Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43 del 14/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 43 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KEIL WALTRAUD N. IL 26/11/1968
avverso l’ordinanza n. 21/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
08/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
lette/se e le conclusioni del PG Dott. 3„
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Data Udienza: 14/12/2015

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RITENUTO IN FATTO
1.Keil Waltraud veniva sottoposta alla misura degli arresti domiciliari con
ordinanza 29 febbraio 2012, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Pisa ad esito dell’udienza di convalida in relazione al reato di
favoreggiamento della prostituzione.

emessa in data 6/2/2013 a seguito di giudizio abbreviato e passata in giudicato il
23/5/2013, assolveva l’imputata dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste.

3.In data 17 marzo 2014 la Keil, tramite difensore di fiducia, articolava
domanda di riparazione per ingiusta detenzione

4.La Corte di appello di Firenze, con ordinanza 8/10/2014, respingeva la
domanda

5.Avverso la suddetta ordinanza proponeva ricorso la Keil, a mezzo del
proprio difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione
in relazione alla valutazione della c.d. colpa grave. In particolare, la ricorrente
faceva presente che i precedenti richiamati dalla Corte stabilivano che
accompagnare la prostituta verso il luogo di lavoro costituiva favoreggiamento,
ma non stabilivano affatto che riaccompagnare una persona, che esercita la
prostituzione dal luogo di lavoro, una volta concluso, sino all’abitazione o
comunque sino a un luogo di sua pertinenza, configuri il reato di
favoreggiamento. La ricorrente lamentava inoltre che il giudice della riparazione
non aveva affatto esaminato la condotta da essa tenuta dopo l’arresto e, in
particolare, il contenuto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di
garanzia, laddove aveva affermato che conosceva il Da Silva da lungo tempo ed
aveva aggiunto di averlo accompagnato verso casa e non aveva percepito
denaro. In definitiva, secondo la ricorrente, le dichiarazioni rese in sede di
interrogatorio di garanzia non avrebbero potuto consentire il protrarsi della
custodia.

6. Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte con
requisitoria scritta in atti concludeva chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

2

2.11 Giudice dell’udienza preliminare di quel Tribunale, con sentenza

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile, perché tardivo.
Invero, l’ordinanza impugnata risulta notificata all’indagata ed al di lei
difensore in data 27/10/2014, mentre il ricorso è stato presentato in data
21/11/2014 cioè quando il termine di 15 giorni (previsto dall’art. 585 comma 1
lettera a) c.p.p.) era già scaduto, decorrendo esso dalla data della notifica, per

2. Ne consegue che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese
processuali e della somma in favore della cassa delle ammende indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al pagamento della somma di euro 500 in favore della
Cassa delle ammende.
Così
Il Consi

iso in Roma, il 14 dicembre 2015
Il Presidente

come previsto dall’art. 585 comma 2 lettera d) cod. proc. pen.

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