Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4300 del 10/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4300 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Trimarchi Vincenzo, nato il giorno
7 dicembre 1969, avverso la sentenza 21 gennaio 2014 della Corte di
appello Reggio Calabria.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
nonché i difensori del ricorrente, avv.ti Caroleo Grimaldi Francesco e
Pietro Nocita, che hanno chiesto l’accoglimento dell’impugnazione.

Data Udienza: 10/12/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Trimarchi Vincenzo è accusato del reato p. e p. dagli art. 73
comma 1, 80, comma 2 1 DPR 309/90, per avere trasportato, senza
l’autorizzazione di cui all’art. 17 del medesimo DPR otto borsoni

contenenti, complessivamente, una ingente quantità di sostanza
stupefacente del tipo cocaina e precisamente n. 432 panetti per un peso
complessivo lordo pari a kg.519,620, con l’aggravante di cui all’art. 7
Decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni
nella L. 12 luglio 1991 n. 203, per avere commesso il fatto al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dall’art. 416 bis c.p. Fatti
commessi in Gioia Tauro (RC) il 06.10.2011.
2. Con sentenza

18.10.20121 il G.U.P. presso il Tribunale di

Reggio Calabria lo ha dichiarato colpevole del delitto ascrittogli, esclusa
l’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91, e, tenuto conto della diminuente
per il rito, lo ha condannato alla pena di anni venti di reclusione ed euro
260.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle della custodia in carcere.
3. La Corte di appello di Reggio Calabria, con l’odierna gravata
sentenza, richiamata la motivazione del G.U.P. sulla dedotta e respinta
eccezione di incompetenza territoriale (“non essendo stato sul tema
dedotto nulla di nuovo”), in parziale riforma della decisione del G.U.P.,

Szlz,,tmra,

ha ridotto la penavàd anni 16 di reclusione , confermando nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’ impugnazione deduce in via preliminare eccezione di
illegittimità costituzionale dell’art. 51 comma III bis, con riferimento
all’art. 328 comma I bis cod. proc. pen. per violazione delle norme di
cui agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., con particolare riferimento ai
principi di eguaglianza; precostituzione del Giudice naturale;
inviolabilità del diritto di difesa; diritto al giusto processo. (n.:;e01-1)02
2. Sul punto il ricorrente osserva nell’ordine:

qt;a4u2,6,)

3

a) che l’art. 51 1 comma III bis t CPP prevede una serie di deroghe
alla regola generale della competenza, sia sotto il profilo funzionale,
che territoriale e l’art. 328 comma I bis stabilisce, per i delitti indicati

esercitate da un Magistrato del Tribunale del capoluogo del distretto,
nel cui ambito ha sede il Giudice competente;
b) che tale deroga troverebbe ragione nella scelta del legislatore
di attribuire competenze speciali per una serie di delitti, cui sarebbe
correlato un particolare allarme sociale;
c) che sotto il profilo della rilevanza costituzionale, l’aspetto più
pregnante risiede nella considerazione che, a differenza dei criteri che
connotano il radicamento della competenza, attraverso il richiamo a
parametri assolutamente oggettivi, le norme sopra richiamate
introducono criteri di individuazione del Giudice competente, basati su
mere opzioni, da parte del Pubblico Ministero titolare dell’azione
penale, prive di qualsivoglia possibilità di sindacato, e rimesse
esclusivamente a valutazioni soggettive.
3. In conclusione, per la difesa del Trimarchi, l’applicazione delle
norme, di cui agli artt. 51 e 328 cod. proc. pen. avrebbe comportato la
violazione della regola sulla competenza territoriale e funzionale e sulla
destinazione al Giudice naturale, predeterminato per legge, e la
richiesta preliminare del ricorso è pertanto quella di ritenere l’eccezione
non manifestamente infondata, con sospensione del presente
procedimento penale, e trasmissione degli atti del fascicolo processuale
alla Corte Costituzionale.
3.1. Il ricorso, premessa la sopraesposta eccezione di legittimità
costituzionale, propone ancora, nei “punti I-II”, vizio di motivazione e
violazione di legge per non aver la corte distrettuale dato risposta alle
deduzioni di illegittimità costituzionale proposte nell’atto di appello,

nella suddetta norma ex art. 51, che le funzioni di Giudice siano

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limitandosi alla meccanica riproduzione della motivazione del primo
giudice.
4. Tanto premesso ritiene la Corte che la questione di

