Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42988 del 10/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42988 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERSICO GIOVANNI N. IL 31/03/1981
avverso l’ordinanza n. 4368/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 24/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 10/07/2014
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24.10.2013 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava
la richiesta di Persico Giovanni di essere ammesso alla misura alternativa
dell’affidamento in prova ai servizi sociali o alla semilibertà.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il condannato ha proposto
impugnazione dichiarando di riservare la presentazione dei motivi al proprio
difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
seguita la presentazione dei motivi.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro
cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro cinquecento.
Così deciso il 10.7.2014.
Il ricorso è inammissibile perché alla dichiarazione di impugnazione non è