Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43036 del 08/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 43036 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLICO DOMENICO N. IL 30/08/1958
GALLICO CARMELO N. IL 12/09/1963
GALLICO TERESA N. IL 27/04/1948
avverso la sentenza n. 1685/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 05/05/2014
visti 2.1i atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/06/2015 la relazione fatta dal
Ocia. l’AGLO GIOVANNI DEMARCHI ALI3L -1.’4- C30 Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 08/06/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Alberto Cardino, ha
concluso chiedendo per Gallico Carmelo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata limitatamente al capo A ed all’aggravante di cui al
capo B, con rinvio per la rideterminazione della pena.
In via subordinata, chiede l’annullamento della sentenza impugnata con
rinvio limitatamente alla mancata applicazione dell’art. 81 c.p.
Per Teresa Gallico e Domenico Gallico annullamento senza rinvio
limitatamente all’aggravante di cui al capo B, con eliminazione del relativo

Per la parte civile Provincia di Reggio Calabria è presente l’Avvocato
Praticò in sost. Avv. Caccavari, il quale conclude chiedendo rigettarsi i
ricorsi, con conferma delle statuizioni civili. Deposita nota spese.
Per il ricorrente Gallico Domenico è presente l’Avvocato Ceravolo, il quale
sostituisce altresì l’Avvocato Contestabile per Gallico Teresa: insiste per
l’accoglimento dei ricorsi.
Per il ricorrente Gallico Carmelo sono presenti gli avvocati Arcai e
Managò, i quali insistono per l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Gallico Carmelo è imputato del reato di cui all’articolo 416-bis, con
riferimento all’omonima associazione di tipo mafioso denominata cosca
Gallico, nell’ambito della ndrangheta calabrese, operante nel comune di
Palmi e nel territorio compreso nella fascia tirrenica della provincia di
Reggio Calabria (capo A), con l’aggravante dell’associazione armata e
dell’utilizzazione dei proventi delle attività delittuose per finanziare le
attività economiche di cui gli associati intendevano assumere e\o
mantenere il controllo (è contestata anche l’aggravante di aver
commesso il fatto durante il periodo di applicazione della misura di
sorveglianza speciale). E’ imputato, inoltre, insieme a Gallico Domenico e
Gallico Teresa, del reato di cui all’articolo 12 quinquies della legge 35E1992, aggravato dall’articolo 7 della legge 203-1991 (capo B), perché al
fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali, intestavano fittiziamente alla ZENAS LLC,
società con sede negli Stati Uniti d’America, i beni immobili situati nel
comune di Palmi ed appartenenti alla cosca Gallico, anche se
formalmente intestati ai coniugi Surace-Melissari. Con l’aggravante di
avere agevolato l’attività dell’associazione denominata ‘ndrangheta, in
1

aumento.

particolare dell’articolazione territoriale della stessa operante in Palmi e
territori limitrofi, nota come cosca Gallico. Con la recidiva reiterata e
specifica per Gallico Carmelo e Gallico Domenico.
2.

Il Gup del tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato gli imputati

responsabili dei delitti loro ascritti, ritenuta la recidiva contestata,
nonché la continuazione tra i capi A e B, applicata la riduzione per il rito
abbreviato, ha condannato Gallico Carmelo alla pena di anni 20 di
reclusione, Gallico Domenico alla pena di anni 6 di reclusione e Gallico

in solido in favore delle parti civili costituite provincia di Reggio Calabria
e Comune di Palmi. Con confisca dei beni immobili oggetto del reato di
cui al capo B.
3.

Proposto appello, la Corte territoriale di Reggio Calabria ha

sostanzialmente condiviso e confermato la struttura argomentativa della
sentenza di primo grado, salvo escludere per Gallico Carmelo il ruolo di
direzione dell’associazione; conseguentemente, la Corte d’appello di
Reggio Calabria, escluse le aggravanti di cui al secondo e sesto comma
dell’art. 416 bis c.p., ha ridotto la pena nei suoi confronti a complessivi
anni 12 di reclusione, mentre per Gallico Domenico e Gallico Teresa ha
ritenuto più congrua una pena minore, rispettivamente determinata in
anni 5 di reclusione ed anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione.
4.

Contro la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione i

tre imputati per i seguenti motivi.
5.

Gallico Teresa, a mezzo del proprio difensore avvocato

Contestabile, eccepisce:
a. violazione dell’articolo 606, lettera E, del codice di procedura
penale, in relazione agli articoli 110 del codice penale e 12
quinquies della legge 356-92, nonché in relazione all’articolo 7
della legge 203-1991. Lamenta la ricorrente che la Corte non
fornisca spiegazione alcuna delle cause giustificative in ordine
all’aver ravvisato nei suoi confronti l’elemento soggettivo volto
ad eludere la normativa in materia di misure di prevenzione,
atteso che ella si limitò ad eseguire quanto dedotto dai fratelli
e non si fece portatrice di alcun interesse proprio.
b. Con un secondo motivo di ricorso sostiene che non può
ritenersi integrata l’aggravante di cui all’articolo 7 del decretolegge 152-1991, atteso che non vi sarebbe alcun atto dal

2

Teresa alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione, oltre al risarcimento

quale strutturare il convincimento circa la consapevolezza che
attraverso la condotta in esame vi fosse l’agevolazione
dell’attività della cosca di riferimento.
c. Infine, la difesa deduce la violazione, sotto il profilo
motivazionale, dell’articolo 133 del codice penale, sostenendo
che “l’iter argonnentativo si è di molto discostato dai minimi
edittali senza dare la benché minima indicazione di siffatta
scelta sanzionatoria”.

avvocato Ceravolo, i seguenti motivi di ricorso:
a.

con un primo motivo di ricorso eccepisce la inutilizzabilità
delle attività di indagine compiute successivamente allo
spirare del termine previsto per legge, da individuarsi nel
settembre 2008; sostiene che il giudice d’appello non potesse
argomentare sulla genericità dell’eccezione, essendo in grado
di verificare autonomamente il periodo di formazione degli
elementi di prova utilizzati per il giudizio; nè la scelta del
giudizio abbreviato potrebbe produrre la sanatoria delle
patologie processuali.

b.

