Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4293 del 10/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4293 Anno 2013
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CANNAVÒ FRANCESCO NATO IL 8/5/1956
avverso L’ORDINANZA n. 1311/2012 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI
PALERMO, del 25/9/2012
visti gli atti, L’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO POMPEO
VIOLA che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.
Udito il difensore avv. VINCENZO GIAMBRUNO che ha chiesto
raccoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del Riesame di Palermo con ordinanza del 25 settembre 2012
confermava la misura della custodia in carcere disposta dal gip del Tribunale di
Termini Imerese nei confronti di Cannavò Francesco per aver coltivato circa 3400
piante di canapa indiana e per la detenzione di una pistola, affermando che la
sua responsabilità risultava sulla scorta delle dichiarazioni del coindagato Tola e
dei risconti alle stesse; Tola, che curava la coltivazione delle citate piante,
indicava il compito del Cannavó che avrebbe dovuto rivendere Il raccolto. I
riscontri erano offerti dagli esiti degli appostamenti della polizia giudiziaria che in
più occasioni vedeva il ricorrente accedere al campo insieme a Tola, nonché
restare a guardia dello stesso. Il Tribunale confermava anche la ricorrenza di
rilevanti esigenze cautelari tutelabili solo con la custodia in carcere in ragione sia

Data Udienza: 10/12/2012

della entità del fatto che dei precedenti penali specifici.
Nel proporre ricorso contro tale provvedimento, con unico motivo il
difensore del Cannavò deduce il vizio di motivazione ritenendo erronea la lettura
delle dichiarazioni del Tola che, invece, aveva affermato la propria esclusiva
responsabilità, osservando che dagli atti risultava che il Cannavò aveva solo
manifestato l’intenzione di un eventuale acquisto futuro; né I soli due casi di
accertata presenza del ricorrente sul terreno ove era in corso la coltivazione
erano sufficienti per provare il fatto contestato. Allegava al ricorso copia
sue dichiarazioni.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Correttamente i giudici del riesame hanno valutato il contenuto
dell’interrogatorio del Tola, rilevando come le dichiarazioni in ordine al ruolo del
Cannavò ne dimostrassero il ruolo di concorrente nel reato, avendo costui
garantito già nella fase di messa in opera della coltivazione il successivo
piazzamento del raccolto sul mercato illecito degli stupefacenti, condizione
necessaria per rendere utile la attività di produzione della canapa indiana. Inoltre
correttamente il Tribunale ha valutato come il complesso degli appostamenti
abbia sia confermato la attendibilità del Tola che dimostrato che in realtà il
coinvolgimento diretto del Cannavò nella attività di gestione della coltivazione
era ben maggiore, attesa la presenza in orari indicativi di un ruolo di custode.
Rispetto a tale ricostruzione, la difesa si limita ad affermare quanto sopra
riportato senza, quindi, smentire l’accusa perché, anche nell’ipotesi che il
ricorrente avesse solo manifestato l’intenzione di procedere all’acquisto del
raccolto, il fatto integrerebbe il reato ascritto confermando anche la qualità
criminale del ricorrente, persona in grado di gestire rilevanti partite di
stupefacenti
Valutati i motivi della inammissibilità, risulta equo determinare la misura
della sanzione pecuniaria come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle
ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 – 1 ter
disp. att. Cod. proc. pen..
Roma così eciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2012

dell’interrogatorio del Tola per dimostrare la erroneità della interpretazione delle

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