Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4300 del 22/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4300 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAGLIARDI LORENZO N. IL 13/09/1980
avverso la sentenza n. 9887/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Data Udienza: 22/10/2013
Il difensore di GAGLIARDI Lorenzo propone ricorso per cassazione avverso
la sentenza pronunciata nei confronti del predetto dalla Corte di appello di Napoli il
10 gennaio 2013, lamentando vizio di motivazione in punto di valutazione del
compendio probatorio e lamentando la mancata rinnovazione della istruzione
dibattimentale. Le censure, peraltro, sono state formulate evocando esclusivamente
profili in fatto e apprezzamenti alternativi delle risultanze processuali.
Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile, in quanto i motivi risultano
solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono
articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione
delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più,
sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti in
relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un
improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il
sindacato riservato a questa Corte. La esaustività delle acquisizioni è stata
puntualmente analizzata a base della ritenuta superfluità di disporre una rinnovazione
della istruzione dibattimentale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013
Il Consigliere
Il esidente
OSSERVA