Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43006 del 10/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43006 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MASHOUB TAREK N. IL 26/07/1980
avverso l’ordinanza n. 1905/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 10/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 10/07/2014
Ritenuto in fatto.
Con ordinanza emessa il 10 settembre 2013 il Tribunale di Sorveglianza di
Bologna respingeva il reclamo proposto da Mashoub Tarek avverso il decreto di
espulsione adottato il 22 maggio 2013 dal Magistrato di sorveglianza di Modena.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Mashoub Tarek il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con
motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e
processuale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella det-lininazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 10 luglio 2014.
relazione alle ragioni poste a base del provvedimento adottato.