Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4299 del 10/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4299 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PANZA VERUSKA, nata a Bergamo 1’8 settembre 1976
avverso la sentenza n. 1161/2012 della Corte d’Appello di Brescia del 3
maggio 2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in pubblica udienza del 10 dicembre 2014 la relazione del Consigliere
Dott. Stefano Mogini
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Aniello, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto
1. Veruska Panza ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 3 maggio 2012, la Corte
d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna alla pena, condizionalmente
sospesa, di tre mesi di reclusione e 100 Euro di multa emessa il 26 maggio 2011 dal
Tribunale di Bergamo in composizione monocratica per il reato di cui all’articolo 388
comma 3 cod. pen., commesso in concorso col di lei marito Bonaccorsi Marco Luigi (non
appellante). Quest’ultimo aveva ceduto alla ricorrente il 50% delle quote della
Autonoleggi Car Service a lui intestate, al fine di sottrarle alla procedura esecutiva
promossa da una società creditrice. Secondo i giudici di merito la ricorrente, moglie del

Data Udienza: 10/12/2014

cedente e figlia dell’altro socio della Autonoleggi Car Service S.r.l. era consapevole delle
difficoltà economiche in cui versava il marito e del pignoramento che aveva colpito la
sua partecipazione societaria. Ciononostante, Egi —er’-@ si era prestata a ricevere quelle (‘
quote al fine di sottrarle al pignoramento.
Considerato in diritto

1. La ricorrente censura la sentenza impugnata per mezzo del suo difensore, lamentando

legge. La sussistenza del dolo sarebbe stata ricavata da un’infondata presunzione di
conoscenza dell’intervenuto pignoramento. La motivazione della sentenza sarebbe
pertanto solo apparente, residuando ben più di un ragionevole dubbio circa la
condivisione da parte della ricorrente delle finalità perseguite con l’atto di cessione delle
quote societarie dal di lei marito, con conseguente violazione dell’articolo 533 k comma 1 1
cod. proc. pen..

2. Il ricorso rappresenta la mera riproposizione di doglianze di merito già prospettate in
appello, alle quali l’impugnata sentenza ha risposto con percorso argomentativo
adeguato e immune da vizi logici e giuridici. In particolare, la Corte territoriale ha
correttamente ritenuto la consapevolezza della ricorrente circa le finalità perseguite con
l’atto di cessione delle quote sociali intestate al di lei marito sulla base di una massima
di esperienza del tutto appropriata al caso di specie e in assenza di allegazione da parte
della stessa ricorrente di qualsivoglia spiegazione alternativa. Il ricorso è pertanto
inammissibile. All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’articolo
616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2014.

mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di

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