Con un secondo motivo di ricorso ripropone la questione
relativa alla nullità delle attività compiute dal pubblico
ministero di Palmi dal 21 dicembre 2006 all’8 febbraio 2007,
osservando che l’eccezione riguarda un problema di
competenza funzionale e non territoriale.

c.

Con un terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e
vizio di motivazione con riferimento agli articoli 267, 268 e
271 del codice di procedura penale, con riferimento alla nullità
ed

inutilizzabilità delle intercettazione effettuate

non

attraverso gli impianti della locale Procura della Repubblica ed
in assenza di una motivazione precisa ed esauriente delle
ragioni per le quali questi ultimi impianti sarebbero stati
insufficienti o inidonei.
d.

Con un quarto motivo di ricorso denuncia violazione di legge
in relazione all’articolo 89 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale, nonché 268 e 357, 373 del codice
di

rito,

reiterando

l’eccezione

3

di

inutilizzabilità

delle

6. Gallico Domenico ha presentato, attraverso il proprio difensore

intercettazioni quanto alla mancanza e-o incompletezza dei
verbali delle operazioni.
e. Con un quinto motivo di ricorso l’imputato reitera la già
denunciata violazione degli articoli 267 e 271 del codice di
rito, per esservi atti autorizzativi delle intercettazioni affetti
dalla mancanza di indicazione del termine di durata.
f.

Con un sesto motivo di ricorso denuncia violazione degli
articoli 268, commi 1 e 3, e 271 del codice di rito, nonché

specificata nel motivo di ricorso – sulla quale il giudice
avrebbe provveduto con una sorta di non luogo a provvedere
per la genericità del motivo di appello.
g. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta erronea
applicazione dell’articolo 268, comma 4, e 271 del codice di
rito, nonché mancanza di motivazione in ordine al ritardo con
cui venivano depositati i reperti relativi all’esecuzione delle
operazioni di intercettazione, a dispetto della norma che
impone l’immediata trasmissione al pubblico ministero.
h. Con l’ottavo motivo di ricorso deduce violazione degli articoli
178, lettera C, 179, 415-bis del codice di procedura penale
per violazione del diritto di difesa, non essendo stato possibile
per l’imputato ottenere copia degli atti di indagine al fine di
organizzare la propria difesa.
Erronea applicazione dell’articolo 12-quinquies della legge 356
del 1992, nonché dell’articolo 7 del decreto-legge 152 del
1992 e dell’articolo 192 del codice di procedura penale;
sostiene la difesa ricorrente che l’intestazione del bene ad
altro soggetto non sia indice della volontà di sottrarre il bene
all’eventuale aggressione da parte dello Stato; nel caso di
specie, poi, non potrebbe parlarsi di intestazione fittizia
perché la costituzione della società non avrebbe agevolato
l’elusione, rimanendo i Gallico proprietari dei relativi titoli
attributivi di diritti.
7. Gallico Carmelo ha presentato un ricorso in proprio, un ricorso a
mezzo del difensore avvocato Managò, un altro ricorso a mezzo
dell’avvocato Arcai ed infine dei motivi aggiunti, oltre ad una memoria

4

mancanza di motivazione relativa ad una vicenda – non meglio

nell’imminenza dell’udienza. Con il ricorso personalmente redatto ha
svolto le seguenti censure:
a.

violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle
questioni preliminari relative al rigetto delle reiterate richieste
di prendere visione della documentazione relativa alle
indagini, depositata presso l’ufficio di Procura.

b. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al
capo A dell’imputazione (articolo 416-bis del codice penale),

elementi di prova che il giudice cautelare aveva ritenuto
insufficienti per l’emissione della misura (giudizio definito con
sentenza di annullamento della prima sezione di questa Corte
dell’Il febbraio 2011). Sotto tale profilo si esaminano plurimi
elementi della sentenza impugnata, con riferimento alle
condanne già subite per il delitto di associazione mafiosa, al
legame familiare con la famiglia Gallico, alle aspettative
nutrite nei confronti del ricorrente da parte degli altri
associati, alla valutazione dei colloqui carcerari, al pericolo di
ritorsione nella città di Brescia, alla visita alla madre del 2007,
alla richiesta di colloquio con i fratelli detenuti, al colloquio del
22 maggio 2007 tra Morgante Lucia Giuseppina e il figlio
Domenico,

alla

ricostruzione

del

significato

della

conversazione del 13 aprile tra il ricorrente e la sorella Teresa,
alla frequenza dei viaggi da Brescia a Palmi, ai contatti
continui con i congiunti che si recavano a Brescia,
all’aspettativa di Gallico Giuseppe che il ricorrente, una volta
scarcerato, potesse interessarsi della presentazione della sua
istanza di revisione; alle tre conversazioni intercorse nel
carcere di Secondigliano tra Gallico Giuseppe e i suoi congiunti
nel

periodo giugno-luglio 2007; a numerose altre

conversazioni (tra cui quella del 21 giugno 2007, quella del 28
luglio 2007, quella del 12 luglio 2007, quella del 28 ottobre
2007, quella del 7 maggio 2008), ai rapporti intrattenuti con
le nuove leve (pagina 64 della sentenza), alla presunta
percezione dei profitti della cosca da parte del ricorrente.
Inoltre, il ricorrente solleva tutta una serie di contestazioni in
ordine alla difformità tra le trascrizioni operate dalla polizia
giudiziaria e quelle del perito nel processo in Corte di assise.

5

in relazione alla utilizzazione per il giudizio abbreviato di

c.

Con un terzo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione con
riferimento all’articolo 192 del codice di procedura penale ed
all’articolo 12-quinquies della legge 356-1992; sotto tale
profilo il ricorrente osserva che egli non diede alcun apporto
contributivo alla ideazione, programmazione e consumazione
del reato.

d.

