Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43053 del 15/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 43053 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Asaro Salvatore, nato a Mazara del Vallo il 31.3.1960, avverso
l’ordinanza emessa dal tribunale di Marsala il 31.7.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
letta la requisitoria del pubblico ministero nella persona del
sostituto procuratore generale dott. Aurelio Galasso, che, in data
23.12.2014, ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Data Udienza: 15/05/2015

1. Con ordinanza emessa il 31.7.2014 il tribunale di Marsala,
quale giudice dell’esecuzione penale, revocava il beneficio
dell’indulto concesso ad Asaro Salvatore con provvedimento
adottato dal tribunale di Marsala, sezione distaccata di Mazzara

Asaro la pena di anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa,
di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura di Marsala
il 30.5.2009.
2.

Avverso tale ordinanza, di cui chiede l’annullamento, ha

proposto tempestivo ricorso per cassazione l’Asaro, a mezzo del
suo difensore di fiducia, avv. Monica Genovese, del Foro di
Palermo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione,
con riferimento all’art. 649, c.p.p., in quanto la causa ostativa alla
concessione dell’indulto, che ne ha determinato la revoca,
rappresentata dalla sentenza di condanna dell’Asaro alla pena di
anni due mesi otto giorni quattro di reclusione ed euro 12.000,00
di multa, divenuta irrevocabile il 12 gennaio 2010, quindi nel
quinquennio successivo all’entrata in vigore della legge
sull’indulto, già sussisteva prima dell’adozione dell’ordinanza con
cui, in data 12.2.2010, il tribunale di Marsala, sezione distaccata
di Mazzara del Vallo, sempre quale giudice dell’esecuzione penale,
aveva concesso all’Asaro il suddetto beneficio.
In assenza di una impugnazione del pubblico ministero avente ad
oggetto l’indicata ordinanza, adottata in difetto dei presupposti di
legge, sul punto, ad avviso del ricorrente, si è ormai formato un
giudicato, che non può essere messo in discussione in sede
esecutiva, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
3. Il ricorso non può essere accolto.

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del Vallo, il 12.2.2010, con cui veniva condonata al suddetto

4. I principi di diritto richiamati dal ricorrente non possono non
condividersi.
Risponde, effettivamente, all’orientamento dominante in sede di
legittimità, l’affermazione secondo cui qualora sia il giudice

impugnabile a norma degli art. 672 comma 1 e 667 c.p.p., la
decisione assume – in forza del generale principio del “ne bis in
idem” operante, in quanto compatibile, anche nel procedimento
esecutivo – carattere di definitività e deve, quindi, ritenersi
irrevocabile, essendo suscettibile di modifica solo in sede di
gravame, ma non per successivo e autonomo intervento del
giudice dell’esecuzione, cui la stessa questione potrebbe essere
riproposta, data la natura di pronuncia “allo stato degli atti” dei
provvedimenti da lui emessi, soltanto in una mutata situazione di
fatto e non sulla base di elementi preesistenti. Ne consegue che
nel procedimento di esecuzione l’erronea applicazione dell’indulto
in presenza di una causa di revoca, una volta definitiva, preclude
l’accoglimento di una successiva istanza del p.m. intesa a far
valere la medesima ragione di revoca (cfr.,

ex plurimis, Cass.,

sez. I, 01/02/2000, n. 749).
Siffatti principi, tuttavia, non si applicano al caso in esame, che
va, invece, deciso, alla luce del diverso principio di diritto, al quale
il giudice di rinvio era tenuto ad uniformarsi (cfr. Cass., sez. IV,
24/09/2013, n. 43991), indicato dalla Corte di Cassazione
nell’arresto del 28.2.2013, con cui è stata annullata con rinvio
l’ordinanza del tribunale di Marsala che, in data 31.5.2012, quale
giudice dell’esecuzione penale, aveva dichiarato inammissibile la
richiesta del pubblico ministero, volta ad ottenere la revoca
dell’indulto concesso al ricorrente il 12.2.2010.

3

dell’esecuzione a dichiarare condonata la pena con provvedimento

Evidenziava, infatti, il Supremo Collegio che “in tema di indulto, la
riduzione dello stesso in sede esecutiva, entro i limiti di legge,
quando questi siano stati superati a causa di plurime applicazioni
del medesimo beneficio da parte di giudici diversi, è legittima ove

conoscenza dei vari provvedimenti applicativi, mentre è vietata
quando vi sia la ragionevole certezza che esso sia derivato da
consapevole inosservanza o disapplicazione della norma ” (cfr.
Cass., sez. I, 15.4.2010, n. 31697, rv. 248024).
Orbene, nel caso in esame difetta proprio la prova di tale
ragionevole certezza (che sarebbe stato onere del ricorrente
fornire), vale a dire la prova che il giudice dell’esecuzione, alla
data di applicazione dell’indulto (12.2.2010) fosse a conoscenza
della irrevocabilità della condanna (intervenuta il 12.1.2010); anzi
è possibile affermare con elevata probabilità che il giudice
dell’esecuzione non ne fosse a conoscenza, posto che, come
evidenziato nella requisitoria scritta del sostituto procuratore
generale, l’estratto esecutivo della sentenza è pervenuto all’ufficio
del pubblico ministero solo il 27 agosto 2010 “ed è noto che i
tempi di aggiornamento del casellario superano in genere
l’intervallo temporale tra la data di irrevocabilità e quella del
provvedimento concessivo”.
Risulta,

pertanto,

assolutamente

legittimo

il

successivo

provvedimento di revoca del beneficio dell’indulto oggetto di
ricorso, adottato conformemente al principio secondo cui in
materia di indulto, è legittima la revoca del beneficio concesso in
presenza di una causa ostativa non risultante dal fascicolo del
giudice che ha provveduto alla sua applicazione, perché la
preclusione derivante dal divieto di “ne bis in idem” non

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tale superamento sia derivato da presumibile difetto di reciproca

impedisce, nel procedimento di esecuzione, la proposizione di fatti
in precedenza non dedotti né valutati, pur se preesistenti alla
pregressa decisione “in executivis” (cfr. Cass., sez. I, 12.6.2014,
n. 32857, rv. 260542).

rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616,
c.p.p., la pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma il 15.5.2015.

5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, pertanto,

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