Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43 del 03/12/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 43 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KIEM STEFAN N. IL 24/12/1969
avverso l’ordinanza n. 52/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLZANO, del 25/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;
lette/sefiite le conclusioni del PG Dott. Utfuto L2Z> SAR,

Uditi difensor Avv.;

L Iht

Data Udienza: 03/12/2014

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 25/02/2014 il Tribunale di sorveglianza di
Bolzano rigettava l’istanza di ammissione al regime della detenzione domiciliare
di cui all’art. 47 ter Ord. Pen. presentata da Stefan Kiem, in atto detenuto presso
la Casa circondariale di Bolzano, a seguito di ordine di carcerazione emesso nei
suoi confronti il 23/11/2013, relativo all’espiazione della pena residua di anni
cinque, mesi tre e giorni tredici di reclusione.

di salute con il regime carcerario patito dal Kiem, sulla base di una complessa
ricostruzione medico-legale della vicenda processuale in esame, rispetto alla
quale erano intervenuti il dott. Venanzini, il prof. Fabbrici, il dott. Robotti, il prof.
Camerini, il prof. Magotti, la dott.ssa Stocco, il prof. Pitscheider, il dott. Torresani
e la dott.ssa Capra, sui cui interventi endoprocessuali l’ordinanza impugnata si
soffermava con puntualità di riferimento nosograficb.
Tali interventi venivano valutati nel provvedimento in esame unitamente alla
documentazione clinica e alle relazioni trasmesse dal servizio penitenziario
competente in relazione alla condizione detentiva patita dal Kiem, che
inducevano il tribunale di sorveglianza a formulare un giudizio di compatibilità
delle sue condizioni di salute con il regime restrittivo patito, conformemente alle
pronunce emesso dallo stesso organo giurisdizionale il 20/12/2013 e il
28/01/2014.
Nel ribadire tale giudizio di compatibilità il tribunale di sorveglianza rilevava
conclusivamente: che il ricorrente era in grado di svolgere un lavoro di una certa
complessità all’interno della struttura penitenziaria dove si trovava recluso; che
non assumeva farmaci, fatta eccezione per la somministrazione di ansiolitici per
via orale; che gli era stata diagnosticata una depressione lieve, che doveva
ritenersi una patologia non particolarmente grave; che la prognosi non poteva
che essere di miglioramento, con la somministrazione di una terapia adeguata e
non complessa, non emergendo sintomi indicativi di un peggioramento delle sue
condizioni di salute rispetto alla precedente decisione dello stesso organo,
intervenuta il 28/01/2014.

2. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione la difesa di Stefan Kiem,
eccependo, quale primo motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della
motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione
alla nuova consulenza psicologica della dott.ssa Giulia Capra e al nuovo referto
clinico del prof. Walter Pitscheider.

2

Tale rigetto veniva giustificato da un giudizio di compatibilità delle condizioni

Si deduceva, in tale ambito, che la motivazione del provvedimento di rigetto
impugnato non valutava correttamente, sul piano medico-legale, gli esiti delle
verifiche cliniche eseguite dalla dott.ssa Capra 1’11/02/2014 e dal prof.
Pitscheider 1’08/02/2014, le quali riscontravano i precedenti accertamenti
psicodiagnostici eseguiti dal prof. Fabbricí il 09/12/2013, evidenziando che la
patologia depressiva di cui soffriva il Kiem si innestava su disturbi cronici di
natura ipertensiva e cardiovascolare.
Quale secondo motivo si eccepiva la mancanza e la manifesta illogicità della

