Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43031 del 23/03/2016

Penale Ord. Sez. 7 Num. 43031 Anno 2016
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso l’ordinanza n. 1878/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 15/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 23/03/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 aprile 2015 il Tribunale di sorveglianza di Milano
ha revocato la misura della detenzione domiciliare, alla quale era stato
ammesso A.A., per plurime violazioni di cui due
evasioni commesse il 20 dicembre 2014 e il 29 gennaio 2015.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

poiché le violazioni ascrittegli sarebbero oggetto di reclamo al Tribunale di
sorveglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché generico, limitandosi alla censura
come sopra enunciata.
Il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere
nella necessità di porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i
punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce
al concetto stesso di “motivo” di impugnazione l’individuazione di questi
punti ai quali la censura si riferisce. Si tratta di un requisito espressione di
un’esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non
solamente l’onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più
punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo
chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al
fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e
di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, a n. 31462 del 03/04/2013,
Mazzocchetti, Rv. 256303; Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, dep. 2010,
Valentini, Rv. 245907; Sez. 4, 6 aprile 2004, Distante, Rv. 228926).
La carenza del suddetto requisito nell’impugnazione in esame ne
impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b), e 581, lett. c), cod. proc.
pen.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
2

A.A. personalmente, il quale chiede l’annullamento del provvedimento

ammende di una sanzione pecuniaria che pare equo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
cassa delle ammende.

Così deciso il 23/03/2016.

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