Con un quarto motivo deduce violazione di legge con
riferimento all’aggravante di cui all’articolo 7 della legge 203-

carattere strettamente privato, considerata la disponibilità
familiare dell’immobile ed il contesto parentale in cui si
svolgevano i colloqui.
e.

Con un quinto motivo di ricorso lamenta il mancato
riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti per
cui si procede e quelli di cui alle sentenze della Corte d’assise
di Palmi numero 4-1994 e del gup di Reggio Calabria
nell’ambito del processo “tallone d’Achille”. Rileva il ricorrente
come sia contraddittorio l’assunto posto a fondamento del
giudizio di colpevolezza per il reato di cui al capo A sul
presupposto che il cambiamento dello stile di vita di Gallico
Carmelo non ci fosse mai stato, con l’assunto opposto che il
giudice ha inteso esporre per negare il vincolo della
continuazione e cioè che il cambiamento dello stile di vita
dell’imputato costituisce una netta cesura con la condotta
delinquenziale del passato.

f.

Infine, con un sesto motivo deduce violazione dell’articolo 597
del codice di procedura penale e cioè del divieto di reformatio
in pejus; sotto tale profilo osserva che il gup aveva stabilito
un aumento per la recidiva nella misura di anni 1 e mesi 4,
comprensivi anche dell’aumento per le ulteriori aggravanti di
cui all’articolo 7 della legge 575-65. Il giudice di appello
avrebbe calcolato l’aumento per la riconosciuta recidiva sul
reato di cui all’articolo 416-bis, riformando così il giudizio del
gup che invece aveva riconosciuto la contestata recidiva in
riferimento al reato di cui all’articolo 12-quinquies della legge
356-92. Il giudice d’appello avrebbe altresì violato il divieto di
reformatio in pejus in ordine alla misura dell’aumento di pena
per la contestata aggravante della recidiva, nonché di quella

91, atteso che la salvaguardia del bene appariva avere

ex articolo 7 della legge 576-65, stabilendo in complessivi
anni 7 in luogo dei complessivi anni 1 e mesi 4 previsti dalla
sentenza del Gup.
8. Un secondo ricorso per Gallico Carmelo è stato presentato dal
difensore di fiducia avvocato Managò, il quale ha esposto i seguenti
motivi di censura:
a.

vizio di motivazione con riferimento all’articolo 192 del codice
di procedura penale e 416-bis del codice penale, per

l’imputato responsabile della condotta di partecipazione
all’omonimo sodalizio mafioso. Sotto tale profilo il difensore
esamina tutta una serie di indizi, che ritiene non sufficienti a
sostenere la sentenza di condanna, con riferimento: – alle
aspettative nutrite dai germani Domenico e Giuseppe, circa il
fatto che Carmelo, dopo la sua scarcerazione, avrebbe preso
in mano la situazione e non si sarebbe trasferito in Brescia; alla preoccupazione in ordine a possibili ritorsioni violente ai
danni di Gallico Carmelo, difficilmente controllabili in un luogo
così lontano da Palmi; – al messaggio inviato da Gallico
Giuseppe al ricorrente in ordine al fatto che i Bruzzise si erano
attivati per ucciderlo e che sarebbe stato opportuno prevenire
ogni eventuale azione offensiva; -alla mancata opposizione di
un netto rifiuto alle aspettative illecite provenienti dai
familiari; – ai colloqui relativi alla divisione dei proventi
dell’attività estorsiva; – all’intervento di Carmelo Gallico per la
definizione di una questione sorta per il furto di una barca.
b. Violazione di legge con riferimento all’articolo 192 del codice
di procedura penale ed all’articolo 12-quinquies della legge
306-1992; sotto tale profilo si contesta che Gallico Carmelo
abbia contribuito in prima persona a creare il fittizio
organismo societario per proteggere i beni di famiglia,
evidenziando come dal colloquio del 24 luglio 2007 tra Gallico
Teresa e Gallico Domenico emergesse la mancata conoscenza
da parte di Carmelo della decisione di intestare fittiziamente
gli immobili alla società statunitense.
c.

Violazione di legge con riferimento all’articolo 192 del codice
di procedura penale e 7 della legge 203-91; sotto tale profilo
si osserva che la prima sezione di questa Corte,
7

insussistenza di elementi indiziari sufficienti a ritenere

nell’esaminare l’ordinanza resa dal tribunale del riesame di
Reggio Calabria nella fase cautelare, aveva ritenuto fondata la
denuncia difensiva di carenza della motivazione in punto di
ritenuta gravità indiziaria della circostanza aggravante di aver
agito al fine di agevolare l’attività della cosca di riferimento.
La difesa ribadisce che la fittizia intestazione degli immobili
era finalizzata a favorire la famiglia e non il sodalizio mafioso.
d. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli

penale; con tale motivo si lamenta il mancato riconoscimento
del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto
dell’impugnata sentenza con quelli compendiati nelle sentenze
emesse dalla Corte di assise di Palmi il 15 dicembre 1994
(numero 4-94) e dal Gup presso il tribunale di Reggio Calabria
del 8 maggio 2003, osservando che si trattava dello stesso
contesto associativo, con coincidenza quasi totale tra i
soggetti imputati, essendo apparsa unica la finalità delle
associazioni.
e. Vizio di motivazione con riferimento all’articolo 192 del codice
di procedura penale ed agli articoli 62, 62 bis, 81 e 133 del
codice penale; secondo la difesa ricorrente l’età non più
giovane del Gallico, gli ottimi precedenti penali, il ruolo
secondario ricoperto all’interno del presunto sodalizio, nonché
il corretto comportamento procedimentale avrebbero dovuto
indurre la Corte a concedere le attenuanti generiche con
giudizio di prevalenza o di equivalenza e a contenere la pena
entro i limiti minimi edittali.
9. Un terzo ricorso è stato presentato dal difensore di fiducia di Gallico
Carmelo avvocato Sergio Arcai, il quale ha esposto i seguenti motivi:
a. violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione con particolare
riferimento al fatto che gli indizi valutati dalla Corte d’appello
erano stati ritenuti insufficienti persino a giustificare una
misura cautelare da parte della prima sezione penale di
questa Corte ch e, con sentenza 599-2011 dell’Il febbraio
2011, su conforme richiesta del Procuratore generale, aveva
disposto la scarcerazione dell’attuale ricorrente. Vengono poi
richiamati in veste critica, svalutandone il significato
8