alla consulenza psichiatrica svolta dalla dott.ssa Ester Stocco il 05/02/2014, che
faceva emergere un significativo peggioramento delle condizioni psicofisiche del
ricorrente.
Si deduceva, in particolare, che la motivazione del provvedimento
impugnata non valutava correttamente gli esiti delle verifiche nosografiche
eseguite dott.ssa Stocco, fondate su tutti gli interventi clinici precedenti al suo,
determinando l’omessa disamina delle doglianze difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che il mancato riferimento
nel provvedimento impugnato alle relazioni della dott.ssa Capra e del prof.
Pitscheider – rispettivamente redatte 1’11/02/2014 e 1’08/02/2014, alle quali il
difensore del Kiem faceva espressamente riferimento, non determinava alcuna
omissione censurabile, alla luce della ricostruzione puntuale compiuta dal
Tribunale di sorveglianza di Bolzano in ordine ai contributi medico-legali
endoprocessuali, svolti, oltre che dalla dott.ssa Capra e dal prof. Pitscheider, dal
dott. Venanzini, dal prof Fabbrici, dal prof. Magotti e dal dott. Torresani.
A tutto questo occorre aggiungere che il provvedimento impugnato risultava
adottato sulla base di un quadro clinico consolidato, sul quale erano intervenute
due precedenti pronunzie dello stesso tribunale di sorveglianza, emesse il
20/12/2013 e il 28/01/2014.
In tale cornice medico-legale, sulla quale il provvedimento impugnato si
soffermava con una motivazione esente da discrasie, non è censurabile il
percorso argonnentativo finalizzato a privilegiare le conclusioni del perito d’ufficio
o di un esperto che assume una posizione di terzietà, rispetto alle conclusioni dei
consulenti tecnici di parte, conformemente a quanto statuito da questa Corte,
secondo cui: «Il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d’ufficio,
in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato
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motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione

dell’obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell’esattezza
scientifica delle prime e dell’erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al
contrario considerare sufficiente la dimostrazione del fatto che le conclusioni
peritali siano state valutate in termini di affidabilità e completezza, e che non
siano state ignorate le argomentazioni del consulente» (cfr. Sez. 6, n. 5749 del
09/01/2014, dep. 05/02/2014, Homm, Rv. 258630)
Si consideri che, nel caso di specie, alle valutazioni della dott.ssa Capra il
tribunale di sorveglianza contrapponeva la successiva relazione, fondata su un

19/02/2014.
In tale ambito, mentre la dott.ssa Capra aveva prospettato, sulla base della
sola documentazione esaminata, un «forte rischio di mettere in atto
comportamenti autolesivi», il dott. Torresani, che aveva visitato in carcere il
Kíem, escludeva la possibilità di «una ideazione autolesiva». Ne consegue che,
sulla scorta di tali valutazioni medico-legali, la decisione del tribunale di
sorveglianza appare del tutto giustificata, tenuto conto del contatto diretto con il
detenuto, della maggiore vicinanza nel tempo dell’esame al quale il Kiem veniva
sottoposto e della posizione di terzietà che – alla luce del richiamo
giurisprudenziale effettuato – deve essere riconosciuta al Torresani.
L’ordinanza impugnata, infine, risulta adeguatamente motivata con
riferimento alle verifiche cliniche eseguite dal prof. Pitscheider che, al contrario di
quanto dedotto dal ricorrente, si limitava a fornire un chiarimento su un punto
specifico – relativo all’ingrandimento atriale sinistro riscontrato sul Kiem – della
sua precedente relazione, che era stata già valutata dal tribunale di sorveglianza
con il provvedimento emesso il 28/01/2014.

2. Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla mancanza e alla
manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato,
limitatamente alla consulenza psichiatrica svolta dalla dott.ssa Ester Stocco il
05/02/2014, se ne deve rilevare l’infondatezza.
Nell’ordinanza impugnata, infatti, ci si limitava unicamente a rilevare i limiti
della consulenza svolta dalla dott.ssa Stocco, che fondava il suo giudizio medicolegale, senza compiere un esame diretto del Kiem, basandosi unicamente sulla
documentazione acquisita agli atti, che risultava risalente rispetto al momento in
cui interveniva la decisione impugnata. Ne consegue che il tribunale di
sorveglianza non esprimeva alcun giudizio di incongruità nosografica delle
verifiche eseguite dalla dott.ssa /tocco, ma, più semplicemente, si limitava ad
affermare che da tali accertamenti – precedenti a quelli svolti dal dott. Torresani
il 19/02/2014 – non emergeva un peggioramento delle condizioni di salute del
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esame psichiatrico del detenuto, del dott. Torresani, che visitava il Kienn il

Kiem, tale da indurre una modifica della posizione espressa nel provvedimento di
rigetto emesso il 28/01/2014.
Anche in questo caso, dunque, occorre ribadire la correttezza del percorso
argomentativo seguito nell’ordinanza impugnata, che appare coerente nella
valutazione dell’intervento della dott.ssa Stocco, che si inserisce in un’articolata
verifica medico-legale delle condizioni di salute del Kiem, con la quale il Tribunale
di sorveglianza di Bolzano si confrontava in modo congruo ed esente da discrasie

3. Per le ragioni che si sono esposte il ricorso proposto da Stefan Kiem deve

essere rigettato, con la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2014.

censurabili.

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