4.1. E’ infatti noto che l’art. 51 i comma terzo bis t cod. proc. pen.,
che prevede una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla
competenza per territorio, limitata ai reati in esso contemplati, è
entrato a far parte del sistema normativo sulla competenza in
generale, con la conseguenza:
a) che per i reati in esso previsti, nell’ambito del distretto, v’è
deroga ad ogni altro criterio di competenza in favore dell’ufficio del
P.M. presso il tribunale del capoluogo;
b)

che per la distribuzione della competenza del territorio

delle Procure dei diversi capoluoghi (Direzioni Distrettuali Antimafia)
deve aversi riguardo alle regole poste dagli artt. 8 e segg. cod. proc.
pen.;
c) che analogo principio deve valere per i casi di connessione di
procedimenti relativi ai reati di cui al citato art. 51, avuto riguardo agli
artt. 12 e segg. cod. proc. pen., e in particolare all’art. 16;
d) che la regola posta dal citato art. 12 si estende anche alla
competenza per territorio determinata dalla connessione, con i
procedimenti relativi ai reati di cui all’art. 51, di altri procedimenti
relativi ad ogni altra specie di reato, consumato o tentato, sia
all’esterno sia all’interno del distretto in cui ha sede l’ufficio del P.M. del
capoluogo;
e)

che lo stesso art. 51 stabilisce la competenza funzionale

dell’ufficio del P.M. (D.D.A.) del capoluogo del distretto e dei tribunali
compresi nello stesso distretto, nel senso che, in caso di connessione
dei procedimenti, prevale sempre la competenza del P.M. e dei giudici
di cui al citato art. 51, anche in deroga al dettato dell’art. 16 primo

illegittimità , pure rilevante, sia manifestamente infondata.

5

comma cod. proc. pen..(cfr. sul punto: cass. pen. sez. 5, 1940/1993
Rv. 194452 e successive conformi).
4.2. In definitiva: per effetto dell’istituzione dell’ufficio del

20 novembre 1991, n. 367, convertito con modifiche nella legge 20
gennaio 1992, n. 8, è stata introdotta una deroga alla competenza per
territorio, all’interno del distretto, in favore del tribunale del capoluogo
del distretto stesso per i reati indicati al comma terzo bis dell’art. 51
cod. proc. pen. (cass. pen. sez. 5, 1878/1994 Rv. 198023); di
conseguenza, nei procedimenti relativi ai reati previsti dall’art. 51,
comma terzo bis, cod. proc. pen., il giudice competente a celebrare il
giudizio abbreviato è quello del tribunale del capoluogo del distretto nel
cui ambito ha sede il giudice competente ai sensi dell’art. 328, comma
primo bis, cod. proc. pen. (cass. pen. sez. 6, 43010/2003
Rv. 227024)
4.3. In tale assetto di competenze

è già stata ritenuta

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 328, comma 1 bis, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 25 Cost., nella parte in cui detta norma, nei
procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis, cod. proc.
pen., attribuisce al giudice per le indagini preliminari distrettuale la
competenza relativa alla udienza preliminare, perché:
a) sotto il profilo del rispetto del principio del giudice naturale,
tale competenza è stabilita in relazione a reati specificamente indicati
dalla legge e cioè sulla base di criteri del tutto obiettivi e
predeterminati;
b)

sotto il profilo del diritto di difesa, nessuna lesione

all’esercizio di esso può derivare dal fatto che in determinate ipotesi di
reato l’udienza preliminare si svolga davanti al giudice per le indagini
preliminari del capoluogo distrettuale anziché, come di norma, davanti

pubblico ministero presso la Direzione Distrettuale Antimafia, con d.l.

