Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4292 del 10/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4292 Anno 2013
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MACY KfP MATTHEW NATO IL 3/8/1974
avverso la sentenza n. 48/2012 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, del
1/10/2012
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO POMPEO
VIOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di Macy Kip Mattew propone ricorso per cessazione contro
l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano che il 1° ottobre 2012 rigettava la
richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare applicata ai sensi dell’
art. 714 cod. proc. pen. al fini della estradizione verso gli Stati Uniti di America,
deducendo con primo motivo la violazione di legge in relazione all’art. 718 cod.
proc. pen. per essere stato adottato Il provvedimento impugnato con procedura
de plano laddove la disposizione citata dispone che si proceda in camera di
consiglio senza deroghe allo schema di cui all’articolo 127 cod. proc. pen. e con
secondo motivo la violazione di legge per la mancanza assoluta di motivazione
osservando che, a fronte di una richiesta analitica di sostituzione della misura
con allegazione del nuovo elemento costituito dalla intenzione del coniuge del
ricorrente di chiedere la cittadinanza italiana, la Corte di Appello avrebbe dovuto
analiticamente motivare sulla necessità di mantenere la custodia in carcere.
Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto l’art. 718 cod. proc. pen.

Data Udienza: 10/12/2012

prevede che la revoca e la sostituzione delle misure siano disposte in seguito a
procedura in camera di consiglio e, in assenza di specificazioni, va fatta
applicazione della disciplina generale di cui all’articolo 127 cod. proc. pen, e non
di quella di cui all’articolo 299 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003
– dep. 18/06/2003, Di Filippo, Rv. 224612).
L’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio con
trasmissione degli atti alla Corte d’Appello per procedere alla decisione sulla
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti alla
Corte di Appello di Milano per l’ulteriore corso. Manda alla cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 94 -1 ter disp. att. c.p.p.
Roma così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2012
Il Co glie estensore

Il Presidente

richiesta di revoca secondo le regole del procedimento camerale.

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