Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4307 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4307 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIACENTE VITO N. IL 20/06/1979
avverso la sentenza n. 3094/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
01/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;

Data Udienza: 22/10/2013

Il difensore di PIACENTE Vito propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza pronunciata nei confronti del predetto dalla Corte di appello di Catania in
data 1 marzo 2013, lamentando vizio di motivazione in ordine alla mancata
concessione delle attenuanti generiche ed in merito alla dosimetria della pena, sulla
base, peraltro, di deduzioni del tutto aspecifiche.
Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile per totale genericità dei motivi.
Le censure, infatti, si limitano ad una prospettazione meramente assertiva di criteri di
ordine generale, senza alcuna correlazione con gli argomenti puntualmente evocati a
sostegno della decisione impugnata, la quale, al contrario, appare dotata di un corredo
motivazionale del tutto congruo ed esente da censure sul piano della coerenza logico
argomentativa.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso injRoma, il 22 ottobre 2013
Il Consiglier eensore

Il esidente

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