Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4305 del 10/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4305 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Min Hin Adams Saint Stephane,
nato il giorno 4 aprile 1993 in Costa d’avorio, avverso la sentenza 6
febbraio 2014 della Corte di appello di Bologna.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Roberto Aniello che ha concluso per annullamento con
rinvio limitatamente alla misura della pena.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Min Hin Adams Saint Stephane, ricorre a mezzo del suo
difensore, avverso la sentenza 6 febbraio 2014 della Corte dì appello
di Bologna 6 febbraio 2014 che, in parziale riforma della sentenza 28

Data Udienza: 10/12/2014

giugno 2013 del Tribunale di Parma, riconosciute le circostanze
attenuanti generiche,ha ridotto la pena ad anni 2 e mesi 8 di reclusione

li 2. tc() /141-`144

con riferimento all’accusa ex art 73, comma 1, d.p.r. 309/90 di aver

grammi

290

circa

di

marijuana,

separata mente

confezionata, sostanza stupefacente che in relazione al dato ponderale,
alle modalità di presentazione e ad altre circostanze dell’azione
appariva destinata ad uso non esclusivamente personale. In Parma il
17 giugno 2013.
2. La Corte di appello ha determinato la sanzione partendo da
twva
anni 6 di reclusione e 27 milasrdi multa, diminuita per le circostanze
attenuanti generiche ad anni 4 di reclusione ed €. 18 mila di multa,
ulteriormente diminuita di 1/3 per il rito.
3. Con un unico motivo di impugnazione i si prospetta violazione
(

di legge in ordine alla determinazione della pena, fissata in relazione
alle droghe leggere, con una oscillazione edittale che non poteva tener
conto della sopravvenuta decisione della Corte costituzionale, che ha
determinato la reviviscenza del regime sanzionatorio precedente alla
novella del 2006.
3.1. Da ciò la richiesta di annullamento della sentenza
impugnata
4.Tanto premesso, ritiene la Corte, la fondatezza del gravame,
tenuto conto dell’attuale regime sanzionatorio in tema di stupefacenti,
quale esito della pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla
sentenza n. 32/2014 della Corte delle leggi.
5. La gravata sentenza va quindi annullata in punto di pena, con
rinvio ad altra sezione della Corte di appello di la quale, nella
piena libertà di valutazione degli elementi di fatto e delle emergenze
processuali, provvederà ad una diversa “determinazione” e
“giustificazione” della sanzione da irrogare, avuto appunto riguardo alla
più favorevole oscillazione dei limiti edittali, oggi applicabile.

detenuto

3

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della

di appello di Bologna.
Così d iso in Roma il giorno 10 dicembre 2014
Il con )gli -re estens re
Luigi

pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte

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