Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 430 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 430 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOMAO FRANCO N. IL 25/05/1953
TOMAO ELISA N. IL 11/04/1979
DELLA VALLE GABRIELLA N. IL 05/11/1957
avverso la sentenza n. 4774/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 25/10/2013

Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Firenze con sentenza del 29/11/2012, in accoglimento dell’impugnazione
proposta dal P.M. avverso la sentenza del Tribunale di Pontassieve in data 10/06/2011, ha affermato
la colpevolezza di Tomao Franco, Della Valle Gabriella e Tomao Elisa in ordine al reato di cui
all’art. 44 lett. b) del DPR n. 380/2001, loro ascritto per avere realizzato alcune tettoie senza il
permesso di costruire, nonché la colpevolezza di Tomao Franco in ordine al reato di cui agli art. 481
e 483 c.p., a lui ascritto per avere, in concorso con altri, attestato falsamente, nella dichiarazione di

condannandoli alle pene ritenute di giustizia;
– che la sentenza impugnata ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il
complessivo materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte
territoriale ha affermato che il permesso in sanatoria ottenuto dagli imputati non era idoneo a
determinare la estinzione del reato edilizio, in quanto prevedeva la rimozione della
impermeabilizzazione delle tettoie in modo da renderle assimilabili a pergolati; con riferimento al
reato di falso che ne era certa la sussistenza e il concorso del Tomao Franco nella sua commissione;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, i quali denunciano
vizi di motivazione in relazione all’eccezione di carenza di correlazione tra imputazione e sentenza
con riferimento alle opere che sarebbero state oggetto dell’illecito edilizio;
– che il ricorso è manifestamente infondato, oltre ad essere generico;
– che, infatti, l’imputazione si riferisce, tra l’altro, alla realizzazione di tettoie e solo queste ultime
hanno formato oggetto dell’affermazione di colpevolezza, sicché a nulla rileva, con riferimento alla
violazione dell’art. 521 c.p.p, che nel capo di imputazione o che nel verbale di sequestro fossero
indicati anche altri manufatti;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento,
nonché della somma di € 1.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.

asseveramento e chiusura dei lavori, la loro ultimazione e conformità a quelli dichiarati nella DIA,

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