Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43054 del 15/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 43054 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Provenza Elisabetta, nata a Monza il 01/10/1972

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avverso il decreto emesso in data 26/06/2014 dal Giudice di pace di Roma,
nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico di
Provenza Marco, nato a Nocera Inferiore l’11/10/1977

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Eugenio Selvaggi, che ha richiesto l’annullamento del decreto
impugnato, con restituzione degli atti al giudice a quo

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Roma, con il decreto indicato in epigrafe, disponeva
l’archiviazione del procedimento penale n. 154/2013 R.G.N.R., iscritto a carico di

Data Udienza: 15/05/2015

Marco Provenza per il reato di lesioni personali; il provvedimento veniva emesso
malgrado l’opposizione presentata – avverso la presupposta richiesta del P.M. dalla persona offesa Elisabetta Provenza.
Il giudice, nella motivazione del decreto, evidenziava di avere esaminato
l’atto di opposizione, nonché una successiva integrazione depositata il
03/06/2014 dal difensore della querelante. La motivazione del provvedimento
era fondata sul rilievo che un testimone escusso non aveva confermato i fatti
rappresentati dalla Provenza, non essendo stato presente agli stessi (né agli

2. Propone ricorso per cassazione il difensore / procuratore speciale della
persona offesa, deducendo violazione degli artt. 4, 22 cod. proc. pen. e 4 d.lgs.
n. 274/2000, nonché degli artt. 127 e 410 del codice di rito.
Nell’atto di impugnazione si fa rilevare che il reato in rubrica – all’esito della
novella di cui al di. n. 93/2013, convertito nella legge n. 119/2013 – deve oggi
intendersi sottratto alla competenza penale del Giudice di pace; inoltre, si
evidenzia che il Giudice di pace non avrebbe rispettato il necessario
contraddittorio, che – per quanto previsto nella sola forma cartolare – avrebbe
dovuto imporre una effettiva disamina delle ragioni sottese all’opposizione
presentata; disamina non ravvisabile nel solo rilievo che quell’atto, o la
successiva integrazione, erano stati semplicemente “visti”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Infatti, come già più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte,
«nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace, l’opposizione presentata
dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero
comporta l’instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare che però non
esime il giudice dal valutare il contenuto degli elementi e delle ragioni addotte
dall’opponente» (Cass., Sez. V, n. 41194 del 19/06/2014, Di Maio, Rv 262185).
In altre parole, se è vero che nel procedimento dinanzi al Giudice di pace non è
prevista udienza camerale a seguito dell’opposizione della persona offesa, è pur
sempre doveroso che su tale opposizione vi sia una effettiva pronuncia: le
ragioni ivi sostenute debbono pertanto essere specificamente considerate, sia
pure al fine di dichiararne l’inammissibilità.
Considerazione specifica che nel caso in esame non può dirsi esservi stata,
dal momento che, fra l’altro, la opponente aveva – come tema di investigazione

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episodi de quibus avevano assistito altri soggetti).

suppletiva in ordine alla verifica della propria attendibilità, a fronte della
presunta mancanza di testimoni oculari alla presunta condotta violenta realizzata
dall’indagato – sollecitato l’audizione di un testimone del tutto ignorato nel corpo
della motivazione del provvedimento impugnato: al soggetto in questione, nella
ricostruzione della querelante, ella aveva telefonato subito dopo il fatto, e l’uomo
era intervenuto prontamente alla richiesta della donna di ricevere soccorso.
Inoltre, l’opponente aveva rappresentato che la propria versione dei fatti
risultava suffragata da una certificazione medica ritualmente prodotta, la cui

all’eventuale fine di smentirne la decisività, o quanto meno la idoneità a fornire
riscontro alle dichiarazioni della persona offesa).
In definitiva, il Giudice di pace appare aver limitato la propria attenzione quanto alle deduzioni della difesa della Provenza – soltanto al profilo della
presunta incompetenza, affrontato nel ricordato atto di integrazione
all’opposizione iniziale: esame, peraltro, esauritosi nel richiamare la data di
presunta commissione del reato e la norma di cui all’art. 2 cod. pen. (a dispetto
della natura processuale, e non sostanziale, delle modifiche introdotte dal d.l. n.
93/2013 all’art. 4 del d.lgs. n. 274/2000).
Si impongono pertanto le determinazioni indicate nel dispositivo.

P. Q. M.

Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Giudice di
pace di Roma.

Così deciso il 15/05/2015.

rilevanza non appare in alcun modo valutata dal giudicante (sia pure

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