Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42925 del 01/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 42925 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: OLDI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Franceschetti Enrico, nato a Roma il 26/08/1974
quale persona offesa nel procedimento nei confronti di
Traini Pier Paolo, nato a San Benedetto del Tronto il 02/03/1954

avverso il decreto del 17/07/2013 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 17 luglio 2013 il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Ancona ha disposto l’archiviazione del procedimento relativo alle

Data Udienza: 01/07/2014

indagini avviate nei confronti di Pierpaolo Traini per il delitto di diffamazione a
mezzo stampa ai danni di Enrico Franceschetti. Ha ravvisato il giudicante
l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa avverso la
richiesta di archiviazione del pubblico ministero, stante l’irrilevanza delle indagini
suppletive in essa indicate; ha ritenuto, a tal fine, che il fatto oggetto della
querela fosse legittimo in quanto conforme all’esercizio del diritto di cronaca,
sussistendo il triplice requisito della verità della notizia, dell’interesse pubblico

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Franceschetti, per il tramite del
difensore, affidandolo a due motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente impugna il giudizio di irrilevanza delle
indagini suppletive richieste con l’atto di opposizione, osservando che esse erano
indirizzate a dirimere i dubbi sollevati dal pubblico ministero nella sua richiesta di
archiviazione, riguardanti l’identificabilità della persona offesa.
2.2. Col secondo motivo contrasta il giudizio espresso dal g.i.p. circa la
sussistenza delle condizioni per l’applicabilità della scriminante dell’esercizio del
diritto di cronaca, sotto il duplice profilo della verità della notizia e dell’interesse
della collettività.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nel primo motivo, con efficacia assorbente nei
confronti del secondo.

2.

Il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di

archiviazione degli atti formulata dal pubblico ministero, in presenza di
opposizione della persona offesa, qualora ritenga infondata la notizia di reato
può disporre l’archiviazione con decreto, senza introdurre il procedimento
camerale di cui all’art. 409 cod. proc. pen., solo se l’opposizione sia
inammissibile (art. 410, comma 2, dello stesso codice).
2.1. L’inammissibilità dell’opposizione può derivare non soltanto dalla
mancata indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi
elementi di prova, ma altresì dalla irrilevanza di questi. Tuttavia occorre
considerare che il giudizio di irrilevanza deve essere formulato indipendentemente dall’apprezzamento dell’infondatezza della notizia di reato; e ciò in
quanto «una valutazione dell’opposizione unitamente al merito difficilmente
potrebbe assumersi estranea ad un giudizio di fatto sull’opposizione, e quindi
sintomatico di una illegittima interdizione all’opposizione della parte offesa»

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alla sua divulgazione e della continenza.

(così, in motivazione, Sez. U, n. 2 del 14/02/1996, Testa, Rv. 204133).
2.2. A maggior ragione il G.I.P. non doveva, nel caso di cui ci si occupa,
addentrarsi in un anticipato giudizio di merito, in considerazione del fatto che la
richiesta di archiviazione del pubblico ministero era motivata soltanto in base alla
ritenuta impossibilità di cogliere nello scritto, assertivamente diffamatorio, l’identificabilità della persona offesa. In relazione a ciò non può legittimamente
considerarsi inammissibile l’atto di opposizione orientato a contraddire le ragioni
esposte nella richiesta di archiviazione, non essendo lecito pretendere dalla

ratio decidendi completamente difforme.

3. L’esistenza del vizio fin qui rilevato impone l’annullamento del decreto
impugnato, con rinvio allo stesso Tribunale di Ancona per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale
di Ancona.
Così deciso il 01/07/2014.

persona offesa la capacità di prevedere l’adozione, da parte del G.I.P., di una

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