Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43044 del 04/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 43044 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Dedinca Ismet, nato a Pristina (ex Jugoslavia) il 09/09/1967
avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Rimini il 05/09/2014
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, nella persona
del Dott. Gabriele Mazzotta, che ha richiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell’esecuzione,
rigettava – con provvedimento del 16/01/2012 – una richiesta presentata da
Ismet Dedinca ex art. 671 del codice di rito, volta ad ottenere il riconoscimento
della continuazione tra i fatti giudicati con due sentenze irrevocabili emesse dalla
Corte di appello di Milano nel 2001.
Le sentenze in questione, datate rispettivamente 19/07/2001 e 19/10/2001,
riguardavano fra l’altro la ritenuta partecipazione del Dedinca ad associazioni per

Data Udienza: 04/05/2015

delinquere finalizzate a condotte di traffico di sostanze stupefacenti, nonché
addebiti mossi allo stesso istante ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990; per
effetto della prima pronuncia (n. 3896, irrevocabile il 05/02/2003), il prevenuto
era stato condannato alla pena di anni 14 di reclusione e lire 120.000.000 di
multa, mentre con la seconda era stata inflitta al Dedinca la pena di anni 14,
mesi 4 di reclusione e lire 60.000.000 di multa. Peraltro, i fatti contestati con
la sentenza ricordata da ultimo (n. 4552, irrevocabile il 05/03/2002) erano stati
ritenuti espressivi di un disegno criminoso unitario:

reati giudicati dalla medesima Corte territoriale 1’08/06/1998 (con
rideterminazione della pena complessiva nei termini appena ricordati);
– dal Gip del Tribunale di Rimini, con ordinanza del 26/01/2009 adottata in
sede esecutiva, rispetto ad ulteriori addebiti per i quali il Dedinca aveva
riportato condanna (sempre con sentenza della Corte di appello di Milano,
datata 18/02/2000) alla pena di anni 9 di reclusione e lire 80.000.000 di
multa, il che aveva comportato un nuovo computo ex art. 81 cpv. cod.
pen., nella misura complessiva di anni 18 di reclusione ed euro 34.000,di
multa.
Nella motivazione dell’ordinanza emessa il 16/01/2012, il giudicante aveva
osservato che non vi fossero elementi idonei a comprovare che i reati oggetto
delle pronunce suddette fossero stati pianificati ab initio, quantomeno nelle linee
essenziali, precisando altresì che ciascuna delle associazioni suddette avrebbe
dovuto essere, al contrario, connotata da un programma criminoso peculiare.

2. A seguito di ricorso promosso nell’interesse del Dedinca, la Prima Sezione
di questa Corte – con sentenza n. 40017 del 23/05/2013 – annullava il
provvedimento sopra richiamato, rilevando l’inadeguatezza della motivazione
addotta dal Gip giacché limitatasi «a ritenere che i due reati associativi in
materia di spaccio di stupefacenti, giudicati con le due sentenze in esame, non
consentissero di ravvisare il vincolo della continuazione, per essere ogni
associazione criminosa caratterizzata da un proprio programma criminoso.
Trattasi di motivazione insufficiente, in quanto il Gip di Rimini avrebbe dovuto al
contrario esaminare la sussistenza del chiesto vincolo della continuazione in
modo più approfondito, prendendo congiuntamente in esame i plurimi indici,
elaborati dalla giurisprudenza di legittimità come indicativi dell’unicità del
disegno criminoso, quali la similare tipologia dei reati, ravvisabile nella specie;
l’eventuale identica natura dei beni tutelati; le singole causali dei reati; la
contiguità spaziale dei reati commessi; l’eventuale unicità della base operativa e
la contiguità temporale dei reati (sotto tale ultimo aspetto, è lo stesso

2

dalla Corte di appello di Milano, all’atto della pronuncia, rispetto ad altri

provvedimento impugnato ad avere riconosciuto la sussistenza di detta
contiguità, ed anche il ricorrente ha rilevato come si fosse trattato di fatti
commessi fra il febbraio ed il luglio del 1997 e quindi in un arco di tempo
ravvicinato)».

