Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43047 del 14/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 43047 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORABITO GIOVANNI N. IL 09/05/1972
avverso l’ordinanza n. 29/2014 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 28/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/05/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Mario Maria Stefano
PINELLI, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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Per il ricorrente, il difensora concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 gennaio 2015 il Tribunale di Reggio Calabria, sezione riesame, ha
rigettato l’impugnazione avverso l’ordinanza con la quale la Corte di Appello di Reggio Calabria,
in data 20 dicembre 2013, aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura

condannato in entrambi i gradi di giudizio alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione
per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, affidato ad un unico articolato motivo, con il
quale vengono denunziati violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla permanenza
di residue esigenze cautelari.
In particolare il ricorrente censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui richiama
l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di revoca della custodia cautelare in
carcere applicata nei confronti dell’indagato del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416
bis), l’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. pone una presunzione di pericolosità sociale che
può essere superata solo quando sia dimostrato che l’associato ha stabilmente rescisso i suoi
legami con l’organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe
l’esclusivo onere di dare atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione.
Il deducente richiama il diverso orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di
revoca della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell’indagato del delitto di
associazione di tipo mafioso (art 416 bis cod.pen.), l’art 275, comma 3 cod.proc.pen. pone una
presunzione di pericolosità sociale che può essere vinta non solo in presenza della prova
dell’avvenuta definitiva rescissione del vincolo associativo, ma anche nell’ipotesi in cui
coesistano specifici elementi che fanno ragionevolmente escludere la pericolosità dell’indagato.
Il ricorrente sollecita quindi l’eventuale rimessione della questione alla Sezioni unite per
risolvere il contrasto giurisprudenziale.
Deduce inoltre il ricorrente l’omessa motivazione del Tribunale sulla questione, sollevata dalla
difesa, di legittimità costituzionale in ordine alla presunzione di adeguatezza e proporzionalità
della sola misura della custodia cautelare in carcere per i soggetti imputati del reato di cui
all’art. 416 bis cod. pen., rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3,
25, 27 e 111 Cost. e 6 CEDU.
Infine, il ricorrente deduce che il Tribunale non avrebbe valutato che, anche laddove la
sentenza di condanna dovesse diventare definitiva, con la concessione della liberazione
anticipata, cui egli avrebbe diritto, lo stesso avrebbe quasi finito di scontare la pena.
In sede di discussione, il difensore ha chiesto che le doglianze proposte siano vagliate anche
alla luce della nuova normativa in materia di misure cautelari di cui alla legge 16 aprile 2015 n.
2

cautelare della custodia in carcere, alla quale era stato sottoposto Giovanni MORABITO,

47.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. In primo luogo va chiarito che nel caso in esame nessuna incidenza può avere la riforma di
cui alla legge 16 aprile 2015 n. 47, che -come è noto- ha modificato le disposizioni contenute
nella seconda parte del terzo comma dell’art. 275 cod. proc. pen., dedicata all’individuazione
dei titoli di reato per i quali è possibile applicare solo la misura della custodia in carcere (salvo
che gli elementi acquisiti comprovino l’insussistenza di esigenze cautelari).

assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere (salva sempre l’accertata insussistenza
di esigenze cautelari) è stata mantenuta per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per le
ulteriori ipotesi associative di cui agli artt. 270 e 270-bis (concernenti, rispettivamente, le
associazioni sovversive e quelle aventi finalità di terrorismo o di ordine democratico).
2. Come si è già sopra evidenziato, il provvedimento impugnato ha confermato l’ordinanza con
la quale la Corte di Appello di Reggio Calabria aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione
della misura cautelare della custodia in carcere all’esito di due gradi di giudizio, nei quali il
MORABITO ha subito condanna alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione per il reato
di cui all’art. 416 bis cod. pen.
In ragione di ciò, il Tribunale di Reggio Calabria correttamente ha affermato che il quadro
indiziario e cautelare, in mancanza dell’allegazione da parte della difesa di elementi di novità,
non è suscettibile di rivalutazione (Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209; Sez.
1, n. 2350 del 22/12/2009, Siclari, Rv. 246037).
Invero, in tema di provvedimenti de libertate, la sopravvenienza di una sentenza di condanna
in ordine ai fatti per i quali sia stata emessa una misura cautelare esonera il giudice investito
della istanza di revoca dall’esame del materiale indiziario, atteso che l’autonomia della
decisione cautelare, inserita nel procedimento incidentale, non può spingersi – in conformità
anche a quanto enunciato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 71 del 1996 – sino al
punto da porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, anche non irrevocabile, emessa nel
procedimento principale, stante la relazione strumentale esistente tra i due procedimenti (Sez.
1, 23 gennaio 2001, n. 13040, Avignone, Rv. 218582). Quindi, in assenza di una diversa
contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto, l’avvenuta condanna in primo e
in secondo grado costituisce una preclusione processuale alla rivalutazione della gravità degli
indizi in sede di appello incidentale de libertate, trattandosi di una decisione che contiene una
valutazione nel merito così incisiva da assorbire in sé l’apprezzamento dei gravi indizi.
3. Il Tribunale ha reso anche esaustiva e logica motivazione sulla persistenza di esigenze
cautelari.
In primo luogo, va detto che manifestamente infondata è la doglianza del ricorrente basata
sulla considerazione della durata della misura, giacché la revoca della custodia cautelare non
può essere disposta sulla base del solo criterio aritmetico della corrispondenza della durata
3

