Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43052 del 15/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 43052 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Santanché Paolo, nato a Torino, 1’11.3.1949, avverso il decreto
emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Milano il 17.6.2014 nei confronti di Accorsi Danilo, nato a Bologna
il 14.6.1966.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
letta la requisitoria del pubblico ministero nella persona del
sostituto procuratore generale dott. Eugenio Selvaggi, che, in
data 17.12.2014, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 15/05/2015

FATTO E DIRITTO

1. Con decreto emesso il 17.6.2014 il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Milano dichiarava, ai sensi dell’art.

Paolo avverso la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico
ministero presso il medesimo tribunale, nell’ambito del
procedimento penale sorto a carico di Accorsi Danilo, per il reato
ex art. 595, c.p., in cui il Santanché assume la qualità di persona
offesa dal reato.
2. Avverso tale decreto, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
tempestivo ricorso per cassazione la persona offesa, a mezzo del
suo difensore di fiducia, avv. Mauro Scaffa, lamentando violazione
di legge, in relazione all’art. 410, c.p.p., in quanto il
provvedimento in questione è stato emesso in difetto dei
presupposti di legge, avendo il ricorrente, con l’atto di
opposizione,

individuato

specificamente

l’oggetto

della

investigazione suppletiva richiesta, costituito dall’assunzione a
sommarie informazioni della stessa persona offesa e del
consulente di parte, dott. Ciccarelli, sicché non è possibile
affermare che con la suddetta opposizione la persona offesa si sia
limitata a criticare la scelta del pubblico ministero ovvero a
richiedere semplicemente una riconsiderazione delle conclusioni
cui è giunto l’organo della Pubblica Accusa.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5.

Ed invero, come affermato in sede di legittimità da un

orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Collegio,
l’archiviazione può essere pronunciata “de plano”, in presenza di
opposizione della persona offesa alla richiesta del pubblico

2

410, c.p.p., inammissibile l’opposizione proposta da Santanché

ministero, ove ricorrano due condizioni, delle quali si deve dare
atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità
dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto
dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di

249236).
Se,

peraltro,

in

al

relazione

giudizio

sull’ammissibilità

dell’opposizione, si deve tenere conto soltanto della pertinenza e
della specificità degli atti di indagine richiesti e non anche della
possibile capacità dimostrativa dei mezzi di prova indicati (cfr.
Cass., sez. IV, 06/10/2010, n. 40509; Cass., sez. IV,
22/06/2010, n. 34676, rv. 248085), è pur vero che l’opposizione
all’archiviazione legittima l’intervento della persona offesa e
l’instaurazione del contraddittorio con la procedura camerale solo
ove le nuove indagini proposte siano pertinenti e rilevanti sotto il
profilo della loro idoneità a porre in discussione i presupposti della
richiesta del pubblico ministero (cfr., Cass., sez. IV, 23/03/2007,
n. 21544, rv. 236727), con la conseguenza che qualora il giudice
per le indagini preliminari abbia dichiarato “de plano”
l’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa motivandola
sotto entrambi i profili richiesti dall’art. 410, c.p.p., il giudice di
legittimità non può sindacare la valutazione di merito già
effettuata dal giudice per le indagini preliminari sulla infondatezza
della notizia di reato (cfr. Cass., sez. VI, 12/03/2008, n. 13458,
rv. 239318).
Orbene nel caso in esame la motivazione del giudice procedente
appare in tutta evidenza viziata.
Assolutamente

privo

di

motivazione,

infatti,

risulta

il

provvedimento oggetto di ricorso con riferimento al profilo della

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reato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 24/11/2010, n. 167, rv.

omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva,
laddove con l’atto di opposizione, il cui contenuto è stato riportato
nel corpo del ricorso, il ricorrente chiedeva, tra l’altro, che si
procedesse all’assunzione di sommarie informazioni nei confronti

Cioccarelli.
Si tratta di indagini pertinenti e rilevanti, nei termini innanzi
chiariti, in quanto il procedimento a carico dell’Accorsi in cui il
Santanché è persona offesa nasce da alcune affermazioni,
contenute nella relazione tecnica che il dott. Accorsi aveva redatto
nell’ambito del diverso procedimento civile intentato dalla signora
Patrizia Monteduro nei confronti del Santanché e di altri soggetti,
per farne valere la responsabilità, contrattuale ed
extracontrattuale, per i danni subiti dalla esecuzione sulla sua
persona di prestazioni chirurgiche, ritenute dal Santanché e dal
dott. Cioccarelli, incaricato dal ricorrente di redigere una relazione
medico-legale per poter controbattere alle accuse rivoltegli in
sede civile, non rispondenti al vero, al confronto con le evidenze
cliniche della paziente.
Proprio perché potenzialmente idonee a porre in discussione i
presupposti su cui si fonda la richiesta del pubblico ministero,
provenendo da soggetti che per la loro specifica competenza
tecnica sono in grado di fornire una lettura del contenuto della
relazione del dott. Accorsi, le sommarie informazioni di cui il
ricorrente ha sollecitato l’assunzione avrebbero dovuto formare
oggetto di specifica considerazione da parte del giudice
procedente, non apparendo

prima facie

irrilevanti.

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non pertinenti e

della persona offesa e del consulente tecnico, dott. Mauro

Sul punto, lo si ribadisce, la motivazione del provvedimento
impugnato, al di là di richiami a condivisibili principi affermati dalla
giurisprudenza di legittimità, è del tutto assente, dimostrando, in
tal modo, il giudice procedente, di non aver fatto buon governo

5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, pertanto,
accolto,

con

conseguente

annullamento

dell’impugnato

provvedimento senza rinvio, disponendosi la restituzione degli atti
al tribunale di Milano per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone la
restituzione degli atti al tribunale di Milano per l’ulteriore corso.
Così deciso i1 Roma il 15.5.2015.

dei principi ai quali pure ha dichiarato di volersi attenere.

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