Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43004 del 10/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43004 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STANGANELLI DOMENICO N. IL 03/01/1962
avverso l’ordinanza n. 131/2013 GIP TRIBUNALE di PISTOIA, del
16/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 10/07/2014

Ritenuto in fatto.

Con ordinanza emessa il 16 ottobre 2013 e depositata il successivo 17 ottobre il
gip del Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava
l’indulto, concesso a Domenico Stanganelli con sentenza del Tribunale di Firenze
del 19 dicembre 2001 (irrevocabile il 23 aprile 2008), nella misura di tre anni di
reclusione ed euro cinquemila di multa e con sentenza del Tribunale di Reggio

mesi di arresto. Il giudice osservava che Stanganelli, nei cinque anni successivi
all’entrata in vigore della 1. n. 241 del 2006, aveva commesso un altro reato per il
quale era stato condannato dal gip del Tribunale di Pistoia, in data 18 novembre
2011, alla pena di sei anni di reclusione ed euro trentamila di multa.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Stanganelli il quale, anche mediante una memoria difensiva, lamenta violazione di
legge e vizio di motivazione in relazione alle ragioni poste a base del
provvedimento adottato.
Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il giudice dell’esecuzione ha correttamente fondato la revoca dell’indulto sul
chiaro disposto di cui all’art. 1 n. 3 1. n. 241 del 2006, di cui, nel caso di specie,
ricorrevano i presupposti, atteso che Stanganelli ha commesso, nei cinque ani
successivi all’entrata in vigore della 1. n. 241 del 2006, un delitto non colposo per il
quale ha riportato una condanna definitiva a sei anni di reclusione e trentamila euro
di multa (cfr, sentenza del gip del Tribunale di Pistoia del 18 novembre 2011.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna

Calabria del 14 dicembre 2007 (irrevocabile il 31 ottobre 2008), nella misura di sei

del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 10 luglio 20
Il Presidente estensore

TATA
CANCELLERIA

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