Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43063 del 10/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43063 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAGGIO NATALE N. IL 22/01/1985
avverso la sentenza n. 14562/2013 GIP TRIBUNALE di BARI, del
07/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 10/07/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7.11.2013 emessa ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. il
Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari applicava la pena di anni
due mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa a Maggio Natale, imputato dei
reati di detenzione e porto illegali di una pistola cal.9 con matricola abrasa e
provento del reato di ricettazione, nonché della detenzione abusiva di 13
cartucce del medesimo calibro.
Avverso la sentenza l’imputato ricorre deducendo che il Giudice non ha

dell’art.129 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per mancanza del requisito di specificità dei motivi.
Il ricorrente omette totalmente di indicare quali siano le concrete risultanze
probatorie, idonee ad escludere la responsabilità dell’imputato ai sensi
dell’art.129 cod.proc.pen. , il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice del
pattegg ia mento.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro
millecinquecento.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10.7.2014.

adeguatamente motivato la sentenza al fine di escludere l’applicabilità

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