Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43033 del 10/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43033 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARICO’ ALEX N. IL 23/02/1985
avverso la sentenza n. 2276/2013 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
11/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 10/07/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11.10.2013 emessa ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. il
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano applicava la pena di
pena di mesi due ed euro 200 di multa, in aumento su precedente condanna, nei
confronti di Aricò Alex, imputato del reato di detenzione illegale di una parte di
arma comune da sparo ( canna di fucile cal.12) mozzata al fine di aumentarne la
potenzialità offensiva e di renderne più facile il trasporto.
Avverso la sentenza l’imputato personalmente ricorre deducendo che la

compendio dia armi precedentemente sequestrate, con conseguente duplicazione
della sanzione e violazione dell’art.129 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il ricorrente deduce una circostanza di fatto di cui non dimostra in alcun
modo la fondatezza e che non ha eccepito davanti al competente giudice di
merito. In ogni caso non è configurabile, neppure astrattamente, l’ipotesi della
violazione del divieto di un secondo giudizio sullo stesso fatto:in base alle
affermazioni dello stesso ricorrente, la parte di arma in oggetto è stata
sequestrata successivamente e quindi non poteva essere compresa tra le armi o
parti di armi la cui detenzione era stata oggetto del precedente giudizio.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro
millecinquecento.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10.7.2014.

canna mozzata in sequestro costituiva parte di un altra arma facente parte del

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