articoli 192 del codice di procedura penale e 81 del codice

accusatorio, gli stessi elementi già oggetto dei precedenti
ricorsi di Gallico Carmelo e cioè il pericolo per la sua
incolumità ove si fosse effettivamente trasferito a Brescia; il
progetto di Giuseppe Gallico di uccidere un membro della
famiglia Bruzzise; le dichiarazioni della nipote Lucia
relativamente alla circostanza che lo zio Carmelo veniva
accompagnato a bordo di una moto a trovare il fratello
latitante Gallico Rocco e successivamente un certo Salvatore a

posizioni al vertice della cosca, con l’assunzione del ruolo di
vertice da parte di Carmelo; il ruolo svolto dall’odierno
ricorrente nell’ambito dell’istanza di revisione del processo a
carico del fratello Domenico; la corrispondenza tra Carmelo e i
fratelli Giuseppe e Domenico; i rapporti con le nuove leve
dell’organizzazione e con i parenti; il ruolo di consigliere nei
confronti di Pasquale Casadonte; la telefonata tra Carmelo e
Domenico, riferita dal Casadonte nell’ambito di una captazione
ambientale del 28 ottobre 2007 sulla sua autovettura; la
distribuzione dei proventi dell’associazione; l’intervento di
Carmelo per dirimere una questione sorta tra due
appartenenti all’associazione criminosa per la restituzione di
una barca rubata; l’inattendibilità del collaboratore di giustizia
Marino Vincenzo; la latitanza in Spagna di Carmelo Gallico; la
questione relativa alla fittizia intestazione dei beni immobili
alla neo costituita società di diritto statunitense ZENAS LLC.
Ritenuta la irrilevanza probatoria degli elementi sopra
richiamati, il difensore rimarca il disinteresse dimostrato dal
proprio assistito per i fatti illeciti dell’associazione, nonché il
fatto che dopo oltre un anno dalla scarcerazione i parenti
ancora non avevano capito se egli volesse tornare a far parte
dell’associazione oppure “mollare tutto”.
b.

Con un secondo motivo di ricorso eccepisce la illogicità della
motivazione con riferimento all’aggravante di cui all’articolo
416-bis, comma 4, del codice penale, per mancanza di prova
della consapevolezza da parte di Carmelo Gallico in ordine al
possesso dell’arma da parte di Gallico Antonino.

c.

Illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge
penale

con

riferimento

alla

ritenuta

sussistenza

Sant’Elia; le aspettative della famiglia in ordine al cambio di

dell’aggravante di cui all’articolo 7 della legge 575-65 per
mancanza di un valido verbale di sottoposizione di Carmelo
Gallico agli obblighi risultanti dalla misura di prevenzione (per
mancata notifica dell’ordinanza applicativa della misura dopo il
2011, stigmatizzando il fatto che la Corte d’appello, errando, a
detta della difesa, si riferisce unicamente al fatto che il
decreto applicativo della misura nel 1991 non era stato
oggetto di annullamento).

sentenza con riferimento al reato di cui al capo B per
travisamento dei fatti, illogicità e difetto di motivazione,
nonché contraddittorietà della stessa in ordine al ruolo svolto
dal Gallico nella vicenda dell’intestazione fittizia degli immobili
alla società americana ZENAS LLC, appositamente costituita.
e. Con un quinto motivo di ricorso deduce la erronea
interpretazione dell’articolo 7 della legge 152 del 1991 ed
illogicità della motivazione sul punto; la difesa sostiene la
incompatibilità dell’aggravante in esame con il reato di cui
all’articolo 416-bis. Trattandosi di questione controversa, ne
chiede in subordine la remissione della questione davanti alle
sezioni unite.
f.

Con un sesto motivo di ricorso si chiede la cassazione della
sentenza in relazione alla negata applicazione dell’articolo 81
del codice penale per contraddittorietà, violazione di legge ed
illogicità manifesta della motivazione. Il motivo è analogo a
quello presentato dall’avvocato Managò.

g. Con un settimo motivo di ricorso si deduce difetto ed illogicità
della motivazione in relazione alla mancata concessione delle
attenuanti generiche.
h. Con un ottavo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge
con riferimento alla ritenuta obbligatorietà della recidiva
contestata e ritenuta; secondo la difesa nei reati previsti
dall’articolo 407, comma 2, lettera a, non risulta essere
compreso il reato di cui all’articolo 416-bis. In subordine si
eccepisce la incostituzionalità della norma ove inibisce al
giudice ogni valutazione sulla gravità della condotta

10

d. Con un quarto motivo di ricorso si chiede la cassazione della

dell’imputato sulla proporzionalità della pena, rendendo
automatico l’aumento di due terzi.
i. Con un nono motivo di ricorso eccepisce il difetto di
motivazione e la violazione di legge quanto al trattamento
sanzionatorio, per violazione del divieto di reformatio in pejus
ed altresì con riferimento all’articolo 81 cod. pen.. Sotto il
primo profilo si osserva che nella sentenza di primo grado la
pena per il reato base era stata aumentata per effetto della