3. In sede di rinvio, alla luce delle indicazioni appena ricordate, il Gip
riminese mutava orientamento e – ravvisata in effetti identità di disegno
criminoso tra i reati per cui il Dedinca aveva riportato le condanne di cui sopra –

86.974,82 di multa.
Il computo operato per la individuazione del trattamento sanzionatorio era il
seguente:

pena base, per il fatto da considerare più grave (una contestazione ex
artt. 73 e 80 legge stup., mossa al Dedinca al capo 166 della sentenza n.
3896/2001), anni 16 di reclusione ed euro 61.974,83 di multa;
aumento per la continuazione interna rispetto agli altri fatti giudicati con
la medesima sentenza n. 3896, fino ad anni 21 di reclusione ed euro
92.962,24 di multa;

riduzione, per la diminuente del rito abbreviato, ad anni 14 di reclusione
ed euro 61.974,82 di multa;

aumento per la continuazione rispetto ai fatti di cui alla sentenza n.
4552/2001, ivi compreso il fatto giudicato dalla Corte di appello di Milano
1’08/06/1998, pari ad anni 11 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa
(con espressa chiarificazione nel senso che l’aumento de quo doveva
intendersi tenere conto «della considerevole gravità dei fatti in relazione
alle concrete modalità e ai notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti
trattate, nonché dell’elevata caratura criminale del soggetto»);

ulteriore aumento per la continuazione rispetto al fatto giudicato dalla
Corte di appello di Milano il 18/02/2000, pari ad anni 3 di reclusione ed
euro 5.000,00 di multa.
L’11/09/2014, lo stesso Gip del Tribunale di Rimini disponeva correggersi un

errore materiale contenuto nell’ordinanza emessa sei giorni addietro: in
particolare, precisava che l’aumento di 11 anni di reclusione e 20.000,00 euro di
multa, da imputare ai fatti per cui il Dedinca aveva riportato condanna con la
sentenza n. 4552/2001 (oltre che a quelli già giudicati nel 1998), doveva
intendersi determinato già tenendo conto della riduzione di un terzo per il rito
abbreviato.

At riguardo, il giudice dell’esecuzione dava atto di condividere

l’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza

– richiamando la

sentenza della Sezione Prima di questa Corte, n. 733 del 02/12/2010 – secondo

3

rideterminava la pena complessivamente inflitta in anni 28 di reclusione ed euro

cui «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento
sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra
più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena
conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio
moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del
quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni 30».

4. Avverso l’ordinanza del 05/09/2014 propone ricorso per cassazione il

Il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 78,
comma primo, n. 1, cod. pen., e 442, comma secondo, cod. proc. pen., facendo
osservare preliminarmente che tutte le sentenze oggetto dell’incidente di
esecuzione risultavano essere state emesse a seguito dell’opzione dell’imputato
per il rito abbreviato; ripercorso il computo sopra illustrato per la determinazione
del trattamento sanzionatorio da parte del Gip, il Dedinca rileva che la riduzione
ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen. è stata effettuata sulla sola pena base
indicata in relazione al reato più grave, dopo l’aumento per la “continuazione
interna” rispetto ai fatti giudicati con la prima sentenza, quando invece «la
riduzione di pena, conseguente al rito abbreviato, doveva aver luogo come
ultima operazione per tutti i reati giudicati con le sentenze sopra riportate, dopo
aver determinato gli opportuni aumenti di pena a titolo di continuazione, sia
interna che esterna».
Inoltre, la tesi del ricorrente è che al giudice dell’esecuzione sarebbe stato
comunque precluso il superamento del limite complessivo di 30 anni di
reclusione, ai sensi dell’art. 78 cod. pen.: in altre parole, ove la pena da
infliggere, all’esito del cumulo, venga a superare il limite anzidetto, questa
dovrebbe essere riportata ad anni 30, con la conseguente necessità di operare su
detta misura la riduzione di un terzo connessa al giudizio abbreviato prescelto.
In proposito, il Dedinca richiama un precedente delle Sezioni Unite di questa
Corte (sentenza n. 45583 del 25/10/2007), cui hanno fatto seguito decisioni
conformi della Prima Sezione nel 2009 e nel 2013.
Secondo il ricorrente, rientrerebbe nei poteri del giudice di legittimità la
riduzione della pena detentiva applicata nella misura massima di anni 20 di
reclusione, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen.

