Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43024 del 30/09/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 43024 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

su, ricorsq proposto da:
CORRERA ANNA N. IL 28/12/1979
CORRERA FRANCESCO N. IL 04/06/1959
SACCO ANGELO N. IL 28/02/1967
avverso l’ordinanza n. 49720/2013 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 18/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consiglie s Dott. LUI BIANCH ;
1»e1sentite le conclusioni del PG Do

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 30/09/2015

14995/15

1.L’avv. Francesco Liguori, quale difensore di Correra Anna, Correra Francesco
e Sacco Angelo , sollecita la correzione ex art. 625 bis cpp dell’ errore di fatto
in cui sarebbe incorsa la sentenza della 3 sezione penale n. 2438/14 del
18/07/2014 (RG n. 949720/2014), con cui era stata annullata la
sentenza impugnata dagli imputati limitatamente al trattamento sanzionatorio
e furono rigettati nel resto i ricorsi degli imputati. Gli imputati erano gravati
dell’imputazione sia di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti sia
di reati specifici ai sensi dell’art. 73 dpr 309/90, questi ultimi – sostiene il
ricorrente – già tutti prescritti alla data della pronuncia della sentenza,
prescrizione però non rilevata. In particolare per Correra Anna la prescrizione
riguarderebbe i reati di cui ai capi 12 e 14, per Correra Francesco quello di cui
al capo 12 e per Sacco Angelo quello di cui al capo 6, tutti aventi ad oggetto
contestazioni di concorso nel reato di cui all’art. 73 relativo a sostanza
stupefacente di tipo hashish, per il quale, a seguito della sentenza n 32/2014
di dichiarazione di incostituzionalità della legge Fini – Giovanardi, il termine
massimo di prescrizione è computabile in sette anni e mezzo dalla data di
contestazione del reato.
2. I ricorsi, con cui viene dedotto nei termini sopra riferiti un errore di
fatto della sentenza impugnata, sono inammissibili.
3. Rileva in primo luogo la genericità della richiesta formulata dagli istanti
Micillo , che si limitano sollecitare la dichiarazione di prescrizione per gli
indicati reati p. e p. dall’art. 73 dpr 309/90, senza ulteriore specificazione
né della data del commesso reato, né delle condizioni per ritenere
effettivamente intervenuta la detta prescrizione. La richiesta in tal modo
formulata non supera la soglia minima di specificità e autosufficienza che deve
caratterizzare ogni istanza o ricorso rivolto alla Corte, non essendo consentito
richiedere l’intervento di questa Corte, anche in sede di procedimento ex art.
625 bis cpp, senza la precisa indicazione dei capi o punti cui si riferisce
l’impugnazione e della specificazione indicazione delle ragioni di diritto e degli
elementi i in fatto che la sostengono (artt. 581 e 591 cpp). I ricorrenti dunque
avrebbero dovuto non solo indicare i capi di imputazione cui si riferiva la
richiesta e la data del commesso reato, ma anche che non sussistevano
ragioni di sospensione del termine di prescrizione tali da influire sul computo
del termine massimo.
Possono aggiungersi le seguenti osservazioni . E’ stato chiarito dalle
4.
Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv.
221280) che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto
del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore
percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione
i

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Alla luce di tali principi deve escludersi che nella situazione dedotta sia
ravvisabile un errore di fatto percettivo. La complessità del procedimento al
cui interno sono state esaminate le posizioni degli attuali ricorrenti, avente
per oggetto numerosi imputati e differenti imputazioni , rende necessaria
una attenta e certamente non immediata considerazione dell’intero iter
processuale per valutare la sussistenza di eventuali cause di sospensione del
corso della prescrizione ai sensi dell’art. 159 cpp. Risulta, ad esempio, che sia
con la sentenza di primo grado che con quella di appello è stato assegnato al
giudice un più ampio temine per il deposito della sentenza (90 giorni in primo
grado, poi raddoppiati e 50 giorni in appello) con la conseguente applicazione
del principio fissato da questa Corte , che il Collegio condivide, secondo cui il
corso della prescrizione del reato è sospeso durante la pendenza del termine
2

sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato
dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato
dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una
decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Nella
motivazione di tale sentenza è stato precisato che: 1) qualora la causa
dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata
rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto del
ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative
all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile
restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può
cadere su qualsiasi dato fattuale. Tali principi sono stati costantemente
riaffermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, essendosi in
particolare ribadito anche dalle Sezioni Unite che qualora la causa dell’errore
non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione
percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è
configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso
dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U,
sentenza n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; in senso analogo,
Sez. 5, sentenza n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531).
Anche sul tema che qui interessa, della omessa dichiarazione della
prescrizione del reato, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte (sentenza
n.37505 del 14/07/2011 Rv. 250528) per stabilire che è ammissibile il
ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, a
condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l’esclusiva
conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco,
e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una
qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto. Principio
costantemente seguito da questa Corte che ha sempre escluso la possibilità di
rilevare la prescrizione in tutti quei casi in cui la questione non si presentava
di immediata e diretta percezione, ictu °culi evidente, ma richiedeva invece
un approfondimento e un apprezzamento valutativo (sez. 6 sentenza
n.36768/2012 Rv. 253383; sez. 4 sentenza 3319/2014 Rv. 268082 sez. 3
sentenza 23964/2015 Rv. 263646)

6. L’istanza deve pertanto essere dichiarata inammissibile. Alla ritenuta
inammissibilità de4, ricorsii, segue la condanna dei ricorrente al pagamento
delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende che si reputa equo fissare in euro 500,00 tenuto
conto della questione dedotta.
p.t.m.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 500,0′ ciascuno in favore della
cassa delle ammende.
kAk.
n’Amv,Aq Ck.,1 -050 o az
Così deciso il 30/09/2015

indicato dal giudice di merito per il deposito della sentenza, in quanto tale
vicenda integra una causa di sospensione obbligatoria dei termini di custodia
cautelare (sez. 2 10/10/2014 n.677 Rv. 261557); sospensione che già di per
sé esclude che alla data del 18/7/2014 della pronuncia della sentenza di
questa Corte fosse intervenuta la prescrizione anche del reato più risalente nel
tempo commesso il 30 agosto 2006.

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