correttamente il giudice d’appello ha
considerato esaurita nella data di pronuncia della sentenza di primo grado nel relativo processo e
cioè il 10 ottobre 2014.
Chiaramente è stato quindi rilevato come il reato associativo non potesse considerarsi commesso
in data anteriore rispetto al momento dell’emissione della prima ordinanza custodiale nell’aprile
2011.
La mancanza del presupposto dell’anteriorità, fondamentale per l’applicazione delle disposizioni
sulla retrodatazione, come lo stesso ricorrente riconosce nell’impugnazione, ma in relazione al
quale si limita a riferirsi al momento iniziale della contestazione (a partire dal 2010) senza con-

‘frontarsi con i rilievi del Tribunale sulla consumazione contestata in permanenza, secondo gli
schemi della c.d. contestazione aperta, dà ragione della correttezza della decisione impugnata e
della non rilevanza delle restanti considerazioni dell’ordinanza e del ricorso sul momento di emersione di indizi concernenti il delitto associativo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1° ter, disp att. c.p.p.
Così deciso in Roma il 16 luglio 2015.

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