a quello del tribunale individuabile secondo le ordinarie regole di
competenza per territorio (Sez. 6, 6660/1997 Rv. 209730 Massime
precedenti Vedi: N. 9686 del 1997 Rv. 208719)

corrente ed alla quale questo Collegio non può che aderire, attesa la
conformità della norma ai parametri costituzionali evocati, e tenuto
altresì conto che la competenza funzionale del G.i.p. e del G.u.p. del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente,
relativa ai procedimenti per i delitti indicati nell’art. 51, comma terzobis, cod. proc. pen., non viene meno nel caso in cui (come realizzato
nella specie), per qualsiasi ragione, cada l’originaria imputazione in
ordine al reato che radicava detta competenza funzionale, ed il
procedimento prosegua unicamente in ordine ai reati connessi (cass.
pen. sez. 2, 22232/2012 Rv. 252834).
4.5. In altri termini, va ribadita la regola che in tema di
competenza per territorio, le vicende processuali successive ai limiti
temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai
provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono
sulla competenza già affermata (cass. pen. sez. 6, 33435/2006 Rv.
234350).
4.6.

Nella

specie

infine,

la

deduzione di

illegittimità

costituzionale trae forza e fondamento di invalidità dalla presenza di un
preteso “potere incontrollato del P.M.”, il quale, nella più assoluta delle
discrezionalità, può ampliare ed arricchire l’accusa di “circostanze
aggravanti” risolutive agli effetti della competenza: nella vicenda,
l’aggravante di cui all’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203.
4.7. Orbene, ferme le risolutive considerazioni di cui al §.4.3.
che precede, siffatto argomentare, che dà per presupposto l’assenza nel caso di specie- di dati indiziari od altro che potessero, in allora, allo

4.4. Trattasi di conclusione non modificata dall’ interpretazione

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stato delle indagini, aver dato corpo e parvenza di ragionevolezza a
tale connotazione dell’accusa, da un lato, risulta meramente
congetturale, a ciò non bastando il conforme successivo giudizio di

fase procedimentale che dà appunto vita alle prime indagini e verifiche
di Polizia giudiziaria che, necessariamente, per la loro funzionalità ed
esito pratico devono svolgersi e muoversi con la più ampia libertà, la
quale non si pone affatto in contrasto con i beni ed i valori (artt. 3, 24,
25 e 111 Carta costituzionale) che la difesa pretende violati o,
comunque, erroneamente apprezzati dal legislatore come sub-valenti
rispetto alle dinamiche della “actio finium regundoruni”, tra
competenze penali normali e competenze distrettuali.
4.8. L’eccezione va quindi dichiarata come manifestamente
infondata.
5. Con ulteriori motivi contrassegnati come “III-N” si deduce
violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche, tra l’altro giustificato con la
circostanza che l’imputato avrebbe avuto un ruolo centrale
nell’operazione di cui non vi è traccia in sentenza.
5.1. Con ulteriore ricorso proposto dall’avv. Nocita sono profilate
due correlate doglianze in punto di quantificazione della pena.
5.2. Con un primo motivo di impugnazione i viene dedotta
inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di
motivazione sotto il profilo della determinazione della pena in
relazione agli artt.132 e 133 cod. pen.
5.3. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e
vizio di motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti
generiche.
6. Le doglianze, in punto di determinazione della sanzione ed
omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono in

esclusione dell’art. 7 citato da parte del G.U.P. , e, dall’altro, ignora la

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parte inammissibili ed in parte infondate avuto riguardo alla doppia
conforme valutazione dei giudici di merito.
6.1. E’ invero noto che il riconoscimento delle attenuanti generiche

che sia, deve essere bensì motivato, ma nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice, circa
l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed
alla personalità del reo; parametri questi che risultano correttamente
considerati e negativamente apprezzati dai giudici della condanna, i
quali hanno giustificato la loro decisione con argomentazioni prive di
illogicità od incoerenze idonee a determinare invalidità, rilevabili in
questa sede (cfr. ex plurimis Cass. pen. sez. 1, 6992/1992 Rv.
190645. Cass. pen. sez. 1, 6992/1992 Rv. 190645 e successive
conformi).
Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del
provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzatk la tenuta logica
e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
osì deciso in Roma il giorno 10 dicembre 2014

risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo

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