di cui all’articolo 12 quinquies, comprendente anche l’aumento
per l’aggravante di cui all’articolo 7 del decreto-legge 152-91;
la Corte d’appello ha invece comminato, in continuazione, la
pena di anni 2 per il reato di cui all’articolo 12 quinquies ed un
ulteriore anno ai sensi dell’articolo 7, portando a 3 gli anni di
reclusione in aumento, con ciò violando il divieto della
reformatio in pejus, non essendovi stato appello del Pubblico
ministero. Inoltre, nella sentenza di primo grado l’aumento di
pena per la recidiva e per le altre aggravanti contestate e
ritenute era stato contenuto in anni 1 e mesi 4 (da anni 26 e
mesi 8 di reclusione ad anni 28 di reclusione); nella sentenza
impugnata, invece, l’aumento di pena per la sola recidiva e
stato di ben 6 anni.
Quanto all’articolo 81, secondo il difensore la Corte ha prima
aumentato la pena di 2 anni per il reato di cui all’articolo 12
quinquies e poi ha applicato un ulteriore aumento di pena di 1
anno per l’aggravante di cui all’articolo 7, contestata sempre
in relazione all’articolo 12-quinquies, come se fosse tale
aggravante un reato autonomo.
10. Con motivi aggiunti pervenuti presso la cancelleria di questa Corte il
14 maggio 2015, l’avvocato Sergio Arcai ha inteso aderire e dare il
pieno sostegno al ricorso presentato dal proprio assistito ed ha
ribadito la contraddittorietà della sentenza che, ignorando decisioni
cautelari prese dalla Corte di legittimità, ha utilizzato a fini di
condanna quegli stessi elementi che erano stati ritenuti insufficienti
per sostenere la misura cautelare. Infine, ha ricordato le numerose
differenze tra le trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria e quelle
operate con perizia d’ufficio nel contraddittorio delle parti,
osservando come sia contrario ad ogni principio di un processo giusto

11

continuazione di anni 2 (da 28 a 30 anni) in relazione al reato

e imparziale l’affermare che sia preferibile la versione “poliziesca”,
senza ascoltare la conversazione dal vivo. In ultima analisi, rileva
come sia sempre stata ignorata l’intercettazione di Casadonte
Pasquale (allegata al ricorso del Gallico), laddove afferma che
Carmelo Gallico con la mafia non c’entra niente e non vuole entrarci.
Il 3 giugno 2015 è pervenuta memoria dell’imputato.

a. Il ricorso proposto da Gallico Teresa, è inammissibile. Il primo
motivo è prima di tutto generico e come tale inammissibile,
ma anche totalmente infondato, atteso che il ruolo di
collegamento fra i fratelli e di esecuzione dei loro ordini
costituirebbe già di per sé una condotta concorrente nel reato.
La Corte, peraltro, ha spiegato adeguatamente in sentenza le
ragioni per cui ha ritenuto Gallico Teresa non solo una
esecutrice di altrui decisioni, ma un soggetto determinante
nella realizzazione del reato in esame, proprio quale
promotrice della fittizia intestazione alla società statunitense.
Trattandosi di valutazioni di merito, adeguatamente motivate,
non vi è luogo per interventi della Corte regolatrice.
b. Il secondo motivo di ricorso, con cui sostiene che non può
ritenersi integrata l’aggravante di cui all’articolo 7 del decretolegge 152-1991, atteso che non vi sarebbe alcun atto dal
quale strutturare il convincimento circa la consapevolezza che
attraverso la condotta in esame vi fosse l’agevolazione
dell’attività della cosca di riferimento, è nuovamente
inammissibile a cagione della sua estrema genericità; infatti,
non vengono addotte argomentazioni specifiche a sostegno
della posizione difensiva, né il ricorso si confronta con la
motivazione, sul punto, della sentenza impugnata.
c.

Infine, il terzo motivo sulla pena è ancora una volta generico
ed in ogni caso inammissibile in quanto censura valutazioni di
merito, in ordine all’entità della sanzione, che sono sottratte al
vaglio di legittimità laddove, come nel caso di specie,
adeguatamente motivate.

12

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Pure il ricorso di Gallico Domenico è inammissibile, per i motivi che si
espongono, premettendo che si tratta comunque di censure in gran
parte ripetitive dei motivi di appello. Il primo motivo di ricorso
eccepisce la inutilizzabilità delle attività di indagine compiute
successivamente allo spirare del termine previsto per legge. Tale
motivo di ricorso è prima di tutto inammissibile in quanto, non
contestando la genericità dell’atto di appello sul punto (ma solo la
possibilità per il giudice di accertare la data di formazione della

consegue che, sul punto, non si è instaurato il contraddittorio davanti
al giudice di secondo grado e dunque il motivo, in quanto deduce
violazione di legge, è oggi inammissibile ai sensi del terzo comma,
ultima parte dell’articolo 606 del codice di procedura penale. In ogni
caso, occorre fare applicazione della giurisprudenza di questa Corte,
laddove afferma che la scelta del giudizio abbreviato preclude
all’imputato la possibilità di eccepire l’inutilizzabilità degli atti di
investigazione compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini
preliminari (Sez. 6, n. 12085 del 19/12/2011, Inzitari, Rv. 252580;
conf. Sez. 6, Sentenza n. 21265 del 15/12/2011, Rv. 252853).
3. Il secondo motivo di ricorso (nullità delle attività compiute dal
pubblico ministero di Palmi dal 21 dicembre 2006 all’8 febbraio 2007)
è generico, laddove non indica con precisione il momento in cui la
Procura distrettuale avrebbe acquisito la legittimazione ad indagare,
né fornisce alcuna prova in merito; deve pertanto, questa Corte,
attenersi agli elementi di fatto risultanti dalla sentenza di appello,
laddove, alla pagina 25, afferma che la Procura della Repubblica di
Palmi non aveva effettuato alcun disconoscimento della propria
competenza, avendo semplicemente trasmesso gli atti al Procuratore
della Repubblica per ogni ulteriore determinazione in merito ad
un’eventuale competenza della Procura distrettuale antimafia.
4. Il terzo motivo di

ricorso (nullità ed

inutilizzabilità delle

intercettazioni effettuate non attraverso gli impianti della locale
Procura della Repubblica ed in assenza di una motivazione precisa ed
esauriente delle ragioni per le quali questi ultimi impianti sarebbero
stati insufficienti o inidonei) è anch’esso inammissibile per mancanza
di specificità; il motivo, infatti, non si confronta adeguatamente con
le specifiche ed approfondite motivazioni della Corte d’appello, sul

13

prova), rende incontestabile la inammissibilità del relativo motivo; ne

punto, limitandosi a considerazioni svolte addirittura in formula
dubitativa (V. pagg. 25 e seguenti).
5.

