Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4302 del 10/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4302 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da MANZI GIOVANNI

nato il giorno

24/06/1970, avverso la sentenza 24 gennaio t014 della Corte di
appello di Milano.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Roberto Aniello che ha concluso per la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 10/12/2014

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RITENUTO IN FATTO
1. Manzi Giovanni ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso
la sentenza 24 gennaio »14 della Corte di appello di Milano che,

(sezione 2, 20 marzo 2013 n.28391/13), in parziale riforma della
sentenza 20 febbraio 2009 del G.U.P. presso il Tribunale di Lecco, ha
rideterminato la pena finale in anni 3 e mesi 3 di reclusione i partendo
dalla pena di anni 3 di reclusione per il capo 4, aumentata di anni 1 e
mesi 6 per la recidiva e di mesi 4 e giorni 15 per la continuazione =
anni 4, mesi 10 giorni 15 di reclusione, diminuita di 1/3 per il rito.
2. La Corte di appello ha confermato l’aumento per la recidiva
con l’espressa motivazione che su tale punto si era formato il
giudicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con un unico motivo di impugnazione si prospetta violazione
di legge con riferimento al combinato disposto degli artt. 99, comma 4,
cod. pen. e 106 cod. pen. e 445 1 comma 3 t cod. proc. pen. ed in
relazione alla giustificazione del giudice distrettuale del rinvio il quale
ha confermato l’aumento per la recidiva con la motivazione che “su
tale punto si è formato il giudicato”.
1.1. Sostiene il ricorrente che la suddetta argomentazione
sottende una palese violazione della legge, in quanto, a fronte del
provvedimento ex art. 445 c. 3 cod. proc. peri. emesso dal Tribunale
Militare di Verona il 10/01/2012, debbono ritenersi estinti, oltre al
reato contestato di ‘rifiuto di leva obbligatoria; anche tutti altri effetti
penali della condanna conseguiti dalla decisione del Tribunale Militare
di Torino del 28 gennaio 1984, considerato che, a mente dell’art. 445
c. 3 c.p.p, nel caso in cui nei cinque anni successivi alla sentenza di
patteggiamento non siano intervenute condanne per delitti o
contravvenzioni della medesima indole, si estingue ogni ulteriore

decidendo in sede di rinvio, giusta annullamento della Cassazione

effetto penale della condanna derivato dalla pronuncia ex art. 444
c. p . p .
1.2. Detto disposto normativo, infatti, a detta del ricorrente va

recidiva non debba tenersi conto delle sentenze di condanna per le quali
è intervenuta una causa estintiva degli effetti penali: verrebbe quindi a
mancare uno dei presupposti della recidiva reiterata applicata dal
giudice di rinvio; invero dalla lettura degli artt. 445,c. 3 1c.p.p. e 106 c.p.
emerge come la recidiva non produca alcun effetto nel caso sia
sussistente una causa di estinzione del reato che abbia dato luogo
all’estinzione degli effetti penali della condanna.
2. Ritiene la Corte che il motivo sia radicalmente infondato, in
quanto ignora ì termini della sentenza di annullamento con rinvio del
20 marzo 2013 di questa Corte, la quale, nella parte finale della sua
decisione, ha testualmente stabilito « Gli ulteriori motivi di ricorso sono
inammissibili considerato che, con riguardo agli aspetti oggetto della
doglianza circa la sussistenza della recidiva, la sentenza impugnata
era divenuta definitiva, come indicato anche dal giudice del rinvio » .
2.1 Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
2.2. Né miglior sorte ha la richiesta di annullamento con rinvio
della gravata sentenza, formulata con definiti ‘motivi nuovi”, con atto
pervenuto il 5 dicembre u.s., in violazione del disposto del comma
quarto dell’art.585 cod. proc. pen.
2.3 Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 C.P.P., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una
somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo
determinare in €. 1000,00 (mille).

letto unitamente all’art. 106 c.p, che prevede che agli effetti della

4

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della

C sì deciso in Roma il giorno 10 dicembre 2014
I ions. est.

Pre ídent
Nic la Mil

Cassa delle ammende.

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