Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43050 del 15/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 43050 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

avverso l’ordinanza emessa in data 05/11/2014 dal Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nell’ambito del
procedimento penale iscritto a carico di

Calabrese Fortunato, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 06/07/1955

Fugazzotto Nunzio, nato a Messina il 12/07/1971

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Mario Pinelli, che ha richiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 15/05/2015

1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto, con il provvedimento indicato in epigrafe, ordinava la trasmissione al P.M.
degli atti relativi al processo n. 550/2014 R.G.N.R., iscritto a carico di Fortunato
Calabrese e Nunzio Fugazzotto per reati ex artt. 110, 81 cpv., 482 e 476 cod.
pen. ed in relazione al quale il Procuratore della Repubblica in sede aveva
richiesto il rinvio a giudizio degli imputati, formulando – nel corpo dell’unico atto
di esercizio dell’azione penale – anche una contestazione alternativa, ai sensi
degli artt. 110, 81 cpv. e 489 cod. peri.
Secondo l’ipotesi accusatoria, a seguito di un presunto sinistro stradale di cui
il Calabrese era rimasto vittima, questi aveva inoltrato una richiesta di
indennizzo ad una compagnia di assicurazioni, con il patrocinio dell’Avv.
Fugazzotto: all’istanza erano però state allegate una ecografia asseritamente
effettuata presso uno studio specializzato (rivelatosi inesistente) ed una
certificazione medica a firma di tale Dott. Piraino (sottoscrizione falsa). Il P.M.
aveva pertanto ritenuto che gli imputati si fossero resi responsabili della
materiale formazione dei due atti in questione, o quanto meno che ne avessero
fatto uso, nella consapevolezza della falsità degli stessi.
Il Gup, all’udienza del 26/09/2014, aveva tuttavia invitato ad esercitare i
poteri di cui all’art. 423, comma primo, del codice di rito, rilevando che
dall’esame degli atti non sembravano emergere gli estremi di un falso materiale,
«ma semmai un falso ideologico commesso in concorso tra gli odierni imputati e
Piraino Stefano […], fatto diverso in relazione al quale gli atti andrebbero
restituiti al P.M.»; ne era derivato il rinvio del processo al 05/11/2014. In
quest’ultima occasione, però, il P.M. si era riportato alla richiesta di rinvio a
giudizio, come inizialmente formulata, ed il giudice aveva assunto le
determinazioni sopra ricordate.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, deducendo l’illegittimità, per abnormità,
del provvedimento impugnato.
Osserva il ricorrente che «il giudicante, sussumendo i fatti contestati nel
reato di falso ideologico, poteva e doveva dare al medesimo fatto una diversa
qualificazione giuridica […], risolvendosi la restituzione degli atti al P.M.,
limitatamente agli imputati Fugazzotto e Calabrese, in una indebita regressione
del procedimento, anche in ragione della contestazione alternativa formulata in
imputazione». Si legge altresì nel ricorso che quanto all’ipotizzato falso
materiale concernente l’ecografia ed il relativo referto, non recanti la firma del
Dott. Piraino, neppure il Gup aveva prospettato una diversa qualificazione
giuridica, con il risultato che la restituzione degli atti in parte qua (considerando

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à

che lo stesso P.M. aveva, sul punto, sollecitato una sentenza di non luogo a
procedere) «appare invero non comprensibile».

3. Con atto pervenuto alla Cancelleria di questa Corte il 03/05/2015, il
Fugazzotto ha presentato una memoria, personalmente sottoscritta, con la
quale:
– documenta di essere stato, a seguito dell’ordinanza impugnata, comunque
rinviato a giudizio per gli stessi fatti (e con l’identica qualificazione giuridica