Il quarto motivo di ricorso (violazione di legge in relazione all’articolo
89 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale) è
inammissibile perché privo di specificità, non confrontandosi
adeguatamente con la approfondita motivazione resa dalla Corte alle
pagine 26 e 27 della sentenza, senza contare che il relativo motivo di
appello era inammissibile per genericità, per cui, essendo mancata

tale censura, il motivo sarebbe comunque inammissibile ai sensi
dell’articolo 606, comma terzo, ultima parte, del codice di procedura
penale. In ogni caso, le intercettazioni telefoniche sono utilizzabili
indipendentemente dalle relative trascrizioni poiché queste ultime
non rientrano negli atti delle indagini preliminari ed integrano una
mera attività materiale e riproduttiva del contenuto delle
intercettazioni, soggette alla disciplina prevista dall’art. 268, 7 e. 8
At -etkA,,, crutztvik_ erzizt,ur.^ etc.t

comma, c.p.p..

utilizzabilità in sede dibattimentale è perciò

possibile anche quando le trascrizioni non sono state inserite nel
fascicolo per il dibattimento, perché non effettuate in sede di indagini
preliminari ovvero eseguite fuori termine, essendo consentito al
giudice di procedere all’ascolto diretto delle registrazioni o di far
trascrivere il contenuto delle intercettazioni acquisite agli atti per il
tramite di un ausiliario designato “ad hoc” (Sez. 6, n. 3784 del
05/10/1994, Celone, Rv. 201853))
6.

Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendovi sul
punto una giurisprudenza pacifica di questa Corte, secondo cui
all’eventuale mancata specificazione della durata delle operazioni a
norma dell’art. 267, comma 3, cod. proc. pen., sopperisce
l’indicazione legislativa del termine massimo, sicché non si determina
l’inutilizzabilità dei relativi risultati, che l’art. 271 stesso codice
ricollega alla violazione dell’art. 267, da ritenere configurabile solo
nel caso in cui sia stato superato il termine massimo (cfr. Sez. 2, n.
26015 del 04/05/2001, Berlingeri, Rv. 219902; conformi Sez. 1,
Sentenza n. 2460 del 27/11/2003, Rv. 226850, Sez. 1, Sentenza n.
4210 del 12/12/2003, Rv. 226852).

7.

Il sesto motivo è assolutamente generico, non essendo in alcun modo
specificato l’argomento oggetto della censura e non essendo

14

l’instaurazione del rapporto processuale in appello relativamente a

consentito, nel ricorso per cassazione, fare riferimento e rinviare alle
argomentazioni contenute nell’atto di appello.
8. Quanto al settimo motivo di ricorso, premesso che l’omessa od
erronea motivazione su questioni di diritto non rileva ai fini
dell’eventuale annullamento della sentenza impugnata, occorre
osservare che in diritto il motivo è assolutamente generico ed in ogni
caso infondato, atteso che la disposizione contenuta nel comma
quattro dell’articolo 268 del codice di procedura penale non è

la scelta del rito abbreviato preclude il rilievo di nullità od
inutilizzabilità che non abbiano carattere patologico.
9. Sull’ottavo motivo di ricorso, la Corte risponde adeguatamente alla
pagina 33. In tema di intercettazioni di conversazioni, l’omesso
deposito dei supporti magnetici ed il conseguente mancato accesso
agli stessi da parte dei difensori dà luogo ad una nullità di ordine
generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod.
proc. pen., non più deducibile, in quanto sanata, con la scelta del
giudizio abbreviato (Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, Bianco, Rv.
252850; v. anche Sez. 6, Sentenza n. 19191 del 07/02/2013, Rv.
255130: In tema di intercettazioni di comunicazioni, l’impossibilità
per l’imputato di ascoltare ed esaminare le video-riprese effettuate
dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio non
più deducibile, in quanto sanata, con la scelta del rito abbreviato,
anche in considerazione della possibilità di optare per il giudizio
ordinario o di subordinare la richiesta della definizione con il
procedimento speciale all’integrazione probatoria. (Fattispecie in cui
l’imputato, detenuto in regime di cui all’art. 41 bis ord. pen., non
aveva potuto esercitare l’accesso alle registrazioni).
10. Quanto, infine, al nono motivo, esso è inammissibile nella parte in cui
contesta le valutazioni di merito della Corte territoriale ed è per il
resto manifestamente infondato per le ragioni esposte nella sentenza
di appello, dove si osserva che la società cui sono stati attribuiti i
beni è soggetto giuridico distinto dai suoi soci (pagina 102 della
sentenza); il motivo è altresì generico nella misura in cui non si
confronta con le predette, incontestabili osservazioni della Corte
d’appello, la quale ebbe ulteriormente ad osservare che anche la
scelta del paese di destinazione non fosse casuale, ma
accuratamente programmata per rispondere all’esigenza di rendere

15

assistita da alcuna sanzione di nullità ed inutilizzabilità. In ogni caso,

pressoché impossibile agli investigatori di risalire ai reali domini della
società.
11.

I vari ricorsi di Carmelo Gallico sollevano alcune questioni in

diritto e contestano la ritenuta gravità degli indizi sia sulla base delle
valutazioni effettuate nella fase cautelare della prima sezione di questa
Corte, sia sotto numerosi profili di merito.
12.

Occorre prendere le mosse proprio dalle censure relative

alla gravità degli indizi, osservando che la sentenza impugnata non è

espresse in merito dalla prima sezione di questa Corte nel procedimento
cautelare, culminato con l’annullamento senza rinvio (cfr. Sez. 1,
Sentenza n. 18342 del 11/02/2011).
13.

Ebbene, nonostante non sia invocabile un giudicato

cautelare vincolante per il giudice di merito, pur tuttavia nell’analisi della
motivazione e della qualità degli indizi, non può non tenersi conto delle
considerazioni già espresse dalla Corte di legittimità in fase cautelare.
14.

