Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42949 del 01/10/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 42949 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
REMORINI FILIPPO N. IL 17/03/1961
avverso la sentenza n. 10956/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del
22/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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AtAide,

Data Udienza: 01/10/2014

Con sentenza del 22 marzo 2013, la Corte di appello di Torino ha confermato
la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città il 6 giugno 2007, con al quale
REMORINI Filippo era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di
reclusione quale imputato del delitto di cui all’art. 12 della legge n. 197 del 1991.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale deduce, nel primo motivo,
la intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia della sentenza
di appello, in quanto il reato è stato contestato come commesso il 2 giugno 2002 e,
tenuto conto delle sospensioni, il termine di prescrizione era ampiamente spirato alla
data del 22 marzo 2013. Si deduce, nel secondo motivo, vizio di motivazione, in
quanto i giudici del gravame avrebbero liquidato in poche battute l’atto di appello nel
quale si era sottolineato come il primo giudice, fra due alternative plausibili, avesse
indebitamente prescelto quella sfavorevole all’imputato, rievocandosi, al riguardo
tutte le circostanze messe in luce nell’atto di appello.
Il ricorso è fondato, in quanto, pur tenuto conto della recidiva e delle
sospensioni, il termine di prescrizione del reato era già spirato alla data della
pronuncia della sentenza di appello. La stessa deve pertanto essere annullata senza
rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2014
il Cons

e estensore

A Presidentì2

OSSERVA

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