tenere in alcun conto le indicazioni del Gup. Celebratasi una nuova udienza
preliminare, dinanzi ad altro magistrato, ne era derivato il decreto ex art. 429
cod. proc. pen.;
– rileva la inammissibilità del ricorso qui in esame, per sopravvenuta carenza di
interesse del P.M. impugnante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non può trovare accoglimento.
Al di là della circostanza del successivo rinvio a giudizio degli imputati, negli
stessi termini di cui all’imputazione originaria, deve infatti rilevarsi che il
provvedimento censurato non presenta profili di abnormità. Nel caso in esame,
in particolare, non si registra quell’effetto di stallo o regressione processuale,
non rimediabile se non attraverso un intervento del giudice di legittimità, che è
proprio, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, dell’atto abnorme
(v. in proposito Cass., Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti; n. 28807 del
29/05/2002, Manca; n. 25957 del 26/03/2009, Toni).
Come puntualmente ricordato da una recente pronuncia, la decisione delle
Sezioni Unite del 2009, da ultimo ricordata, precisò che «il regresso del
procedimento è atipico, e comporta l’abnormità del relativo provvedimento solo
se consegua ad un atto adottato dal giudice in carenza di potere», mentre ad
esempio non vi è abnormità «quando il giudice, dichiarata la nullità del decreto
di citazione, restituisca gli atti al P.M. ancorché si tratti di declaratoria originata
da un suo errore, in quanto l’atto rientra nella sfera di competenza del giudice e
comporta tipicamente la regressione, sicché l’abnormità funzionale, riscontrabile
nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata
all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al Pubblico Ministero un
adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del
procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il Pubblico Ministero può

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originaria), avendo il P.M. rinnovato l’atto di esercizio dell’azione penale senza

ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento
giudiziario minerebbe la regolarità del processo, laddove negli altri casi egli è
tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice» (Cass., Sez. IV, n.
27027 del 27/04/2015, Cernat).
Né può ritenersi che la fattispecie concreta possa riguardare la più ampia
ipotesi elaborata dalla giurisprudenza, laddove si reputa abnorme «non solo il
provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto risulti avulso
dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in

consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite» (Cass., Sez.
2, n. 27716 del 05/06/2003, Biagia, Rv 225857). In vero, la stessa massima
ufficiale della sentenza appena richiamata prosegue segnalando che «l’abnormità
dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto per
la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge
processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al
sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di
proseguirlo», e si deve precisare che quella fattispecie riguardava il caso
affatto peculiare – di un provvedimento di archiviazione adottato dal Gip non
sulla base dell’infondatezza della notizia di reato, come richiesto dal P.M., ma sul
presupposto dell’esistenza di un altro procedimento che vedeva protagoniste le
stesse parti, con ruoli processuali invertiti, e dell’impossibilità di concepire
l’esistenza di due processi in parallelo, utilizzando per siffatta decisione non le
obiettive risultanze di causa ma personali conoscenze dei fatti. Al contrario, nel
caso oggi sub judice, il Gup ritenne che fossero ravvisabili gli estremi di un fatto
diverso rispetto a quello (o quelli, tenendo conto della già singolare
prospettazione di ipotesi alternative avanzata dal P.M.) di cui alla richiesta di
rinvio a giudizio, giungendo all’adozione di un provvedimento certamente
contemplato dall’ordinamento processuale e strumentale a garantire, anche in
udienza preliminare, l’esigenza di una «corrispondenza dell’imputazione a quanto
emerge dagli atti» (v. Cass. Sez. V, n. 4789 del 23/10/2007, De Masi).
Le determinazioni assunte dal Gup non possono meritare censura, infine,
neppure con riguardo al mancato esercizio del potere-dovere di disporre ex
officio una riqualificazione della rubrica. La giurisprudenza di questa Corte ha
più volte affermato, infatti, che «il giudice dell’udienza preliminare non può
modificare il fatto oggetto dell’imputazione, ma può dare ad esso una diversa
qualificazione giuridica» (Cass., Sez. VI, n. 28481 del 17/04/2012, C., Rv
253695, citata anche dal ricorrente): tuttavia, nel caso di specie, non si sarebbe
trattato di ascrivere al Calabrese ed al Fugazzotto un addebito di falso ideologico
in luogo di quello materiale, sulla base degli stessi presupposti in fatto di cui alla

astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi

contestazione originaria, bensì di ritenere che il diverso reato ex art. 479 cod.
pen. fosse stato da loro commesso in concorso con il soggetto – il Dott. Piraino che l’iniziale rubrica indicava addirittura come persona offesa o quanto meno
danneggiata, essendone stata falsificata la sottoscrizione.
Si impongono pertanto le determinazioni indicate nel dispositivo.

Rigetta il ricorso del P.M.

Così deciso il 15/05/2015.

P. Q. M.

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