Si deve premettere che nel giudizio di legittimità il

sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può
consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della
concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente
apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel
controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di
verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati
dall’art. 192 c.p.p., comma 2 e siano state coerentemente applicate le
regole della logica nell’interpretazione dei risultati probatori (V. sez. 1
sent. 42993 del 25.9.2008, Rv. 241826).
15.

Spetta, quindi, a questa Corte la verifica sulla correttezza

logico giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni
sostenute nonché delle massime di esperienza adottate per qualificare
un dato fatto come indizio, il quale per essere considerato tale deve
avere i requisiti della precisione e della gravità, cioè deve essere
pertinente al thema probandum ed avere capacità di dimostrare in modo
inferenziale il fatto a cui si riferisce.

Non possono costituire indizi,

perché privi del requisito della gravita nel collegamento con il fatto da
dedurre, le ipotesi, le supposizioni, i meri sospetti e le congetture.
16.

Nelle sentenze di merito sono stati posti alla base della

decisione indizi che difettano del requisito della gravita, precisione e
16

affatto appagante sul punto, specie se confrontata con le considerazioni

concordanza, mentre non sono stati considerati o è stato dato un
significato logicamente inaccettabile ad altri elementi a favore del
predetto, di tal che risulta non sufficientemente qualificato il quadro
probatorio ai fini dell’affermazione di responsabilità.
17.

Non costituiscono, innanzitutto, gravi indizi di reità il

legame familiare e il precedente coinvolgimento nelle attività della cosca,
quando questi risultano accertati solo rispetto ad un periodo molto
risalente nel tempo e, tra le predette attività e il presunto reinserimento

28.3.2007), durante il quale Gallico Carmelo ha dato significativi segnali
di voler modificare il precedente stile di vita (circostanza peraltro
affermata anche nella sentenza impugnata, laddove si esclude il
riconoscimento della continuazione proprio per effetto della frattura
rappresentata dal cambiamento di vita maturato nel corso della
detenzione; cfr. pag. 113, secondo capoverso).
18.

Che la scelta di risiedere a Brescia potesse rispondere ad

esigenze latamente criminali, emerge solo sulla base di congetture e non
risulta, invece, ancorata a precisi elementi fattuali.
19.

Nè può darsi alcun significato accusatorio al colloquio

telefonico con la madre del 31.3.2007, perché risulta chiaramente che
Gallico, appena uscito dal carcere, stava solo rassicurando la madre che
avrebbe trovato il modo di farle visita. Non è logicamente accettabile
trarre dal contenuto di questo colloquio elementi di prova circa la volontà
del predetto di riprendere i contatti con il territorio e con la cosca della
quale aveva fatto parte.
20.

Neppure possono assumere valenza accusatoria i riportati

colloqui tra familiari del ricorrente – dai quali si evince una forte
aspettativa da parte della famiglia che Gallico, una volta scarcerato,
avrebbe potuto prendere le redini delle attività della cosca, all’epoca
senza un’adeguata direzione – poiché dalla stessa sentenza risulta che
non è stato attuato il progetto di far costituire Gallico Rocco e mettere a
capo della cosca il fratello Carmelo e che quest’ultimo non ha accettato
di lasciare i suoi nuovi interessi che coltivava in quel di Brescia.
21.

Quanto alla revisione del processo di Gallico Giuseppe,

nulla si dice in concreto di quanto avrebbe fatto (illecitamente) Gallico
Carmelo per far ottenere al fratello la revisione del processo, ben
potendo essere il suo interessamento derivante dalla particolari

17

nella cosca, vi è stato un lungo periodo di carcerazione (dal 14.4.2000 al

competenze giuridiche acquisite nel corso degli studi in giurisprudenza.
E’ vero che “sbloccare” la situazione è concetto diverso da ottenere un
parere o un’assistenza di tipo giuridico, ma sì tratta comunque sempre di
aspettative di Gallico Giuseppe e non di elementi oggettivi da cui
desumere l’intenzione dell’odierno imputato di avvicinare alcuni
collaboratori per far loro rendere dichiarazioni false in favore del fratello.
22.

Non giova, evidentemente, né alla gravità, né alla

concordanza degli indizi il colloquio del 23.4.2008, dal quale risulta che

seguiva dal carcere tutte le attività della stessa – a distanza di oltre un
anno dalla scarcerazione di Gallico Carmelo chiedeva ancora che
intenzioni avesse lo stesso, se fosse disposto a seguire gli affari della
famiglia o fosse intenzionato a “mollare tutto”, facendo perdere alla
famiglia la posizione e i guadagni che la stessa aveva conquistato negli
anni.
23.

Privi di gravità indiziaria appaiono anche i riportati colloqui

del giugno-luglio 2007, dai quali la Corte d’appello ha tratto il
convincimento che Gallico Carmelo, dopo essere stato avvertito che
esponenti dei Bruzzise stavano per compiere un attentato nei suoi
confronti, si sarebbe recato a Palmi per concordare con il fratello Rocco e
con i cugini Filippo e Morgante Salvatore una anticipata reazione nei
confronti dei Bruzzise. Dai riportati colloqui risulta chiaro che Gallico
Giuseppe aveva fatto avvertire il ricorrente del pericolo che correva
restando a Brescia, stante la possibilità di essere raggiunto dai Bruzzise,
alcuni dei quali, tra l’altro, dalla Sicilia si erano trasferiti a Milano.
Appare, invece, dalla stessa motivazione della sentenza come una mera
ipotesi che Gallico Carmelo abbia incontrato il fratello Rocco e i cugini
Morgante al fine di organizzare una reazione preventiva nei confronti dei
Bruzzise, reazione che peraltro non risulta esserci mai stata e che
sarebbe stata organizzata nonostante fosse ormai cessata la faida che si
era riaccesa negli anni 2004-2006. Il mero incontro del fratello, peraltro,
non è dato di decisiva importanza, atteso che rescindere i legami con
una consorteria criminale non significa necessariamente interrompere
ogni rapporto di natura familiare con i singoli componenti. Certamente
più rilevante l’incontro con Morgante Salvatore, ove realmente avvenuto,
ma si tratta di indizio non adeguatamente valorizzato dalla Corte, anche
con riferimento alla valutazione della prova, laddove il riferimento
preciso sembra esservi solo per la località, mentre il nome (Salvatore)

18

Gallico Giuseppe – che era il principale esponente della cosca e che

sembra espresso dalla nipote Lucia solo dopo essere stata “imboccata”
dall’interlocutore Gallico Giuseppe e neppure con certezza, mentre
giammai compare il cognome del soggetto che Gallico Carmelo avrebbe
dovuto visitare.
24.

