Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4306 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4306 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANTEGANI LUIGI N. IL 17/02/1968
avverso la sentenza n. 4874/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;

Data Udienza: 22/10/2013

MANTEGANI Luigi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano il 18 settembre 2012,
lamentando la nullità della stessa per erronea indicazione della data della pronuncia e
violazione di legge in punto di responsabilità.
Il primo motivo è palesemente destituito di fondamento in quanto la erronea
indicazione della data in calce alla sentenza a fronte della corretta data che risulta dal
frontespizio della sentenza e che corrisponde alla data che risulta nel dispositivo letto
in udienza rende del tutto inconferente, ai fin della validità dell’atto, l’errore
materiale segnalato. Le restanti censure sono manifestamente inammissibili in quanto
del tutto generiche.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in 1oma, il 22 ottobre 2013
Il Consiglier

Il esidente

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