Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4295 del 10/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4295 Anno 2013
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TARANTINO WALTER NATO IL 10/10/1960
avverso L’ORDINANZA n. 4939/2012 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI
NAPOLI, del 1/6/2012
visti gli atti, L’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO POMPEO
VIOLA che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di Tarantino Walter propone ricorso per cessazione contro
l’ordinanza del 1° agosto 2012 con la quale il Tribunale del riesame di Napoli
rigettava gli appelli proposti contro il provvedimento del Gip del medesimo
Tribunale che, in data 28 febbraio 2012, all’esito della condanna del ricorrente
ad anni sei di reclusione in sede di giudizio abbreviato per il reato di cui
all’articolo 73 dor 309.90, rigettava la richiesta di sostituzione della custodia in
carcere con gli arresti domiciliari, deducendo la violazione di legge ed Il difetto di
motivazione quanto al rispetto del principio di adeguatezza della misura applicata
osservando che il Tribunale non aveva chiarito le ragioni per le quali le esigenze
cautelari non potevano essere soddisfatte con gli arresti domiciliari.
Il ricorso è evidentemente inammissibile sviluppando motivi assai generici a
fronte di un provvedimento del giudice di appello cautelare che, nonostante l’
assenza di elementi specifici, la cui allegazione era onere della difesa, che

Data Udienza: 10/12/2012

incidessero sulla vicenda cautelare, ha ampiamente ripercorso e confermato le
ragioni per le quali, a fronte di un inserimento del Tarantino in contesti di
criminalità organizzata dedita al traffico di stupefacenti, questi non offra garanzie
di rispetto delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari.
Valutate le ragioni della pronuncia di Inammissibilità appare equo
determinare l’entità della pena pecuniaria come da dispositivo.
P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle
ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 -1 ter
disp att. c.p.p.
Roma così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2012
Il Consiglie est nsore

il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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