Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4299 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4299 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPARELLA BRUNO N. IL 25/05/1957
avverso la sentenza n. 3659/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
22/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;

Data Udienza: 22/10/2013

SI

Il difensore di PAPARELLA Bruno propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza pronunciata nei confronti del predetto dalla Corte di appello di Torino il 22
febbraio 2013 lamentando violazione di legge in punto di responsabilità penale, la
mancata applicazione del capoverso dell’art. 648 cod. pen e l’applicazione
dell’indulto.
Gli atti di ricorso sono inammissibili in quanto l’appello è stato proposto solo
in punto di pena, mentre la inapplicabilità della attenuante di cui al capoverso dell’art.
648 cod. pen. è stata congruamente motivata. L’indulto non è stato sollecitato ai
giudici del merito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013
Il Consiglie stensore

161—r
esidente

OSSERVA

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