5. Un successivo ricorso, ancora a firma del Dedinca, risulta presentato il
19/12/2014: il prevenuto segnala che il precedente atto di impugnazione doveva
intendersi riferibile al proprio difensore, e rappresenta la tempestività del nuovo

4

Dedinca, con atto personalmente sottoscritto e datato 10/09/2014.

ricorso in quanto il provvedimento che ne è oggetto gli sarebbe stato notificato
soltanto il 18/12/2014.
Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 78, 81
e 133 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen.,
richiamando le censure già sopra illustrate circa l’impossibilità che la pena
determinata all’esito del ravvisato concorso di reati venga ad eccedere il limite di
anni 30 di reclusione; segnala altresì che la pena detentiva indicata in aumento
con riguardo ai reati di cui alla sentenza n. 4552 del 2001 non avrebbe dovuto

rito abbreviato – ad anni 7 e mesi 4 di reclusione. Sui punti appena evidenziati,
il Dedinca ribadisce le medesime doglianze sviluppate nel ricorso iniziale.
Nel nuovo atto d’impugnazione, infine, si deduce violazione dell’art. 133 cod.
pen. e vizi della motivazione con riferimento all’entità degli aumenti disposti dal
giudice dell’esecuzione a titolo di cumulo giuridico, dovendosi ritenere che «il
richiamo operato nel provvedimento alla pessima personalità dell’imputato ed
alla gravità dei reati commessi sia mera clausola di stile, che non adempie
all’obbligo di motivazione». A quest’ultimo riguardo, il ricorrente espone che il
suddetto aumento di 11 anni di reclusione appare sproporzionato per eccesso,
considerando che la pena detentiva inflitta per i reati de quibus era stata pari a
14 anni e 4 mesi, e che la stessa pena base indicata quanto all’addebito ritenuto
più grave risulta essere stata contenuta dal giudice dell’esecuzione in anni 10 e
mesi 8 di reclusione; inoltre, «tutti gli aumenti in continuazione determinati nelle
precedenti fasi per ogni singola ipotesi di reato erano […] ricompresi tra un
minimo di 6 mesi per ipotesi meno gravi al massimo di 18 mesi per quelle più
gravi».

6. Il Dedinca ha quindi fatto pervenire motivi aggiunti:
– con atto datato 16/04/2015, nel corpo del quale si richiamano tutti í profili di
doglianza sopra illustrati;
– con atto depositato il 27/04/2015 e sottoscritto dal suo difensore, in cui il
ricorrente si sofferma sul più volte ricordato aumento ex art. 81 cpv. cod. pen.
quantificato (in ordine alla sanzione detentiva) in anni 11 di reclusione, e che
avrebbe invece dovuto indicarsi, al massimo, in anni 7 e mesi 4 di reclusione.
Osserva il Dedinca, a proposito del provvedimento ex art. 130 cod. proc. pen.
intervenuto

medio tempore,

che «avere indicato l’aumento a titolo di

continuazione, senza specificare che tale pena era stata calcolata già tenendo
conto della riduzione di un terzo per il rito abbreviato, non può essere oggetto di
correzione materiale […]. La correzione materiale per omissione non può avere
ad oggetto l’applicazione di una pena, ma eventualmente errori di mero calcolo».

5

essere pari ad anni 11, bensì – dovendosi operare la riduzione per la scelta del

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
1.1 In ordine al problema di quando operare la riduzione dovuta al giudizio
abbreviato, nell’ambito di un computo del trattamento sanzionatorio
conseguente al riconoscimento in executivis della continuazione fra più reati
giudicati in forza di differenti pronunce, questa Corte ha affermato il principio