Pure non determinante, per se solo, è l’incontro delle

“nuove leve” con il Gallico Carmelo, in assenza di elementi da cui
desumere che quest’ultimo abbia utilizzato tali incontri per emanare
direttive in qualità di capo della cosca (ruolo, peraltro, escluso dalla

25.

Certamente più significativo è l’indizio rappresentato dalla

captazione del colloquio di Casadonte Pasquale, ove questi afferma di
aver assistito ad una telefonata dei fratelli Gallico, in cui si faceva il
punto della situazione su varie questioni essenziali; anche la questione
della spartizione dei proventi dell’attività criminosa è certamente
significativa, così come la questione della barca rubata. Ma è proprio per
questo che il Collegio annulla con rinvio, perché non si può dire del tutto
inconsistente il quadro indiziario, essendovi elementi significativi
meritevoli di un maggior approfondimento, anche sotto il profilo della
loro emergenza probatoria. Alla Corte di rinvio è richiesto non solo un
maggiore sforzo motivazionale, ma anche una adeguata valorizzazione
dei nuovi elementi (rispetto a quelli presi in esame in sede cautelare), al
fine di valutare se il nuovo e più corposo quadro indiziario sia tale da
superare i fondati dubbi espressi dalla prima sezione di questa Corte con
l’annullamento senza rinvio del 2011.
26.

Ora, non è possibile qui proseguire nell’analisi di ogni

singolo indizio, perché ciò finirebbe per portare questa Corte a sconfinare
in valutazioni di merito che le sono precluse; è necessario, unicamente,
ribadire che l’impianto motivazionale della sentenza è tale da non
superare appieno le censure espresse dalla Cassazione in sede cautelare
e da lasciare dubbi in ordine alla sussistenza di un quadro probatorio
sufficiente per l’affermazione di responsabilità in ordine al reato
associativo.
27.

Quanto alla condanna ex articolo 12-quinquies della legge

356-1992, lamenta l’imputato che egli non diede alcun apporto
contributivo alla ideazione, programmazione e consumazione del reato. A
prescindere dal fatto che si tratta di considerazioni di merito e che, sotto
questo profilo, la sentenza risulta adeguatamente motivata (per cui va
escluso il sindacato di legittimità), è semplice ribattere che il fatto stesso
19

stessa sentenza impugnata).

che il Carmelo sia stato interpellato in merito a tali fatti ne dimostra un
qualche suo coinvolgimento.
28.

Piuttosto, ciò che non risulta sufficientemente argomentato

è il sussistere, nei suoi confronti, dell’aggravante di cui all’articolo 7 della
legge 203-91, atteso che, proprio in forza del non (sufficientemente)
dimostrato legame associativo ed escluso comunque il ruolo di direzione
dell’associazione, I ‘operazione ben poteva essere preordinata in via
esclusiva a tutelare interessi personali. E’ proprio sulla natura di tali beni

l’associazione ha carattere familiare i beni della cosca tendono a
confondersi con quelli personali e viceversa, cosicchè il nascondimento di
fondi anche personali può indirettamente agevolare l’associazione,
Procurando una riserva “nascosta” cui all’occorrenza attingere per le
necessità operative del clan di famiglia. Ma tutte queste considerazioni
attengono all’accertamento di elementi di fatto ed alla valutazione di
aspetti di merito che, come tali, sono riservati al giudice di merito.
Ferma restando, pertanto, la condanna per il reato di cui all’art. 12,
adeguatamente motivata, il giudice di rinvio dovrà rivalutare l’eventuale
sussistenza dell’aggravante di cui all’art.7, motivando in modo
approfondito sul punto. Tenendo conto, ovviamente, anche delle nuove
valutazioni di merito in ordine alla partecipazione associativa, non certo
irrilevanti nel giudizio sulla sussistenza dell’aggravante ex art. 7.
29.

In merito al dedotto travisamento dei fatti, si ricorda che in

tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche
dell’art. 606, comma primo, lett. e) ad opera dell’art. 8 della L. n. 46 del
2006, non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la
preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria
valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti
gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; conf.
Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola);
30.

Le altre questioni, in particolare tutte quelle collegate al

reato di cui al capo A ed all’aggravante di cui al capo B, nonché tutte
quelle relative al trattamento sanzionatorio, restano assorbite.
31.

Consegue a quanto esposto che i ricorsi di

Gallico

Domenico e Gallico Teresa devono essere dichiarati inammissibili; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art . 616 c.p.p.), la
condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché (trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di
20

non vi è stato un sufficiente approfondimento. E’ ben vero che quando

colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007,
Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in
Euro 1.000,00. Va, inoltre, disposta la condanna alla rifusione delle
spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
32.

Il ricorso di Gallico Carmelo, invece, va accolto nei termini

di cui in parte motiva, con conseguente annullamento della sentenza
impugnata limitatamente al reato di cui al capo A e all’aggravante di cui

altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria per nuovo esame
su detti punti.

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Gallico Carmelo
limitatamente al reato di cui al capo A e all’aggravante di cui all’art. 7
legge 203/91 contestata al capo B e rinvia ad altra sezione della Corte
d’appello di Reggio Calabria per nuovo esame su detti punti.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Gallico Domenico e Gallico Teresa e
condanna tali ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 in favore della cassa delle
ammende, nonché in solido alla rifusione delle spese della parte civile
Provincia di Reggio Calabria, liquidate in complessivi C 2.000,00, oltre
accessori come per legge.
Così deciso il 8/06/2015

all’art. 7 legge 203/91 contestata al capo B. Ne consegue il rinvio ad

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