Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43023 del 10/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43023 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIZZO GIORGIO N. IL 28/03/1962
avverso l’ordinanza n. 3559/2010 GIUD. SORVEGLIANZA di
ITREESTIL del 24/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 10/07/2014
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza n.3559/2010 e n.655 Ord. del 24.5.2013 il Magistrato di
sorveglianza di Udine dichiarava inammissibile l’istanza presentata da Pizzo
Giorgio di remissione del debito relativo ai procedimenti definiti con sentenza
della Corte di assise di appello di Palermo del 6.6.1998, del Tribunale di Palermo
del 24.3.2000 e con ordinanza della Corte di Cassazione del 12.11.2009.
Avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza il condannato
personalmente propone reclamo, convertito in ricorso per cassazione,
il lavoro all’interno del carcere e di non avere mezzi per pagare le spese che gli
vengono contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non ammessi nel
giudizio di legittimità.
Il Magistrato di sorveglianza di Udine ha dichiarato inammissibile l’istanza
poiché gli importi richiesti in pagamento non rientrano tra le somme suscettibili
di remissione ai sensi art.6 d.P.R. n.115 del 2002.
Il motivo di ricorso prospetta censure di fatto estranee al giudizio di
legittimità.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille
Così deciso il 10.7.2014
deducendo di essere non abbiente, di avere quale unica fonte di sostentamento