oggetto di condanne emesse all’esito di distinti giudizi abbreviati comporta,
previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base
nella sua entità precedente all’applicazione della diminuente per il rito
abbreviato, l’applicazione dell’aumento per continuazione su detta pena base e
infine il computo, sull’intero in tal modo ottenuto, della diminuente per il rito
abbreviato» (Cass., Sez. I, n. 20007 del 05/05/2010, Serafino, Rv 247616).
Tuttavia, con le precisazioni che dovranno essere esposte nel prosieguo
relativamente alla previsione di cui all’art. 78 cod. pen., tale modus procedendi è
assolutamente sovrapponibile – portando, sul piano aritmetico, agli stessi
risultati – rispetto a quello seguito dal Gip riminese, nella fattispecie concreta:
infatti, nell’ordinanza impugnata il giudice dell’esecuzione risulta avere diminuito
di un terzo la pena base inflitta per il reato più grave (all’esito dell’aumento per il
cumulo giuridico dovuto alla “continuazione interna” rispetto agli altri reati
giudicati con la medesima pronuncia), e poi operato due aumenti ex art. 81 cpv.
cod. pen., dando atto per entrambi che la relativa entità doveva intendersi
quantificata già tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 442, comma 2,
del rito speciale. Precisazione, quest’ultima, inserita all’esito di procedura di
correzione materiale a proposito del primo aumento – di anni 11 di reclusione ed
euro 20.000,00 di multa, come sopra ricordato – ma espressamente riportata
nel testo iniziale del provvedimento quanto al successivo aumento di anni 3 di
reclusione ed euro 5.000,00 di multa.
Ergo, sul piano del quantum di pena il procedimento seguito dal giudice di
merito non presenta alcun profilo di vizio.
1.2 A proposito del limite fissato dal più volte menzionato art. 78 cod. pen.,
le Sezioni Unite di questa Corte hanno effettivamente sostenuto che «la
riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che
la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di
pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione
limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non
può essere superiore ad anni 30» (Cass., Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007,

6

gd /
ir

secondo cui «il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati

Volpe, Rv 237692; nello stesso senso, e più di recente, v. Cass., Sez. I, n. 40280
del 21/05/2013, Agostino).
Non è possibile, tuttavia, trascurare il rilievo che l’intervento delle Sezioni
Unite – come pure la sentenza Agostino del 2013 – riguardava non già un caso
di continuazione criminosa applicata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., bensì
un ordinario giudizio di cognizione; tant’è che, nella diversa ipotesi regolata dalla
norma appena ricordata, si è affermato un principio esattamente opposto,
ovvero che «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento

più reati che hanno tutti formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di
pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio
moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del
quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni 30» (Cass., Sez.
I, n. 42316 dell’11/11/2010, Cutaia, Rv 249027). Illuminante appare, in vero,
la motivazione della sentenza appena richiamata, dove si legge che «è infondata
la tesi giuridica sostenuta dal ricorrente secondo il quale secondo il quale, in
executivis, nel concorso di pene, irrogate in esito a giudizi celebrati con il rito
abbreviato, il giudice dovrebbe ricomputare le sanzioni nell’intero (assommando
idealmente alla pena inflitta, la quota del terzo diminuita per il rito), determinare
il cumulo materiale (sulla base della sommatoria delle pene idealmente
ricomputate); quindi, nel caso in cui detto cumulo sia superiore ad anni 30,
ridurlo entro tale limite e, solo infine, operare, sulla pena così ottenuta, la
riduzione del terzo ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen., comma 2.
Innanzitutto, nella assoluta carenza di previsione e aggancio in alcuna delle
disposizioni del decimo libro del codice di rito, il principio della eccezionalità della
potestà del giudice della esecuzione – tassativamente circoscritta ai soli casi
previsti dalla legge – in punto di rideterminazione della pena […], rende affatto
illegittimo l’intervento ipotizzato dal ricorrente. Soccorre, poi, decisivamente la
considerazione della specifica disposizione dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
in tema di determinazione del reato più grave ai fini della applicazione della
continuazione nella fase della esecuzione in relazione a reati giudicati col rito
abbreviato. La norma recita: “per l’applicazione della disciplina del concorso
formale e del reato continuato da parte del giudice dell’esecuzione si considera
violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche
quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato”. Tanto dimostra
che, nella sequenza delle operazioni per la determinazione del trattamento
sanzionatorio del reato continuato in fase esecutiva, la riduzione per la
continuazione assume rilievo affatto in limine, dovendosi avere riguardo alle
pene concretamente inflitte in esito alla applicazione della riduzione premiale del

