Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4304 del 10/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4304 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da

Sapiente Leonardo nato il giorno

24 gennaio 1979 avverso la sentenza 6 dicembre 2013 della Corte di
appello di Bologna.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Roberto Aniello che ha concluso per la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATI-0
1.Sapiente Leonardo ricorre avverso la sentenza 6 dicembre
2013 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza
14 luglio 2008 del Tribunale monocratico di Piacenza di condanna alla

Data Udienza: 10/12/2014

2

pena di mesi 11 di reclusione ed C. 5 mila di multa per il delitto ex art.
73 1 comma 5, d.p.r. 309/90, partendo dalla pena base di anni 1 e mesi
3 di reclusione ed C. 6 mila di multa i diminuita a mesi 10 di reclusione

reclusione ed C. 5 mila di multa ex art. 81 capoverso, in relazione
all’accusa concernente la cessione a Guidetti di gr. 3,322 (CAPO A), e
la detenzione di gr.7,864 di principio attivo di marijuana, CAPO B (in
Piacenza il 18 febbraio 2008).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

orinno motivo di impugnazione i viene dedotta

Con un

inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di
motivazione sotto il profilo dell’assenza dell’elemento oggettivo del
delitto dì cessione di cui al capo A, materialità affermata sulla base
delle asserzioni del preteso cessionario trovato in possesso di 150 C. ed
in relazione all’ammissione dell’addebito fatta dal Sapiente in sede di
convalida dell’arresto.
2. Con un secondo motivo si lamenta, quanto al delitto del Capo
B, la carenza della soggettività richiesta dalla legge,essendo il ricorrente
abituale assuntore della sostanza, rinvenuta nella sua abitazione anche
se in “quantità eccedente il quantitativo massimo detenibile per uso
personale”.
2.1.In particolare si segnala: a) che l’imputato agli effetti della
prova dell’uso personale ha un solo onere di allegazione l competendo
all’accusa l’onere di provarne la destinazione a terzi; b) che non è
30.,

il rinvenimento della somma di C. 1.050,000 1 6i, peuguinZam-2
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3. Con un terzo motivo si prospetta l’eccessività della pena a

seguito della sopravvenuta modifica delle norme di cui al decreto legge
23 dicembre 2013 146, tenuto conto che la sentenza è stata

ed C. 5 mila di multa ex art. 62 bis cod. pen i aumenta% a mesi 11 di

3

pronunciata il 5 dicembre 2013: si chiede quindi l’applicazione della più
favorevole disciplina.
4. Con un quarto motivo si evidenzia inosservanza e/o erronea

mancata concessione della sospensione condizionale e del lavoro di
pubblica utilità in relazione all’intervenuta modifica ex D.L. 23
dicembre 2013 n. 146: l’eccessività del trattamento sanzionatorio
riservato al ricorrente sarebbe inoltre dìmostrata anche dal fatto che il
beneficio è stata negato pur se l’entità della pena inflitta avrebbe
permesso la concessione del beneficio.
5. Tanto premesso, ritiene la Corte, inammissibili il primo ed il
secondo

motivo in punto di valutazione della responsabilità,

considerata l’insindacabilità della corretta e persuasiva motivazione dei
giudici di merito, che appaia invece fondato il terzo motivo di ricorso,
tenuto conto dell’attuale regime sanzionatorio in tema di stupefacenti,
quale esito della pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla
sentenza n. 32/2014 della Corte delle legg i Sek 4A-teem,;00 ;f4,,,tut-u0.1; -Pi-f;
«1,1
g.A.p.,
11,pf h 60,,,totkto
5.1. La gravata sentenza, as orbita la doglianza sulla
sospensione condizionale della pena, va quindi annullata in punto di
pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di

ur, la

quale, nella piena libertà di valutazione degli elementi di fatto e delle
emergenze processuali, provvederà ad una diversa “determinazione” e
“giustificazione” della sanzione da irrogare, avuto appunto riguardo alla
più favorevole oscillazione dei limiti edittali, oggi applicabile.

applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla

4

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento
sanzionatorio, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione

Così deciso in Roma il giorno 10 dicembre 2014
Il nsigliere estensore

della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso.

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