Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4307 del 10/12/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4307 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: MOGINI STEFANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASIZZONE PIETRO, nato a Napoli il 6 settembre
arza
9ek.
avverso la sentenza n. 443/2014 della Corte d’Appello di Napoli del 21
gennaio 2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in pubblica udienza del 10 dicembre 2014 la relazione del Consigliere
Dott. Stefano Mogini
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Aniello, che ha
concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla misura della
pena
udito il difensore Avv. Eduardo Pagano, il quale ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Pietro Casizzone ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 21 gennaio 2014, la Corte
d’Appello di Napoli ha confermato quella di primo grado, emessa il 17 novembre 2012 dal
Tribunale di Napoli in composizione collegiale, che lo aveva condannato, previa concessione
delle attenuanti generiche ed esclusa l’aggravante dell’ingente quantità di cui all’articolo 80
I.s. e la contestata recidiva, alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 18.000,00 di
Data Udienza: 10/12/2014
multa per il reato di detenzione a fini di spaccio di circa 1,7 chili di marijuana
corrispondente a 5486 dosi singole e contenuta in 2252 bustine di cellophane e 3 buste di
plastica.
Considerato in diritto
1. Il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla
determinazione della misura della pena irrogata, punto questo devoluto alla Corte
territoriale con apposito motivo d’appello. Tale motivazione sarebbe vieppiù necessaria
costituzionale delle modifiche apportate all’articolo 73 I.s. dalla legge Giovanardi-Fini.
2. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Con sentenza n. 32/2014 la Corte
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle modifiche apportate dal
D.L. n. 272/2005 all’art. 73 I.s., così ripristinando l’originaria distinzione tra droghe
leggere e droghe pesanti quanto al relativo trattamento sanzionatorio. Il più favorevole
trattamento punitivo previsto dalla normativa ora vigente impone un nuovo esame circa
la pena applicabile al fatto quand’anche la pena inflitta rientri nell’attuale forbice
sanzionatoria, laddove, come in questo caso, il punto della determinazione della pena
sia stato devoluto al giudice di legittimità. La sentenza impugnata va quindi annullata
limitatamente alla determinazione della misura della pena, con rinvio ad altra Sezione
della Corte d’Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia
per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli.
Così deciso il 10 dicembre 2014.
dopo la sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità