Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43046 del 14/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 43046 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIORDANO FAUSTO N. IL 22/07/1969
avverso l’ordinanza n. 1395/2014 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
10/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/05/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Mario Maria Stefano
PINELLI, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Per il ricorrente, l’avv. Schipani, in sostituzione del difensore di fiducia avv. Giovanna ARANITI,
ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 novembre 2014 il Tribunale di Milano ha confermato l’ordinanza con la
quale il GUP, in data 3 ottobre 2014, aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della

(con ordinanza emessa in data 12 febbraio 2014), indagato per i reati di associazione per
delinquere, nonché di cui agli artt. 110 – 644, 110- 81 – 629 – 7 D.L. 152/1991, 81-648bis – 7
d.l. 152/1991 e 110-81-12 quinquies d.l. n. 306/92 – 7 d.l. 152/1991.
La difesa del GIORDANO aveva chiesto al G.I.P. una rivalutazione del quadro cautelare,
soprattutto in ordine al reato associativo ascrittogli, sulla base di alcuni elementi definiti
“nuovi”.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, affidato ai seguenti due motivi.
2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione alla competenza funzionale del G.U.P. che aveva deciso sulla istanza di revoca della
misura cautelare. Sostiene il ricorrente che il Giudice competente doveva ritenersi il G.I.P., non
essendo stata depositata ancora richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero
quando era stata presentata l’istanza relativa alla misura cautelare dall’indagato.
2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione
in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di reità.
Il ricorrente indica una serie di elementi di fatto che confuterebbero le argomentazioni
dell’ordinanza impugnata e consentirebbero una rivalutazione dell’originario quadro indiziario.
L’ordinanza è, inoltre, censurata con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza delle
esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può essere accolto.
1. Infondato è il primo motivo proposto con il ricorso.
Giudice competente a pronunciarsi nel merito di misure cautelari è, prima dell’esercizio
dell’azione penale, il giudice per le indagini preliminari e, successivamente, il giudice che
procede, cioè quello che ha la disponibilità degli atti.
Indubbiamente, in virtù della distinzione delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e di
giudice dell’udienza preliminare, in seguito alla separazione delle rispettive funzioni disposta
dall’art. 7 ter R.D. n. 12 del 1941 (Ordinamento giudiziario), nel testo introdotto dall’art. 6 d.
Igs. n. 51 del 1998, il mancato rispetto delle relative attribuzioni si risolve in una violazione
delle regole in materia di competenza funzionale; a ciò consegue che, una volta formulata la
richiesta di rinvio a giudizio e, quindi, esercitata l’azione penale da parte del pubblico
2

misura cautelare della custodia in carcere alla quale era stato sottoposto Fausto GIORDANO

ministero, la competenza ad emettere il provvedimento in materia di misure cautelari
appartiene, ai sensi dell’art. 279 cod. proc. pen., al giudice competente a pronunciarsi nel
merito, cioè il giudice dell’udienza preliminare, anche se l’udienza preliminare deve ancora
svolgersi (sez. 6 n. 3047 del 3/7/2000, Rv. 220756).
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “il mancato rispetto delle attribuzioni del
G.i.p. e del G.u.p. costituisce violazione delle regole in materia di competenza funzionale,
sicché una volta presentata dal P.M. la richiesta di rinvio a giudizio, la competenza ad emettere
i provvedimenti cautelari appartiene al G.u.p., in quanto giudice che procede ai sensi dell’art.

la S.C., richiamando l’art. 6 D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 che ha separato le funzioni di G.i.p.
e G.u.p., ha osservato che pur essendo unitario l’ufficio del giudice per le indagini preliminari e
avendo la distinzione tra G.i.p. e G.u.p. natura tabellare, una volta incardinato il procedimento,
i magistrati che sono chiamati a pronunciarsi su quella vicenda processuale, rispettivamente in
qualità di G.i.p. o di G.u.p., restano individuati come tali). (Sez. 1, n. 5609 del 22/01/2008,
Maggio, Rv. 238867).
Fatte queste precisazioni, si evidenzia che la fase processuale rilevante deve nel caso in esame
essere individuata facendo riferimento sia al momento in cui la richiesta di rinvio a giudizio è
stata avanzata dal Pubblico Ministero sia con riferimento alla data di deposito dell’istanza sulla
misura cautelare, mentre nessun rilievo ha il momento in cui è intervenuta la decisione.
Si evince dal ricorso che l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare è stata inviata
a mezzo posta e che la ricevuta della raccomandata reca un timbro che riporta il 26 settembre
2014 come data di ricezione della stessa raccomandata.
Nell’ordinanza del G.U.P., però, si dà atto che l’istanza è pervenuta al giudice procedente in
data 29 settembre 2014, dato di cui dà pure atto il provvedimento impugnato in questa sede.
Nel ricorso, peraltro, non è precisata la data del deposito in cancelleria della richiesta di rinvio
a giudizio: vi è, infatti, solo una indicazione generica di una data riferita ad un “momento
successivo” rispetto a quella di ricezione della suddetta raccomandata.
Tale indicazione generica, che non permette di vagliare la fondatezza di quanto assunto, viola
certamente il principio di autosufficienza del ricorso, giacchè la sua lettura non consente una
sufficiente conoscenza del “fatto” (processuale), al fine di comprendere il significato e la
portata delle critiche rivolte al provvedimento impugnato.
Ciò è ancora più significativo nel caso in esame, nel quale il Tribunale ha valorizzato come data
rilevante quella del 29 settembre 2014, che – si ripete- è stata indicata dal G.U.P. come quella
in cui gli è pervenuta l’istanza sulla misura cautelare.
Le eccezioni del ricorrente vanno dunque rigettate.
2. Inammissibili sono le altre censure dedotte in ordine alla sussistenza di gravi indizi.
I motivi dedotti infatti fanno specifico riferimento ad elementi di fatto non valutabili in questa
sede e sui quali il Tribunale ha reso esaustiva e logica motivazione.
In proposito, è necessario ricordare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di
3