Va, infatti, evidenziato che nel nuovo testo del terzo comma dell’art. 275 la presunzione

dell’applicazione della misura rispetto alla condanna inflitta all’imputato con la sentenza, in
quanto il riferimento al decorso del tempo deve essere coordinato con la valutazione relativa
alla persistenza delle esigenze cautelari (arg. Sez. 1, n. 44364 del 18/11/2008, P.G. in proc.
Monfardini, Rv. 242038).
Né va trascurato che, <> (Sez. 6, n. 1810 del 30/04/1996, Carnana, Rv. 205769).
Correttamente, poi, il Tribunale ha richiamato la prevalente e condivisibile giurisprudenza di
questa Corte secondo la quale, “in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti
dell’indagato del delitto d’associazione di tipo mafioso, l’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.
pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo quando sia
dimostrato che l’associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa,
con la conseguenza che al giudice di merito incombe l’esclusivo onere di dare atto
dell’inesistenza d’elementi idonei a vincere tale presunzione. Ne deriva che la prova contraria,
costituita dall’acquisizione di elementi dai quali risulti l’insussistenza delle esigenze cautelari, si
risolve nella ricerca di quei fatti che rendono impossibile (e perciò stesso in assoluto e in
astratto oggettivamente dimostrabile) che il soggetto possa continuare a fornire il suo
contributo all’organizzazione per conto della quale ha operato, con la conseguenza che, ove
non sia dimostrato che detti eventi risolutivi si sono verificati, persiste la presunzione di
pericolosità”. (Sez. 6, n. 46060 del 14/11/2008, Verolla, Rv. 242041 ; Sez. 2, n. 305 del
15/12/2006, Comisso, Rv. 235367; altre pronunzie conformi: n. 755 del 1995 Rv. 201598, n.
48430 del 2004 Rv. 231281, n. 45525 del 2005 Rv. 232781, n. 305 del 2007 Rv. 235367).
E tale presunzione opera anche nel caso in esame, nel quale come si è detto è intervenuta la
sentenza di condanna in secondo grado. Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, hanno
chiarito che “La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, comma 3,
cod. proc. pen, opera non solo in occasione dell’adozione del provvedimento genetico della
misura coercitiva ma anche nelle vicende successive che attengono alla permanenza delle
esigenze caute/ari” (Sez. U, n. 34473 del 19/07/2012, Lipari, Rv. 253186).
Il diverso e minoritario orientamento richiamato dal ricorrente (Sez. 1, Sentenza n. 43572 del
06/11/2002, Rv. 223108), secondo il quale l’art 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una
presunzione di pericolosità sociale che può essere vinta non solo in presenza della prova
dell’avvenuta definitiva rescissione del vincolo associativo, ma anche nell’ipotesi in cui
coesistano specifici elementi che fanno ragionevolmente escludere la pericolosità dell’indagato,
sembra definitivamente superato proprio dal tenore del nuovo art. 275 cod. proc. pen., che 4

presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari solamente se e da quando risulti che

come si è visto- ha richiamato espressamente la fattispecie di cui all’art. 416 bis cod. pen. tra i
casi in cui continua ad operare la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in
carcere.
Tale considerazione consente di disattendere senza ulteriori argomenti sia la richiesta di
rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, sia la richiesta di investire la
Corte Costituzionale dei profili di illegittimità prospettati dal ricorrente e che non appaiono
rilevanti nel caso in esame.

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai
ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc.
pen.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2015

o

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estensore
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Il • esidente

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4. Consegue alla declaratoria di inammissibilità, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la

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