Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4298 del 26/11/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4298 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZERBINI LUCIANO N. IL 18/01/1952
avverso la sentenza n. 12325/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. rel’eli c,
Gon./3 .> I
che ha concluso per Q

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. Ccyro

—7

Data Udienza: 26/11/2014

Ritenuto in fatto
1. Zerbini Luciano, tramite il fiduciario, propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la
quale a parziale conferma della decisione assunta in primo grado dal Tribunale di Rieti, è stata
ribadita la condanna resa ai danni del ricorrente per due diverse ipotesi di false informazioni
sanzionate ai sensi dell’art. 371 bis cod.pen. e dichiarato estinto per prescrizione il reato di
cui al capo K, della rubrica contestato ai sensi degli artt. 48 cod.pen. e 90 comma II DPR
570/60 in relazione all’art. 485 cod.pen. con conseguente riduzione del trattamento

2. Lamenta il ricorrente :
-vizio di motivazione, illogica e contraddittoria avuto riguardo alla valutazione spesa dalla
Corte distrettuale nel ritenere attendibili soggettivamente e nel relatibvo narrato le
dichiarazioni delle due testi, sentite peraltro ai sensi dell’art. 210 cod.proc.pen. ;
– violazione di legge avuto riguardo all’art. 371 bis cod.proc.pen., imputato al ricorrente pur
non essendo lo stesso soggetto attivo del reato e ricorrendo semmai nella specie l’ipotesi di cui
all’art. 377 commi I e III, nella specie contraddette in fatto dalle emergenze istruttorie;
– vizio di motivazione e violazione di legge avuto riguardo alla determinazione della pena,
giacchè gli stessi fatti rimasti in processo a supporto della condanna erano stati sanzionati con
una pena, quali reati satellite del più grave reato di cui al capo K, poi prescritto, largamente
inferiore.
Considerato in diritto
1. Il ricorso merita la reiezione per le ragioni precisate di seguito.

2. Il primo motivo rappresenta una sostanziale ripetizione delle questioni sollevate in appello in
ordine alla attendibilità delle due testimoni, imputate in procedimento connesso perché autrici
della condotta materiale di cui all’art. 371 bis cod.pen. a tanto determinate dal ricorrente, la
cui posizione è stata archiviata per la ritenuta ricorrenza della esimente ex art. 384 cod.pen..
Motivi che la corte distrettuale, con motivazione sintetica ma altrettanto puntuale, ha superato
senza incorrere in incongruenze logiche manifeste e in piena coerenza con la posizione assunta
dalle due testimoni nel corso del processo . Tanto segnalando al fine l’assenza di elementi utili
a ritenere precedentemente concertata la versione delle due testimoni; la piena e lineare
convergenza dei due narrati, destinati a riscontrarsi reciprocamente; la indifferenza dei motivi
di contrasto con l’imputato, ampiamente neutralizzati dalla consapevolezza, in capo alle
dichiaranti, che dalle relative deposizioni emergeva il loro coinvolgimento nel reato ascritto allo
Zerbini; l’inconferenza dei profili di contraddittorietà del propalato, dovendosi ritenere, con
valutazione immune da vuoti logici, che il disconoscimento tardivo della firma portata dalla
dichiarazione di accettazione della candidatura da parte della Galullo finisce per non elidere il
dato della confermata sottoscrizione non autenticata di altro modulo di accettazione , ribadita
in processo.

sanzionatorio inflitto dal primo giudice.

4. Si è rivelato infondato anche il secondo motivo. Nel caso, infatti, il ricorrente risponde quale
estraneo rispetto al reato proprio commesso dal soggetto qualificato, quello chiamato a
rendere le informazioni al Pm, nel caso le due testimoni. Tanto per averne sostanzialmente
istigato la condotta come emerge inequivocabilmente dal tenore complessivo dei fatti
cristallizzato nelle due decisioni di merito in forza delle dichiarazioni delle due originarie
concorrenti, rimaste estranee alla condanna per la riscontrata sussistenza della condizione di

( arg. ex art. 111 cod.pen. : cfr per l’ipotesi più grave della determinazione , da ultimo Sez. 6,
n. 21913 del 13/01/2012 – dep. 06/06/2012, Bonvicini e altri, Rv. 252856).
Palesemente fuorviante è poi il riferimento all’art. 377 cod.pen., nel caso correttamente non
contestato proprio per la insussistenza, mai neppure addotta, del presupposto fondante
l’induzione all’intralcio ( l’offerta o la promessa di danaro o altra utilità o la violenza e la
minaccia finalizzate a tanto ) nonché per il fatto, altrettanto determinante, che nella specie, in
coerenza con la istigazione resa dal ricorrente, la dichiarazione falsa venne resa.

5. E’ parimenti infondato anche il terzo motivo. In sede di aumenti per i reati satelliti era stata
comminata una pena complessiva di mesi sei aggiunta all’anno e quattro mesi per il capo K,
già considerate le generiche. Venuto meno questo capo , la pena è stata determinata in mesi
15 di reclusione per una delle ipotesi ex art. 371 bis, ridotta a mesi 10 per le generiche ,
aumentata di mesi due per la continuazione, con pena finale dunque di un anno di reclusione.
La motivazione adottata è puntuale e immune da irragionevolezza, riposando sulle
connotazioni del fatto disvelate dal tenore della condotta del ricorrente. Del resto, mutata la
struttura della continuazione per il venir meno della ipotesi di reato considerata più grave in
primo grado, il Giudice dell’appello può rideterminare la pena per il reato che in origine era
stato ritenuto satellite ma che poi è divenuto il riferimento per la pena ai sensi dell’art. 81
cod.pen. , senza essere vincolato dalle determinazioni adottate in parte qua dal primo giudice
proprio in ragione della originaria configurazione della continuazione e sempre che la pena
inflitta in appello non sia più grave, come nella specie, di quella determinata in prime cure (
da ultimo cfr Sez. U, Sentenza n. 16208 del 27/03/2014 Rv. 258653).

6. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al paganneno delle spese del
grado.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26 novembre 2014
IL Consigliere relatore

Il Presidente

non punibilità ex art. 384 comma II cod.pen. senza che ciò precluda la condanna dell’istigatore

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