Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43049 del 14/05/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43049 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: MICCOLI GRAZIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FAGO ANGELO N. IL 07/04/1968
avverso l’ordinanza n. 146/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 22/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 14/05/2015
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Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Mario Maria Stefano PINELLI, ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso in esame è stata impugnata l’ordinanza con la quale la Sezione di Taranto
della Corte di Appello di Lecce, in sede di rinvio dopo annullamento disposto dalla Prima
Sezione di questa Corte, ha applicato la disciplina della continuazione in sede di esecuzione in
relazione a una serie di condanne subite da Angelo FAGO.
deducendo vizi di motivazione e violazione di legge.
3. Con dichiarazione personale, resa in carcere e trasmessa alla Corte territoriale, il FAGO ha
rinunziato al ricorso, sicché esso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591
cod. proc. pen..
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in
€ 500,00, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen..
Infatti, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia
all’impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria in favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen. non
distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 3, n.
26477 del 30/04/2014 – dep. 19/06/2014, Martellotta, Rv. 259193;
Sez. 5, n. 36372 del
13/06/2013 -dep. 05/09/2013, Rosati, Rv. 256953).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2015
Il consigliere estensore
Il presi ‘, ente
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione il FAGO,