Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4303 del 10/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4303 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DONNINI ALDO, nato a Foggia il 20 maggio 1973
avverso la sentenza n. 3580/2013 della Corte d’Appello di Bari del 11
dicembre 2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in pubblica udienza del 10 dicembre 2014 la relazione del Consigliere
Dott. Stefano Mogini
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Aniello, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso

Data Udienza: 10/12/2014

Ritenuto in fatto
1. Aldo Donnini ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 11 dicembre 2013, la
Corte d’Appello di Bari, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Foggia in
composizione monocratica il 25 ottobre 2012, lo ha assolto dai reati di ricettazione,
detenzione illecita di munizioni e detenzione a fini di spaccio di 1920,40 grammi di
marijuana, e rideterminato la pena per il residuo reato di detenzione a fini di spaccio di
46,186 grammi di hashish, previo riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui all’articolo 73

pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici comminata in primo grado.

2. Col primo e il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, lamentando
violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla
sussistenza della finalità di spaccio ritenuta dalla Corte territoriale. In assenza di altri
elementi, i giudici di merito avrebbero ritenuto provata la destinazione allo spaccio ed
escluso l’uso personale dell’hashish sequestrato sulla base del solo dato ponderale. Col
secondo motivo il ricorrente si duole invece della determinazione della pena, effettuata
in misura ben lontana dal minimo edittale per l’ipotesi lieve (ora autonoma figura di
reato) di cui all’articolo 73, comma 5, I.s. e applicando un trattamento sanzionatorio
meno favorevole di quello risultante dalla sentenza n. 32/2014 della Corte
Costituzionale.

Considerato in diritto
1.11 ricorso è inammissibile perché tardivo. La sentenza d’appello è stata infatti emessa
all’udienza dell’Il dicembre 2013, alla quale il ricorrente, detenuto e assistito dal suo difensore
di fiducia, era presente. La motivazione veniva riservata ed effettivamente depositata nei 45
giorni successivi e il ricorrente veniva rimesso in libertà il 7 febbraio 2014. Il ricorso è stato
depositato il 29 aprile 2014, quando dunque era già trascorso il termine di quarantacinque
giorni per proporre impugnazione previsto dall’articolo 585, comma 1, lettera c), cod. proc.
pen.. All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’articolo 616 cod. proc.
pen.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2014.

comma 5 I.s., in anni due di reclusione e 9000,00 Euro di multa, con eliminazione della

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