Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4292 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4292 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERTOLINO GIUSEPPE N. IL 22/11/1987
avverso la sentenza n. 2469/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;

Data Udienza: 22/10/2013

Il difensore di BERTOLINO Giuseppe propone ricorso per cassazione avverso
la sentenza pronunciata nei confronti del predetto dalla Corte di appello di Palermo in
data 12 novembre 2012, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
quanto i giudici del merito avrebbero dedotto l’elemento soggettivo del reato di
ricettazione da elementi illogici e non confortati dalle risultanze processuali.
Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto i motivi rassegnati oltre che
essere in larga misura generici in quanto riproduttivi di cesure già dedotte e disattese
motivata ante dai giudici dell’appello, si limitano a prospettare tematiche che
refluiscono esclusivamente sul piano dello scrutinio di merito, evidentemente
eccentrici rispetto alla presente sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro mille alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013
Il Consiglier

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Il residente

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