Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43 del 02/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 43 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEGANUTTI GERARDO N. IL 23/12/1956
avverso l’ordinanza n. 212/2015 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
15/09/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/4E444e le conclusioni del PG Dott. (r.A
,*)

Uditi difensor Avv.;

WA’a

o AAL3,f—ke-0..,

Data Udienza: 02/12/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 15.09.2015 il Tribunale di Bologna, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina del
reato continuato in sede esecutiva formulata ex art. 671 cod.proc.pen. da
Deganutti Gerardo con riguardo ai fatti giudicati con numerose sentenze di
condanna, suddivise in tre gruppi suscettibili di essere unificati al loro interno secondo la prospettazione del Deganutti – dalla comunanza del disegno
criminoso; il Tribunale escludeva che i fatti, commessi in un ampio arco
temporale compreso tra il 22.06.1995 e 1’1.09.2008, presentassero profili

significativi di un preordinato programma criminoso, anche quando costituivano
violazione della medesima disposizione di legge, rivelando soltanto l’indifferenza
del condannato agli obblighi ai quali era sottoposto.
2. Ricorre per cassazione Deganutti Gerardo, a mezzo del difensore, deducendo
vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione agli artt. 81 secondo
comma cod. pen., 671 e 125 comma 3 cod.proc.pen., lamentando in particolare
l’immotivato diniego della continuazione con riguardo a una serie di reati la cui
epoca di commissione si collocava all’interno del medesimo arco temporale che
separava altre violazioni di natura omogenea che erano già state unificate in
continuazione dal giudice della cognizione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte,
chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. La motivazione con cui l’ordinanza gravata ha rigettato in modo generalizzato
e sulla base di argomentazioni indifferenziate l’istanza ex art. 671 cod.proc.pen.
formulata dal Deganutti, con riguardo a tutti i reati oggetto della richiesta di
unificazione sotto il vincolo della continuazione, si rivela priva di intrinseca
congruenza logica, e meramente assertiva, nella misura in cui non opera alcuna
valutazione puntuale delle diverse situazioni di fatto che sono state
rappresentate dal ricorrente con riferimento a gruppi tra loro omogenei di reati,
omettendo così di confrontarsi con le motivazioni delle sentenze di merito che
hanno ritenuto riconducibili a un medesimo disegno criminoso, unificandole ex
art. 81 secondo comma cod.pen. in sede di cognizione, altre analoghe e
omogenee violazioni della legge penale che si collocano agli estremi del
medesimo arco temporale nel quale ricade l’epoca di commissione di quelle
oggetto dell’istanza formulata in executivis, o che comunque risultano alle stesse
temporalmente contigue.
In particolare, dagli atti risulta che la sentenza indicata al punto 9 dell’istanza del
ricorrente aveva unificato sotto il vincolo della continuazione, in sede cognitiva;
1

L

413

una serie numerosa di autonome condotte costituenti violazione dell’art. 385
cod. pen. e della disciplina delle misure di prevenzione, commesse a Trieste dal
Deganutti nell’arco temporale compreso tra il 5 agosto 1999 e il 9 settembre
2000, mentre le sentenze indicate ai punti 1, 6, 8 e 13 della medesima istanza
hanno separatamente giudicato analoghe condotte di evasione o violazione
dell’art. 9 legge n. 1423 del 1956, commesse nella stessa località (Trieste) il
18.02.2000, il 9.08.1999, il 13.07.2000 e il 7.02.2000, e dunque nel medesimo
periodo e contesto territoriale, e talora in date assai ravvicinate, rispetto a quelle

Del pari, la sentenza di cui al punto 24 dell’istanza aveva condannato il
Deganutti per plurimi episodi di minacce (oltre che per una violazione dell’art.
699 cod. pen.) realizzati sempre a Trieste tra il 26 marzo 2008 e il 20 settembre
2009, che il giudice della cognizione aveva unificato in continuazione, mentre
anche le sentenze di cui ai punti 21 e 22 hanno giudicato analoghe violazioni
dell’art. 612 cod.pen. e della disciplina delle armi commesse nel medesimo luogo
e arco temporale, rispettivamente in data 1 e 2 settembre 2008 e il 3.05.2008.
3. La comunanza di titolo di reato, l’omogeneità delle violazioni e la contiguità
spaziotemporale dei fatti, pur costituendo – alla stregua dell’elaborazione
giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 1 n. 8513 del 9/01/2013, Rv. 254809;
Sez. 1 n. 11564 del 13/11/2012, Rv. 255156; Sez. 1 n. 44862 del 5/11/2008,
Rv. 242098) – altrettanti indici sintomatici della riconoscibilità della continuazione
tra le violazioni, non implicano naturalmente alcuna automatica applicazione
della disciplina del reato continuato, che può essere motivatamente esclusa dal
giudice dell’esecuzione sulla scorta della specificità e dell’estemporaneità delle
singole condotte; ma tale soluzione esigeva, nel caso di specie, una motivazione
tanto più puntuale e stringente al fine di contraddire il positivo riconoscimento
della continuazione già operato dal giudice della cognizione, nelle sentenze sopra
indicate (quelle di cui ai punti 9 e 24) per violazioni del tutto analoghe per titolo,
modalità della condotta ed epoca di commissione.
4.

Il vizio di motivazione così rilevato impone l’annullamento dell’ordinanza

impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna, in diversa
composizione (Corte Cost., sentenza n. 183 del 2013).

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bologna.
Così deciso il 2 dicembre 2016

delle condotte già unificate dalla sentenza sub 9.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA