Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43034 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 43034 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASALE FABIO ANTONIO N. IL 31/07/1985
avverso la sentenza n. 5747/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 29/04/2015

..
,4

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Gioacchino IZZO, ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al beneficio ex art. 163 cod. pen.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 febbraio 2014 la Corte d’appello di Milano, in seguito all’appello del
Pubblico Ministero, riformava la pronunzia di primo grado del GUP del Tribunale della stessa
città e condannava Fabio Antonio CASALE per il reato di tentato furto aggravato ex art. 625 n.
5, perché, introdottosi in un punto SNAI, sito in Pioltello, travisato con un casco integrale da

impossessarsi con violenza del denaro contenuto in cassa, non riuscendo nell’intento per la
reazione dei dipendenti del punto SNAI.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela,
ritenendo, a fronte della originaria imputazione di tentata rapina aggravata, configurabile il
reato di tentato furto semplice.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore, l’imputato ha proposto ricorso affidato a due motivi.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta
sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 5 cod. pen.
La Corte territoriale ha fatto specifico riferimento alla circostanza che l’imputato avesse il volto
travisato da un casco integrale, trascurando del tutto il fatto che l’azione criminosa si era
interrotta perché il CASALE si era tolto quel casco, liberandosi del denaro e chiedendo scusa
dell’accaduto.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge processuale, perché, sebbene nella
motivazione della sentenza si sia fatto riferimento alla concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena, la relativa statuizione è stata omessa nel dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La ricostruzione dei fatti sulla base delle risultanze processuali valutate dai giudici di merito
consente di ritenere configurabile l’aggravante di cui all’art. 625 n. 5 cod. pen., peraltro
contestata in fatto nella originaria imputazione.
L’imputato ha fatto irruzione nell’esercizio dove voleva appropriarsi del denaro con il volto
travisato da un casco, che ha tolto solo dopo che era stato bloccato nella fuga.
Peraltro, sempre sulla base della suddetta ricostruzione è da escludersi che ci sia stata
desistenza volontaria, giacché la condotta delittuosa si è arrestata prima del verificarsi
dell’evento non per volontaria iniziativa dell’imputato ma per fattori esterni, che hanno
impedito la prosecuzione dell’azione (si veda in materia, tra le tante, Sez. 2, n. 51514 del
05/12/2013, Martucciello, Rv. 258076).
2.

Merita accoglimento il secondo motivo di ricorso e, di conseguenza, la sentenza impugnata

va annullata limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della
pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame sul punto.
2

motocicletta e spintonando un dipendente, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad

In effetti, v’è un contrasto tra quanto evidenziato dalla Corte territoriale nella motivazione
della sentenza e quanto statuito con il dispositivo. Infatti, nella motivazione (pag. 3) si
afferma che “possono ritenersi sussistenti le condizioni per la concessione del beneficio della
sospensione condizionale” della pena, mentre nel dispositivo non si fa menzione a tale
beneficio.
L’annullamento con rinvio si impone, perché il sintetico tenore della motivazione non consente
di risalire inequivocabilmente alla volontà del giudice e di ritenere che sussista solo un
contrasto apparente tra dispositivo e motivazione, dovuto ad un errore materiale che possa

Sez. 4, n. 12920 del 19/09/2012, Giordano, Rv. 255497).
E’ del tutto ovvio che, in ragione di quanto disposto dall’art. 624 cod. proc. pen.,
l’annullamento con rinvio finalizzato solo al nuovo esame sulla concedibilità del beneficio della
sospensione condizionale della pena comporta il passaggio in giudicato della sentenza in
relazione alla responsabilità dell’imputato, sicché nel giudizio di rinvio non può ulteriormente
decorrere il termine di prescrizione.
Invero, il giudicato (progressivo) formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità
dell’imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l’applicazione di cause
estintive sopravvenute all’annullamento parziale (Sez. U, Sentenza n. 4904 del 26/03/1997,
Rv. 207640; Sez. 3, Sentenza n. 15101 del 11/03/2010 Rv. 246616; Sez. 2, Sentenza n. 8039
del 09/02/2010 Rv. 246806). Come è noto la ratio di tali conclusioni si rinviene nella specialità
della forza precettiva dell’art. 624, comma 1, cod.proc.pen., che sancisce: “se l’annullamento
non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata
nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata”.
Quindi è tale disposizione che espressamente riconosce l’autorità del giudicato sia ai capi che ai
punti della sentenza non oggetto di annullamento (Sez. un., 19.1.2000, Tuzzolino; si vedano
pure Sez. 2, n. 44949 del 17/10/2013, Rv. 257314; Sez. 6, n. 45900 del 16/10/2013, Rv.
257464; Sez. 2, n. 8039 del 09/02/2010, Rv. 246806).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio
ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2015
Il consigliere estensore

Il Presidente

rettificarsi anche in questa sede (Sez. 1, n. 22651 del 22/05/2014, Polimeno, Rv. 259624;

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