7

sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra

rito. Inoltre la giurisprudenza di questa Corte ha, poi, chiarito che ogni aumento
della pena base per reati giudicate col rito abbreviato deve essere, a sua volta,
“ridotto di un terzo” […]. Sicché, conclusivamente, sotto ogni profilo – sia
relativamente al delitto base, che ai reati satellite – la riduzione dell’art. 442 cod.
proc. pen., comma 2, precede (e non segue) la somma degli addendi della
sanzione finale da irrogare il reato continuato e, pertanto,

a fortiori,

necessariamente, pure, precede la eventuale applicazione del criterio moderatore
nel caso che la succitata somma ecceda il limite del cumulo giuridico».

definito dalle Sezioni Unite con la sentenza Volpe del 2007 non può essere
utilmente invocato in senso contrario, riguardando esclusivamente
«l’applicazione della continuazione nella fase del giudizio, celebrato col rito
abbreviato, e non (anche) il regime del riconoscimento del ridetto vincolo in
executivis».

Con l’ulteriore precisazione che, «nel riaffermare il tradizionale

orientamento circa la applicazione, in fase di giudizio, della diminuente del rito
sul cumulo giuridico risultante dall’operato contenimento della pena in virtù del
criterio moderatore, le Sezioni Unite, per confutare l’argomento apagogico della
disparità di trattamento (tra la fase della esecuzione e quella del giudizio),
sviluppato nella ordinanza di rimessione promotrice del conflitto virtuale, hanno
espressamente dato atto che in executivis risulta “evidente che l’applicazione del
criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen., segue necessariamente la già disposta
riduzione della pena ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen., comma 2”, e hanno
motivato che la “obiettiva discrasia delle regole applicative nei distinti giudizi di
cognizione e di esecuzione”, con la correlata “disparità dei moduli applicativi
nelle sequenze procedurali di determinazione della pena (..) trova solida e
razionale base giustificativa oltre che nell’oggettiva diversità (..) delle situazioni
processuali (..) soprattutto nell’efficacia preclusiva derivante dal principio di
intangibilità del giudicato”».
1.3 In ordine alla quantificazione dell’aumento di anni 11 di reclusione (ed
euro 20.000,00 di multa), oggetto del successivo provvedimento di correzione di
errore materiale da parte del Gip, deve ricordarsi – come già in precedenza
evidenziato – che per l’ulteriore aumento di anni 3 di reclusione ed euro
5.000,00 di multa, correlato al fatto di cui alla sentenza 18/02/2000 della Corte
di appello di Milano, l’ordinanza impugnata precisa trattarsi di pena indicata già
tenendo conto della riduzione per il rito speciale: dal momento che, come
pacificamente rileva lo stesso ricorrente, tutte le sentenze richiamate ai fini della
valutazione dell’identità di disegno criminoso risultavano emesse all’esito di
giudizio abbreviato, non vi era certamente ragione per operare la detta
puntualizzazione quanto all’ultimo aumento, e non invece per il precedente.

8

La sentenza Cutaia chiarisce altresì che il richiamo al principio di diritto

Appare perciò evidente che l’omissione fu dovuta a mera dimenticanza. Né il
Dedinca, né il suo difensore, del resto, danno atto di avere impugnato
l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.
1.4 Infine, l’individuazione del quantum di pena da correlare ai singoli
aumenti, in applicazione del cumulo giuridico, costituisce attività riservata al
giudice dell’esecuzione, con il limite, stabilito dall’art. 671 cod. proc. pen., del
divieto di superamento della somma delle sanzioni inflitte con ciascun titolo
giudiziale, e senza dunque che possano assumere rilievo – con la conseguente

cod. pen. Si è infatti già affermato che il giudice dell’esecuzione, nel
determinare la pena finale per il reato continuato, è chiamato a rispettare il detto
limite, «ma entro tale margine, una volta individuata, secondo il disposto
dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., la violazione più grave, è libero di stabilire
la pena congrua per ciascun altro episodio criminoso, anche facendo ricorso ai
criteri di ragguaglio di cui all’art. 135 cod. pen., senza essere tenuto a
rispettarne misura e nemmeno specie già indicate nelle sentenze» (Cass., Sez. I,
n. 25426 del 30/05/2013, Cena, Rv 256051).

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del Dedinca al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04/05/2015.

possibilità di sindacato in sede di legittimità – eventuali violazioni dell’art. 133

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA