Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4297 del 26/11/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4297 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAGHIB ABDELALI N. IL 07/02/1970
avverso la sentenza n. 2536/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
15/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
–Q_ ‘Kr2(4. 1,”–c—r-D

Udito, per l’arte civile, l’Avv
Uditi fensor Avv.

Data Udienza: 26/11/2014

Ritenuto in fatto
1. Raghib Abdelali propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di
Appello di Firenze ha confermato la condanna emessa nei confronti del ricorrente dal Tribunale
di Prato per la detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish , punita
ex art. 73, comma V, Dpr 309/90.

2. Lamenta l’imputato violazione della legge processuale : prescindendo dalla efficacia del

stato dei detenzione )le notifiche operate al ricorrente, da ultimo quella inerente la citazione in
giudizio in grado di appello, sarebbero state effettuate presso il difensore in assenza della
relativa elezione di domicilio.
Ancora, violazione dell’art. 73 Dpr 309/90 e vizio di motivazione. Diversamente da quanto
ritenuto dalla Corte, già innanzi al giudice della convalida dell’arresto il ricorrente aveva fatto
presente di essere un tossicodipendente . E, alla luce di tale dato fattuale andava rivisitata
l’intera valutazione del fatto, non potendosi desumere la finalità dello spaccio solo in ragione
del dato ponderale della sostanza rinvenuta nella disponibilità del ricorrente e dovendo
considerare l’assenza di altri dati logici dai quali ricavare una siffatta finalizzazione della
sostanza, in linea con la valutazione cautelare operata in sede di convalida.
Si adduce, inoltre, vizio di motivazione con riferimento alla disposta misura di sicurezza della
espulsione dal territorio dello Stato. La Corte si sarebbe limitata ad ancorarsi all’unico
precedente penale del ricorrente , tralasciando di considerare sia che la relativa pena era stata
espiata con esito positivo tramite l’affidamento in prova ai servizi sociali sia i dati correlati alla
regolarità del soggiorno ed alla precedente attività lavorativa espletata , tutti elementi utili ad
una diversa valutazione in fatto.
Con memoria depositata il 19 novembre 2014 la difesa del ricorrente ha chiesto rivedersi la
determinazione della pena in conseguenza della sentenza della sentenza della Corte
Costituzionale nr 32/14.
Considerato in diritto
1. Malgrado la infondatezza dei motivi di gravame originariamente articolati, la sentenza va
annullata in punto di pena anche alla luce del rilievo sollevato con la memoria depositata dal
ricorrente.

2. E’ inammissibile il primo motivo di ricorso.
Malgrado un accenno al tema, con il ricorso non pare esplicitata alcuna specifica doglianza
sotto il versante della inefficacia, per violazione del comma III dell’art. 96 cod.proc.pen., della
nomina diretta al difensore che ha assistito nei due gradi di merito il ricorrente. Il relativo
assunto, del resto, oltre che contraddetto documentalnnente ( la nomina del detto difensore
trova conferma in fatto nella richiesta di gratuito patrocinio sottoscritta dallo stesso ricorrente,
allegata agli atti), se pedissequamente seguito, finirebbe per inficiare a monte lo stesso

mandato difensivo in atti ( reso da un congiunto quando il ricorrente non si trovava ristretto in

gravame per la inammissibilità dell’ appello ( nell’occasione, seguendo siffatta prospettazione)
interposto all’epoca da soggetto privo di un mandato difensivo.
Per il resto , il vizio di notifica del decreto di citazione a giudizio e dei successivi atti , in quanto
l’incombente sarebbe stato effettuato presso il difensore non domiciliatario, dà luogo ad una
nullità a regime intermedio mai rilevata nei termini di legge dal difensore stesso e tanto porta
a ritenere, a prescindere dalla fondatezza nel merito del rilievo, aQa tardività della doglianza,
articolata per la prima volta solo con il ricorso in Cassazione (tra le tante cfr da ultimo Sez. 6,

3. Quanto al secondo motivo di ricorso, osserva la Corte che il dato ponderale della sostanza
rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, unito alla mancata dimostrazione del suo stato di
tossicodipendenza e letto anche attraverso il precedente per spaccio riferibile al ricorrente,
costituiscono validi elementi utli a supportare la condanna per la ritenuta violazione del
disposto di cui all’art. 73 LS. In particolare, non risulta documentato in alcun modo lo stato di
tossicodipendenza rivendicato dal ricorrente, presupposto logico della destinazione ad uso
personale della intera prospettazione difensiva, di sicuro rilievo quando la sostanza riscontrata
nella disponibilità del ricorrente è caratterizzata da un non indifferente riscontro ponderale.
Né vale al fine quanto sancito in occasione della convalida dell’arresto, dovendo il relativo
elemento fattuale trovare conforto nelle emergenze istruttorie, nella specie ncOutili al fine di
asseverare l’assunto difensivo.
4. Sul terzo motivo va evidenziato che la argomentazione spesa sul punto dalla sentenza
impugnata riposa sul precedente specifico ascritto al ricorrente , traendo da tale dato i giudici
del merito lo spunto logico fattuale per ritenere concreto il pericolo di reiterazione. Tanto in
esito ad una puntuale indicazione ai tratti della relativa condotta ed al tenore della condanna
resa nell’occasione , segno di una riscontrata inserzione del ricorrente nell’area propria del
traffico illecito di sostanze stupefacenti.
L’espulsionej dunque i appare coerentemente raccordata ad una puntuale allegazione dei profili
di pericolosità sociale del ricorrente e fornisce adeguata risposta al peraltro generico motivo di
appello articolato nell’interesse dell’imputato.

5. Malgrado quanto sopra la sentenza va annullata in punto di pena in esito alla sollecitazione
in tal senso articolata dalla difesa con la memoria depositata in atti.
Tanto, a ben vedere, non in immediata correlazione alla declaratoria di incostituzionalità del
tenore del’art. 73 LS vigente all’epoca dei fatti. Quanto , più decisamente, per il diverso tenore
del comma V della norma in questione così come novellato dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36,
convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, entrato in vigore successivamente
alla decisione impugnata e anche alla data della sentenza nr 32/14 emessa dalla Corte
Costituzionale. Novella, questa, che, avuto riguardo al relativo trattamento sanzionatorio, ha

Sentenza n. 29677 del 24/06/2014, Rv. 259819).

introdotto parametri di riferimento edittali certamente più favorevoli al ricorrente, sia nel
minimo ( portato da due anni a sei mesi di reclusione ) che, nel massimo ( oggi attestato in
anni 4 di reclusione, quale che sia la natura della sostanza illecitamente detenuta ).
Siffatta novità normativa incide sulla pena inflitta imponendo una nuova valutazione sul punto
da parte del Giudice del merito, da rendere considerando al fine i parametri edittali di maggior
favore oggi portati dalla novella sopra citata.
In ragione di tanto va disposto l’annullamento con rinvio per consentire tale nuova valutazione

PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo
giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 26 novembre 2014

sul punto alla Corte di merito.

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