279 cod. proc. pen., anche se l’udienza preliminare non si sia ancora tenuta. (In motivazione,

merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell’art. 606, lettera e, cod. proc. pen.
La modifica normativa di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 lascia, infatti, inalterata la
natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e
non può estendersi ad una valutazione di merito.
Con specifico riferimento all’impugnazione dei provvedimenti adottati in materia di misure
cautelari, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli
elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né
alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato e, quindi,

apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta
l’applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto
impugnato al fine di verificare che esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere
positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1)
l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza
di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano, Rv. 251760).
Quindi il vaglio sulla motivazione delle ordinanze relative ai provvedimenti restrittivi della
libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica
dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile
colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.
Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del
fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la
concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata,
coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della
motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del
provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della
razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano,
Rv. 251761).
Inoltre, non si deve dimenticare che nel caso in esame la valutazione da farsi non è quella
della fase dibattimentale; essa investe solo il potere cautelare dell’autorità giudiziaria, per cui
la valutazione degli indizi di colpevolezza deve essere condotta con minor rigore rispetto a
quella propria del giudizio di condanna. Trattasi di affermazione che trova la sua fonte
normativa nell’articolo 273 del codice di procedura penale che, al comma 1 bis, richiama i
commi 3 e 4 dell’articolo 192 e non invece il comma 2, che richiede una particolare
qualificazione degli indizi (non solo gravi, ma anche precisi e concordanti).
Anche questa Sezione (Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511) ha avuto modo
di evidenziare che in tema di misure cautelari personali la nozione di “gravi indizi di
4

l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di

colpevolezza” di cui all’art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine
“indizi” inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di
colpevolezza, che sta a indicare la “prova logica o indiretta”, ossia quel fatto certo connotato
da particolari caratteristiche (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) che consente di risalire a un
fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l’emissione di una misura
cautelare è, quindi, sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di
qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli.
3. Fatte queste precisazioni di ordine generale, si rileva che le censure mosse dal ricorrente

gravità indiziaria al giudice di legittimità.
In effetti, al di là dell’indicazione formale dei motivi dedotti come vizio di motivazione, il
ricorrente critica direttamente l’interpretazione di alcune risultanze processuali da parte del
Tribunale, che ha escluso che sussistano i presupposti per rivalutare il quadro indiziario e che
ha ritenuto che l’interrogatorio reso dall’appellante non avesse introdotto elementi “nuovi” tali
da giustificare una rilettura di quelli posti a fondamento della applicazione della misura
cautelare in carcere.
Nell’ambito del controllo di legittimità e alla luce dei principi sopra evidenziati, si ritiene che il
Tribunale si sia attenuto ai principi in materia, analizzando in maniera puntuale gli elementi
forniti dall’accusa a sostegno della richiesta della misura cautelare (con particolare riferimento
al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.) e rispondendo anche a tutti i motivi dedotti dalla difesa
in sede di appello.
Il discorso giustificativo così sviluppato risponde pienamente alle esigenze di completezza e di
consequenzialità logica sulle quali si esercita il vaglio di legittimità nel giudizio di cassazione.
Con ciò, quindi, resta soddisfatto l’obbligo di motivazione, costituendo peraltro principio
consolidato quello per cui il giudice del gravame non è tenuto a prendere in esame ogni singola
argomentazione svolta nei motivi d’impugnazione, ma deve soltanto esporre, con
ragionamento corretto sotto il profilo logico – giuridico, i motivi per i quali perviene a una
decisione difforme rispetto alla tesi dell’impugnante, rimanendo implicitamente non condivise,
e perciò disattese, le argomentazioni incompatibili con il complessivo tessuto motivazionale
(Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011,
Schowick, Rv. 250105; Sez. 4, n. 1149/06 del 24/10/2005, Mirabilia, Rv. 233187).
4. Inammissibili sono pure le doglianze relative alla motivazione sulle esigenze cautelari.
Il vaglio logico e puntuale degli elementi relativi alla gravità del quadro indiziario, come
giustificativa della misura cautelare in atto, non consente a questa Corte di muovere critiche in
ordine alla ritenuta sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari.
Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno
emergere profili di manifesta illogicità della stessa; esse ancora una volta svolgono, sul punto
dell’accertamento delle esigenze cautelari, considerazioni in fatto, non sindacabili in questa
sede.
5

attengono essenzialmente al giudizio rappresentativo dei fatti e sollecitano una revisione della

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc.
pen.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2015

I consi liere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA