Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42936 del 24/09/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 42936 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OKNHAOK FAYEZ N. IL 03/04/1957
avverso la sentenza n. 3475/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
02/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per .e I vy) ,-,–>, ,,„ ,b—,-,• ).–.•

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/09/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 2.10.2012 la Corte d’appello di Catania confermava la sentenza del
locale Tribunale che 14.7.2010, aveva condannato OKNHAOK Fayez per il reato di tentata
estorsione in danno di Lo Presti Giovanni.
Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in :
1. vizio della motivazione. Contesta al travisamento della prova sostenendo che la valenza
conferita alle dichiarazioni della parte offesa e a quelle del figlio di questa appare il

2. vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche

Il primo motivo investe una censura in fatto non azionabile in questa sede.
Lamenta il ricorrente un vizio di motivazione. Sul punto va ricordato che anche alla luce del
nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006,
n. 46, non è consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei
fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di
apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. La previsione secondo cui il vizio
della motivazione può risultare, oltre che dal “testo” del provvedimento impugnato, anche da
“altri atti del processo”, purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti
trasformato il ruolo e i compiti del giudice di legittimità, il quale è tuttora giudice della
motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. In questa prospettiva
il richiamo alla possibilità di apprezzarne i vizi anche attraverso gli “atti del processo”
rappresenta solo il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il
cosiddetto “travisamento della prova”, in virtù del quale la Corte, lungi dal procedere ad una
(inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli
elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato preso in
esame, senza travisamenti, all’interno della decisione.
In altri termini si può parlare di travisamento della prova nei casi in cui il giudice di merito
abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova
incontestabilmente diverso da quello reale. Non spetta invece alla Corte di cassazione
“rivalutare” il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di
merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e
deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano
o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi. In
sintesi: non c’è spazio per una rinnovata considerazione della valenza attribuita ad una
determinata deposizione testimoniale, mentre potrebbero farsi valere: la mancata
considerazione di una deposizione testimoniale di segno opposto esistente in atti ma non
considerata dal giudice ovvero la valenza ingiustamente attribuita ad una deposizione
testimoniale inesistente o avente un contenuto opposto a quello recepito dal giudicante (cfr.
1

frutto di valutazione approssimativa

tra le tante: Cass. Sez. 2 n. 38915/07; Cass. Sez. 4 n. 35683/07; Cass. Sez. 4 n. 15556/08;
Cass. Sez. 6 n. 18491/10) .
Ciò detto la censura del ricorrente si appalesa manifestamente infondata perché l’ OKNHAOK
Fayez, sotto il profilo del vizio di motivazione, sollecita alla Corte una diversa lettura dei dati di
fatto non consentita in questa sede. Il giudizio di cassazione, rimane infatti sempre un giudizio
di legittimità, nel quale rimane esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e
completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa
con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal

Lamenta il ricorrente anche vizio di motivazione in ordine al diniego di concessione delle
circostanze attenuanti generiche.
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il
giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass.
sez.VI 16 giugno 2010 n.34364, Giovane, Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010 Ud.
(dep. 23/09/2010) Rv. 248244)
Nella fattispecie la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche con
riferimento ai precedenti penali anche specifici.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 24.9.2014

giudice di merito

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