Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4295 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4295 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TEDESCO PAOLO N. IL 11/12/1976
avverso la sentenza n. 4839/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;

Data Udienza: 22/10/2013

Il difensore di TEDESCO Paolo propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza pronunciata il 18 giugno 2012 dalla Corte di appello di Milano nei confronti
del predetto deducendo la prescrizione del reato di ricettazione in quanto era stata
applicata la attenuante di cui al secondo comma dell’art. 648 cod. pen.
Il ricorso è palesemente infondato in quanto dovendosi applicare il nuovo
regime della prescrizione ratione temporis, le attenuanti non devono essere
computate ai fini della determinazione della pena rilevante agli effetti della
individuazione del tempo necessario per il maturarsi della prescrizione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013
Il Consigli

estensore

Il Presidente

OSSERVA

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